Sentenza 26 marzo 2003
Massime • 1
L'estinzione del processo esecutivo (nella specie per accoglimento dell'opposizione all'esecuzione) dopo la proposizione del ricorso per cassazione in ordine alle opposizioni formali ex art. 617 cod. proc. civ. comporta la inammissibilità del ricorso stesso per cessazione della materia del contendere per sopravvenuto difetto di interesse a proseguire il processo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 26/03/2003, n. 4492 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4492 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIUSTINIANI Vito - Presidente -
Dott. VITTORIA Paolo - Consigliere -
Dott. PREDEN Roberto - Consigliere -
Dott. DI NANNI L. Francesco - Consigliere -
Dott. TRIFONE Francesco - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
EL GI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA D. BARONE 31, presso lo studio dell'avvocato ENRICO BOTTAI, che lo difende anche disgiuntamente all'avvocato NORBERTO TREGNAGHI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA, con sede legale in Roma, in persona del suo legale rappresentante Vice Direttore Generale Dott. Ademaro Lanzara, elettivamente domiciliata in ROMA LGO TEATRO VALLE 6, presso lo studio dell'avvocato STEFANO D'ERCOLE, che lo difende, giusta procura speciale per NO AR GU di Roma del 30/11/00 rep. n. 122755;
- controricorrente -
nonché
contro
TT EN;
- intimata -
avverso la sentenza n. 738/00 del Tribunale di ROVIGO, emessa l'11/08/00 e depositata il 20/09/00 (R. G. 1346/98);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/12/02 dal Consigliere Dott. Francesco TRIFONE;
udito l'Avvocato Enrico BOTTAI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio MARTONE che ha concluso per l'accoglimento del 1^ motivo e l'assorbimento del 2^.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in opposizione agli atti esecutivi nella procedura di espropriazione immobiliare avente ad oggetto un appartamento sito in Albarella, pignorato dalla B.N.L spa in danno di NA TT, pendente al n. 41/95 innanzi tribunale di Rovigo, SE EL, acquirente dalla debitrice esecutata dell'immobile pignorato con precedente atto pubblico del 16.6.1990, chiedeva al giudice della esecuzione la sospensione della procedura e la dichiarazione di nullità assoluta nei suoi confronti di tutti gli atti di esecuzione compiuti.
Assumeva che nel rogito di acquisto era menzione dell'esistenza di una ipoteca iscritta sull'immobile a garanzia di un debito della alienante, che costei dichiarava di avere già estinto e per il quale si obbligava ad ottenere a sue spese la cancellazione della relativa garanzia reale.
Aggiungeva che successivamente, in data 10.4.1998 - avendo ricevuto dal c.t.u. la comunicazione dell'avvenuto conferimento dell'incarico di stimare l'immobile pignorato - era venuto a conoscenza della esecuzione immobiliare avente ad oggetto il bene da lui acquistato, per cui, essendo stata detta procedura iniziata e proseguita agendo direttamente contro il debitore iscritto NA TT, come se fosse ancora applicabile la disciplina dell'art. 20 del T.U. sul credito fondiario di cui al R. D. 16.7.1905, n. 646, eccepiva la inosservanza del procedimento ex artt. 602 e segg. c.p.c. di espropriazione contro il terzo proprietario.
L'adito tribunale di Rovigo, con sentenza pubblicata il 20.9.2000, rigettava la proposta opposizione e condannava l'opponente a pagare i due terzi delle spese processuali.
Disattendendo la tesi dell'opponente circa la sopravvenuta abrogazione della norma di cui all'art. 20 del testo unico sul credito fondiario in virtù dell'art. 161 del d. lgs. 1.9.1993,n. 385, il tribunale - considerando che l'jus superveniens del sesto comma del predetto art. 161 stabiliva la ultrattività della pregressa disciplina col prevedere che "i contratti già conclusi ed i procedimenti esecutivi in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto restano regolati dalle norme anteriori" - rilevava che trattavasi, nella specie, di contratto concluso tra la AN e la TT anteriormente al 1 gennaio 1994, onde al processo di espropriazione forzata si applicava la disciplina previgente. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso SE EL, che affida la impugnazione a due mezzi di doglianza, che la B.N.L, spa contrasta con controricorso.
