Sentenza 15 gennaio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 15/01/2001, n. 481 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 481 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA N NO DEL POPO ITA ANO SU REMALICASSAZIONE LA COR₁| Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE соленном Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Antonio VELLA - Presidente R.G. N. 11731/98 .855 Dott. Enrico SPAGNA MUSSO - Rel. Consigliere Cron Dott. Carlo CIOFFI Consigliere Rep. 150 Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO Consigliere Ud.28/03/00 Dott. Ettore BUCCIANTE Consigliere ha pronunciato la seguente SE N TENZA sul ricorso proposto da: CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COME MELA ELIO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA Richiesta copic-studio- IL SOLE 24 ORE FLAMINIA 213, presso lo studio dell'avvocato REBOA R., dal Sig 3.000 per diritti L. difeso dall'avvocato TASCA PIERLUIGI, giusta delega in 15 GET 2001 IL CANCELLIERE atti;
ricorrente LIRE 100 CANCELLER
contro
RA, elettivamente domiciliato in ROMA PANIZZI ---- VIA GREGORIO VII 58, presso lo studio dell'avvocato AU3398 31 D'AMICO NUNZIO, che lo difende unitamente all'avvocato BF439353 LATINI GUSTAVO, giusta delega in atti;
B 2000 - controricorrente 578 avverso la sentenza n. 884/97 della Corte d'Appello di -1- CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE GENOVA, depositata il 05/12/97; Rilasciata copia legalePilaig. REBO (2007+3 udita la relazione della causa svolta nella pubblica н per diritti L. udienza del 28/03/00 dal Consigliere Dott. Enrico 23 MAG 200L IL CANCELLIERE SPAGNA MUSSO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MARINELLI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. جر CANCELLERIA -2- Svolgimento del processo Con atto di citazione notificato il 18 dicembre 1985 EL LA - premesso: che era proprietario, in Badalucco, di un terreno, indicato in catasto al foglio 15, mappale 270; che CO NI, proprietario di un terreno posto a confine con il proprio, pretendeva di esercitare il passaggio su di una strada esistente su questo fondo convenne in giudizio, dinanzi al tribunale di San Remo, il NI perchè si accertasse essere il proprio fondo libero da servitù di transito a favore di quello del❝vicino" Costituitosi nel giudizio, il convenuto oppose l'acquisto per usucapione della servitù di passaggio sul fondo dell'attore, perchè esercitata da oltre un ven- tennio sulla strada ivi esistente, eccepì la non integrità del contraddittorio poiché, essendosi quel sedime viario formato “ex agris collatis", al giudizio avrebbero do- tt vuto necessariamente partecipare tutti proprietari dei fondi limitrofi, ed infine ri- convenne il LA perchè fosse condannato a rimuovere l'" allaccio abusivo” di una condotta fognaria a quella propria. All'esito dell'istruttoria il tribunale adito, con sentenza del 4 ottobre 1993, respinta l'eccezione di acquisto per usucapione della servitù di passaggio sul fondo del LA, in accoglimento della la domanda principale di costui accertò l'inesistenza di detta servitù su detto fondo ed a favore di quello del NI del quale rigettò la domanda riconvenzionale. Adita col gravame del NI, resistito dal LA, la corte di appello di Ge- nova con sentenza del 5 dicembre 1997, ha rimesso la causa al tribunale di San Remo ai sensi dell'art. 354 c.p.c." per la trattazione dell'eccezione (di comunione 3 della strada) sollevata dal convenuto appellante", ha "confermato nel resto la sen- tenza impugnata” ed ha compensato le spese del giudizio. Per quel che in questa sede rileva ha osservato la corte territoriale che ef- fettivamente il tribunale si era limitato ad accertare l'inesistenza della servitù di passaggio sul fondo del LA ed a favore di quello del NI non pronunziando sulla eccezione, ampliativa del “thema decidendum", di comunione della strada ivi esistente formata “ex agris collatis" ed il cui esame richiedeva effettivamente la necessaria presenza nel giudizio di primo grado, pur dedotta da quel convenuto, di tutti i proprietari dei fondi frontisti o in consecuzione, salvo che si trattasse di ec- cezione "prima facie" infondata. Il che non era ravvisabile poiché: a) la porzione del mappale 270 di pro- r prietà del LA era interessata da un sedime viario denominato via Ludovico Brea della quale l'abitazione del NI, posta a monte del mappale, è contrassegnata con il numero civico 7; secondo i rilievi del c.t.u. detta strada carrabile nel tratto i- niziale corre lungo il confine della fondo del LA, raggiunge quello NI, pro- segue fino ai serbatoi idrici comunali e costeggia i mappali 315,309,276.278,508; la strada pertanto era utilizzabile anche dagli altri proprietari dei fondi a monte di quello del LA che si era dichiarato "pronto a consegnare le chiavi di un eventua- le chiusura" riconoscendone l'utilizzazione conforme a diritto come poteva evin- cersi dall'eccezione ex art. 246 c.p.c. posta dal difensore dell'attore appellato all'audizione dei testi OL e DO proprietari dei terreni a monte serviti dalla strada;
secondo il c.t.u. "il sedime viario si era formato quasi spontaneamente come tratturo favorito dalla conformazione del luogo a partire da un primitivo viottolo. ritano, tanto che nessuno ricordava che avesse una larghezza molto minore dell'attuale"; il p.r.g. ed il p.p. avevano recepito lo stato dei luoghi costituendo sul passaggio una strada larga mt.
