Cass. civ., sez. I, sentenza 21/06/2002, n. 9064
CASS
Sentenza 21 giugno 2002

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Il provvedimento del tribunale con il quale venga respinto il reclamo del fallito contro il decreto del giudice delegato al fallimento che abbia respinto il ricorso per la revoca del curatore, non è ricorribile in cassazione, neppure in via straordinaria, ai sensi dell'art. 111 della Costituzione, atteso che in tal caso, nel provvedimento impugnato davanti alla Corte di Cassazione difettano i necessari requisiti della decisorietà (ossia della risoluzione di una controversia intorno a diritti soggettivi o status) e della definitività (ossia della stabile incidenza di quei provvedimenti sui predetti diritti soggettivi e della insuscettività dei medesimi di essere revocati, modificati o assoggettabili ad altri rimedi giurisdizionali).

Il provvedimento del tribunale con il quale venga respinto il reclamo del fallito contro il decreto del giudice delegato al fallimento che abbia negato la sospensione della vendita di un immobile caduto nell'attivo fallimentare, non è ricorribile in cassazione, neppure in via straordinaria, ai sensi dell'art. 111 della Costituzione, atteso che in tal caso, nel provvedimento impugnato davanti alla Corte di Cassazione difettano i necessari requisiti della decisorietà(ossia della risoluzione di una controversia intorno a diritti soggettivi o status) e della definitività(ossia della stabile incidenza di quei provvedimenti sui predetti diritti soggettivi e della insuscettività dei medesimi di essere revocati, modificati o assoggettabili ad altri rimedi giurisdizionali).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 21/06/2002, n. 9064
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 9064
    Data del deposito : 21 giugno 2002

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