Sentenza 28 maggio 1999
Massime • 1
In materia di sorveglianza speciale di Pubblica sicurezza, la prospettiva di un lungo stato di detenzione del proposto non è incompatibile con l'applicazione della misura di prevenzione, perché l'interessato potrà sempre sollecitare la revoca di questa, per l'eventuale venire meno della pericolosità, in conseguenza del positivo effetto rieducativo della pena detentiva.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 28/05/1999, n. 1999 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1999 |
| Data del deposito : | 28 maggio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Fortunato Pisanti Presidente del 28.5.1999
1. Dott. Luciano Di Noto Consigliere SENTENZA
2. Dott. Francesco Trifone " N. 1999
3. Dott. Francesco Serpico " REGISTRO GENERALE
4. Dott. Nicola Milo (rel.) " N. 35979/98
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da TI AO, nato [...], avverso il decreto 17.6.1998 della Corte d'Appello di Genova;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Nicola Milo;
Il Pubblico Ministero nella persona del Dott. G. Izzo che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Osserva in
Fatto e diritto
La Corte d'Appello di Genova, con decreto 17.6.1998, confermava quello emesso, il precedente 15 aprile, dal Tribunale della stessa città, che aveva applicato a AO TI - ritenuto persona socialmente pericolosa - la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S., con obbligo di soggiorno nel comune di residenza, per anni cinque e aveva disposto la confisca di alcuni beni immobili, di quote societarie e di autoveicoli intestati al proposto o dei quali costui aveva comunque la disponibilità, nella presunzione che erano stati acquisiti con proventi derivanti da attività illecite. La Corte di merito chiariva che la pericolosità del proposto era dimostrata dalla sua condotta di vita pregressa e recente, che lo aveva portato a operare organicamente nell'ambito di un'associazione finalizzata al narcotraffico, tanto che era stato ripetutamente condannato per violazioni della normativa sugli stupefacenti;
che il ruolo di collaboratore di giustizia assunto successivamente dal proposto, in quanto non accompagnato da segni concreti e oggettivi di un effettivo ripensamento in ordine alle pregresse esperienze e ai futuri progetti di vita, non escludeva l'attualità della pericolosità; che all'adozione della misura di prevenzione non era di ostacolo lo stato di detenzione del proposto;
che, quanto alla misura di carattere patrimoniale, la stessa era legittimata dal rilievo che i redditi leciti del proposto e del suo nucleo familiare erano stati sempre molto modesti, sicché doveva fondatamente presumersi che i beni di cui veniva disposta la confisca erano stati acquisiti col frutto di attività illecite o con il reimpiego delle stesse.
Avverso tale pronuncia, ha proposto, tramite il proprio difensore, ricorso per cassazione il TI e ha dedotto l'erronea applicazione della legge penale in relazione sia alla ritenuta pericolosità, sia alla confiscabilità dei beni;
ha sollecitato, quindi, l'annullamento del decreto impugnato.
Il ricorso è privo di fondamento e va rigettato.
Ed invero, il Giudice di merito ha fatto buon governo della normativa legale in tema di misure di prevenzione, individuando correttamente i presupposti legittimanti la misura personale e quella patrimoniale adottate a carico del proposto, e ha dato adeguato conto dei plurimi e concordanti elementi fattuali, apprezzati nei limiti di utilizzabilità consentiti nella procedura in esame, univocamente convergenti verso il giudizio prognostico adottato. In particolare, il provvedimento impugnato è sorretto da una motivazione esaustiva e correlata alle risultanze processuali, puntualmente evidenziate e valutate nel quadro di principi normativi esattamente interpretati ed applicati.
Si è motivato in punto di attualità della pericolosità sociale del TI, sottolineatosi, in conformità alla più accredita giurisprudenza (S.U. 14.7.1993), che la prospettiva di un luogo stato di detenzione del proposto non è incompatibile con la misura di prevenzione, perché l'interessato potrà sempre sollecitare la revoca di questa, per l'eventuale venire meno della pericolosità, in conseguenza del positivo effetto rieducativo della pena detentiva. Si è dato, infine ampio conto delle ragioni che inducono a ritenere i beni confiscati come provento diretto o indiretto delle attività illecite che hanno contraddistinto la condotta di vita del TI e le censure da costui mosse, su questo punto specifico, all'apparato argomentativo del gravato decreto si appalesano addirittura inammissibili, perché non denunciano alcuna violazione di legge (art. 4/10^ legge n. 1423/96), ma prospettano una valutazione in fatto alternativa rispetto a quella effettuata, in maniera adeguata e logica, dal giudice a quo. Di diritto, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 28 maggio 1999.
Depositato in Cancelleria il 26 agosto 1999