Sentenza 21 giugno 2002
Massime • 2
Il provvedimento del tribunale con il quale venga respinto il reclamo del fallito contro il decreto del giudice delegato al fallimento che abbia respinto il ricorso per la revoca del curatore, non è ricorribile in cassazione, neppure in via straordinaria, ai sensi dell'art. 111 della Costituzione, atteso che in tal caso, nel provvedimento impugnato davanti alla Corte di Cassazione difettano i necessari requisiti della decisorietà (ossia della risoluzione di una controversia intorno a diritti soggettivi o status) e della definitività (ossia della stabile incidenza di quei provvedimenti sui predetti diritti soggettivi e della insuscettività dei medesimi di essere revocati, modificati o assoggettabili ad altri rimedi giurisdizionali).
Il provvedimento del tribunale con il quale venga respinto il reclamo del fallito contro il decreto del giudice delegato al fallimento che abbia negato la sospensione della vendita di un immobile caduto nell'attivo fallimentare, non è ricorribile in cassazione, neppure in via straordinaria, ai sensi dell'art. 111 della Costituzione, atteso che in tal caso, nel provvedimento impugnato davanti alla Corte di Cassazione difettano i necessari requisiti della decisorietà(ossia della risoluzione di una controversia intorno a diritti soggettivi o status) e della definitività(ossia della stabile incidenza di quei provvedimenti sui predetti diritti soggettivi e della insuscettività dei medesimi di essere revocati, modificati o assoggettabili ad altri rimedi giurisdizionali).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 21/06/2002, n. 9064 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9064 |
| Data del deposito : | 21 giugno 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROSARIO DE MUSIS - Presidente -
Dott. GIOVANNI LOSAVIO - Consigliere -
Dott. UGO RICCARDO PANEBIANCO - Consigliere -
Dott. DONATO PLENTEDA - Consigliere -
Dott. WALTER CELENTANO - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BE MB, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLE MONTAGNE ROCCIOSE 6, presso l'avvocato BRUNO DONATONE, che lo rappresenta e difende, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
FALLIMENTO BE DI BE MB & C. SNC, in persona del Curatore Micaela Cecca, elettivamente domiciliato in ROMA VIA TOSCANA 10, presso l'avvocato ANTONIO RIZZO, rappresentato e difeso dall'avvocato ROBERTO PINCIONE, giusta procura in calce al controricorso;
- controricorrente -
avverso il provvedimento del Tribunale di MILANO, depositato il 08/03/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/03/2002 dal Consigliere Dott. Walter CELENTANO;
udito per il resistente, l'Avvocato PINCIONE, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. BE APICE che ha concluso per il rigetto del ricorso. Cenni sul procedimento
Nella procedura fallimentare intestata alla S.n.c. BE AR & C., il AR, con istanza del 15.02.2000, richiese al giudice delegato che fosse disposto il differimento della vendita dell'immobile sito in Milano alla via Capecelatro n. 91, fissata per il successivo 1^.
3.2000 e che fosse revocato il curatore dott.ssa Micaela Cecca.
Il g.d. rigettò l'istanza avendo ritenuto privi di rilevanza e non meritevoli di considerazione i motivi addotti, basati sulla pendenza di giudizi civili introdotti dallo stesso AR, l'uno nei confronti della società collettiva, alla quale addebitava di aver dato causa al proprio fallimento e l'altro nei confronti del curatore per responsabilità professionale.
Il reclamo proposto dal AR, ai sensi dell'art. 26 l.f., fu rigettato dal tribunale con decreto emesso il 2.3.2000. La motivazione, quanto alla prima delle richieste avanzate dal AR, fu che "non sussistevano ragioni tali da giustificare la sospensione della vendita dell'immobile che, anzi, nella fase in atto della procedura fallimentare la vendita era da ritenersi dovuta". Avverso il decreto, il AR ha proposto ricorso straordinario per cassazione, ai sensi dell'art. 111 della Costituzione. Resiste con controricorso la curatela fallimentare. Motivi della decisione
Il ricorrente ha denunciato:
con il primo motivo, ex art. 360 n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 24 della Costituzione e degli artt. 738 c.p.c. e 26 della legge fallimentare.
Sostiene la censura proposta con l'argomento che "era stato violato il principio della diversità della persona del giudice della prima e della seconda istanza atteso che nel procedimento camerale introdotto dal reclamo lo stesso giudice delegato che aveva respinto l'istanza oggetto del reclamo aveva assunto le funzioni di presidente del collegio giudicante e di relatore".
Di qui, ancora secondo la tesi svolta dal ricorrente, la violazione del suo diritto di difesa, il carattere definitivo del decreto del tribunale, e l'ammissibilità del ricorso per cassazione. Con il secondo motivo, l'omessa e contraddittoria motivazione, ex art. 360 n. 5 c.p.c. con l'argomento che nel decreto impugnato "non v'era alcun cenno alle circostanze che egli aveva dedotto a sostegno della richiesta di revoca del curatore e nessuna delle prospettate ragioni di incompatibilità dello stesso all'ufficio rivestito era stata esaminata dal tribunale".
La Corte osserva quanto segue.
Il ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell'art. 111 della Costituzione è preordinato all'impugnazione di provvedimenti giurisdizionali, ancorché emessi in forma diversa dalla sentenza, che abbiano i requisiti della decisorietà (che siano, cioè, risolutivi di una controversia intorno a diritti o status sui quali abbiano attitudine ad incidere con efficacia sostanziale di giudicato) e della definitività (nel senso della incidenza definitiva sui diritti soggettivi delle parti, della non suscettibilità di revoca o di modifica e della non assoggettabilità ad altri rimedi giurisdizionali).
Nel caso di specie, il ricorso è inammissibile.
il decreto impugnato nel suo duplice contenuto di a) rigetto del reclamo avverso il diniego di sospensione della già disposta vendita dell'immobile, riconducibile ai poteri ordinatori del giudice delegato nella liquidazione fallimentare, e di b) rigetto dell'istanza di revoca del curatore, è assolutamente privo di contenuto decisorio su diritti soggettivi (nel senso dinanzi precisato). Del resto, in tale fase preliminare (anteriore alla vendita ed all'aggiudicazione) della liquidazione, non si configura nessun diritto soggettivo del fallito in relazione alla liquidazione dei beni appresi all'attivo fallimentare, beni che, in funzione del soddisfacimento concorsuale dei creditori, sono istituzionalmente assoggettati alla liquidazione.
Verificata l'inammissibilità del ricorso, non deve farsi luogo alla disamina dei motivi.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in euro 96,00 oltre euro 2000,00 (duemila) per onorario.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Prima Civile della Corte di Cassazione, il 19 marzo 2002. Depositato in Cancelleria il 21 giugno 2002