Cass. civ., sez. III, sentenza 26/03/2003, n. 4492
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Sentenza 26 marzo 2003

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L'estinzione del processo esecutivo (nella specie per accoglimento dell'opposizione all'esecuzione) dopo la proposizione del ricorso per cassazione in ordine alle opposizioni formali ex art. 617 cod. proc. civ. comporta la inammissibilità del ricorso stesso per cessazione della materia del contendere per sopravvenuto difetto di interesse a proseguire il processo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 26/03/2003, n. 4492
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4492
    Data del deposito : 26 marzo 2003

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