5. L'eccezione involgeva l'accertamento della comunione del sedime viario, cioè di una situazione unica plurisoggettiva che richiedeva la necessaria presenza nel giudizio di tutti suoi titolari: il che imponeva la rimessione della questione al primo giudice ai sensi dell'art. 354 c.p.c. Per la cassazione di detta pronunzia, esponendo due motivi di doglianza, poi illustrati da memoria, ricorre il LA;
resiste con controricorso il NI. Motivi della decisione Con il primo motivo in relazione al n° 4 dell'art. 360 c.p.c., il ricorrente denunzia la nullità della pronunzia impugnata conseguente all'inosservanza degli artt. 34,102 e 112 c.p.c. La corte di merito - osserva il LA - ha rimesso al primo giudice la que- stione sulla natura "vicinale" della strada sita nel fondo dell'odierno ricorrente per- chè sulla stessa si pronunziasse nel contraddittorio di tutti proprietari dei fondi po- sti in comunicazione da quel sedime viario. La necessità di decidere una questione con efficacia di giudicato è imposta dall'art. 34 c.p.c. dalla legge o da esplicita do- manda di parte. II che, nella specie, non era certamente ravvisabile poiché il NI, con- venuto in giudizio con l'actio negatoria servitutis”, aveva eccepito che la strada sulla quale esercitava il transito si era formata "ex agris collatis" ma non avevi formulato una domanda di accertamento della natura "vicinale” di quel sedime via- 5 rio, del quale non aveva negato la proprietà dell'odierno ricorrente avendo solo opposto il proprio di godimento: il che avrebbe dovuto il giudice dell'appello rile- vare dalle conclusioni definitive precisate dal NI in prime ed in seconde cure: dal che conseguiva anche la violazione dell'art. 112 c.p.c. Palese è anche la violazione dell'art. 102 c.p.c., poiché nell'ipotesi in cui il proprietario intende far accertare la libertà del proprio fondo dalla servitù in favore di altro, al contraddittorio non debbono necessariamente partecipare i proprietari di altri fondi che esercitano o sono interessati ad esercitare un'analoga servitù. Il motivo è fondato. Il litisconsorzio necessario sussiste sia nei casi indicati dalla legge, sia in quelli nei quali il giudice debba pronunciare con autorità di giudicato su un fatti- specie giuridica plurisoggettiva inscindibile per la quale si richieda una decisione unitaria nei confronti di tutti i suoi titolari. In tale situazione il giudice che accerti l'omessa "vocativo in ius" di uno o più litisconsorzi, deve, anche d'ufficio, ordinare l'integrazione del contraddittorio nei loro confronti (artt. 102 e 331 c.p.c.). Non si ha tuttavia litisconsorzio necessario se la contestazione insorta su un punto, o su una questione, pregiudiziale della causa debba essere decisa "inci- denter tantum", in via strumentale, come presupposto logico, di diritto e di fatto, ai fini dell'attribuzione o del diniego del diritto controverso ( in proposito vedansi le pronunzie di questa corte nn. 2658/67, 927/71, 1026/77 e 7872/95). Nella specie è ravvisabile questa seconda ipotesi. Infatti, l'eccezione di usucapione, sollevata dal NI per paralizzare l'azione "negatoria servitutis" esercitata dalla controparte, aveva determinato l'insorgere della questione preliminare dell'accertamento della formazione o non ma tale della comunione incidentale “ex collatione" agrorum” sul sedime viario, questione, in mancanza di una norma di legge o di una richiesta di parte, che ne a- vesse imposto la risoluzione con autorità di giudicato, si sarebbe dovuta decidere "“incidenter tantum", senza la partecipazione necessaria al giudizio di tutti i proprie- tari dei fondi "frontisti o in consecuzione". Pertanto, poiché in presenza di questa situazione la corte d'appello è in- corsa in errore nel disporre la rimessione della causa al tribunale ai sensi dell'art. 354 c.p.c., deve accogliersi il primo motivo del ricorso, cassarsi in relazione ad es- so la sentenza impugnata e rinviarsi la causa, per un nuovo esame, ad altra sezione della stessa corte di merito, la quale si pronuncerà sulla questione della comunione r del sedime viario e, all'esito, provvederà anche al regolamento delle spese del giu- dizio di cassazione. Il secondo motivo resta conseguente assorbito essendosi con esso censura- ta la decisione d' appello per aver la corte territoriale omesso di rilevare che il Pa- nizzi non aveva specificamente indicato i litisconsorzi necessari nei cui confronti si sarebbe dovuto integrare il contraddittorio;
e ritenuta fondata la questione della na- tura "vicinale” del sedime viario, sulla scorta di generiche risultanze della consulen- za tecnica di ufficio e non di prove fornite dalle parti.
p. q. m.
la Corte accoglie il primo motivo, dichiara assorbito il secondo, cassa in relazione alla censura accolta, la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per il regolamento del giudizio di legittimità, ad altra sezione della corte d' appello di delle ne Genova omat 28 marzo 2000. Rome 28 mar) 2008. Il Presidente (dr Antonio Vella) [shrenically Il Consigliere estensore (dr Entice Spagna Musso) IL CANCELLIERE C1 Dott.ssa Donatella D'Anna Donate. 109T 250.000 v༽ ༈ ས།། 15 GEN 2001 Дове D Roma IL CAR TC 10000 22-1-00M DELLE ENTRAM UFFICIO 122971 M AD 12 8