Non ha svolto difese la intimata NA TT. Le parti hanno entrambe presentato memoria ed il ricorrente, con nota di deposito ex art. 372 c.p.c. notificata alla resistente B.N.L. spa, ha prodotto sentenza definitiva del tribunale di Rovigo pubblicata il 23.5.2001, con la quale, in relazione alla procedura esecutiva nella quale è stata proposta la opposizione formale oggetto della presente controversia, è stato dichiarato estinto, a far tempo dal 14.10.1986, il credito in virtù del quale la banca aveva introdotto il procedimento di espropriazione immobiliare e sono stati dichiarati inefficaci ed invalidi tutti gli atti esecutivi successivi alla predetta data.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo dell'impugnazione - deducendo la violazione e la falsa applicazione delle norme di cui agli artt. 20 R.D. 16.7.1905, n. 646, 161, sesto comma, D. L. 1.9.1993,n. 385, 10, 11 e 12 delle disposizioni sulla legge in generale- il ricorrente critica la sentenza impugnata sostenendo che il principio di diritto, sul quale il giudice di merito ha basato la sua decisione, non rappresenta la corretta esegesi della norma di cui all'art. 161, comma 6, del d. lgs. n. 385 del 1993. Assume che la norma, ove avesse voluto assoggettare alla pregressa disciplina del relativo processo esecutivo tutte le procedure nascenti dai vecchi contratti di mutuo fondiario, non avrebbe fatto la distinzione nel senso che alla legge precedente restavano assegnati i contratti conclusi in epoca antecedente alla data del 1.1.1994 ed i procedimenti esecutivi in corso a detta data;
ma, più semplicemente, avrebbe stabilito che tutti i contratti già conclusi restavano regolati dalle norme anteriormente vigenti. Precisa, in proposito, il ricorrente che, avendo il nuovo testo unico sul credito fondiario innovato sia la disciplina sostanziale che quella processuale prima vigenti, la norma del sesto comma dell'art. 161, nel raccordare la vecchia e la nuova normativa, aveva inteso stabilire che, mentre per i contratti, conclusi entro il 31.12.1993, rimaneva in vigore la normativa sostanziale dettata dal R. D. n. 646 del 1905 e succ. mod.; per quel che concerneva, invece, le norme processuali la vigenza della vecchia normativa restava subordinata alla pendenza di un processo esecutivo in corso alla data del 1.1.1994, per cui ai procedimenti esecutivi successivamente introdotti, anche se relativi a pretese derivanti dai contratti di mutuo stipulati nel vigore della vecchia disciplina, era applicabile la legge processuale attuale, secondo il principio tempus regit actum.
Conclusivamente ritiene che, poiché la procedura espropriativi in oggetto era stata introdotta dalla AN nel marzo del 1995, essa doveva seguire le regole nuove del procedimento ex art. 602 e segg. c.p.c.. Con il secondo motivo di impugnazione, deducendo la violazione e la falsa applicazione della norma di cui all'art. 101 c.p.c. in relazione all'art. 24 della Costituzione, il ricorrente lamenta che solo in sede di replica alla conclusionale la banca opposta aveva eccepito la inapplicabilità del d. lgv. N. 385 del 1993 e che detto comportamento processuale gli aveva impedito di prendere posizione sull'argomento e di prospettare una sua idonea difesa, onde sul punto vi sarebbe stata la violazione del principio del contraddittori.
Prima di esaminare se il tema che il ricorrente propone, circa la l'interpretazione della normativa di cui denuncia la errata applicazione, debba costituire l'oggetto di esame ad opera del giudice di legittimità, occorre verificare, in base alla doverosa indagine che questa Corte deve promuovere ex officio in ordine alla sussistenza di tutte le condizioni dell'azione, se ancora permane un interesse concreto ed attuale del ricorrente alla definizione della proposta opposizione formale ex art. 617 c.p.c. (secondo espressa qualificazione che è stata data alla domanda da parte del tribunale con la sentenza quivi denunciata), diretta ad ottenere declaratoria di invalidità della espropriazione immobiliare dell'appartamento di sua proprietà in quanto il procedimento avrebbe dovuto seguire le diverse forme della espropriazione contro il terzo proprietario, secondo il modello disciplinato dagli articoli 602 e seguenti del codice di procedura civile.
La indagine è possibile, in quanto, essendo rituale ex art. 372 c.p.c. il deposito in cassazione della sentenza relativa alla sopravvenuta estinzione del processo esecutivo (sentenza emessa dal tribunale di Rovigo con deposito in data 23.5.2001, la quale, in accoglimento della opposizione alla esecuzione ex art. 615 c.p.c. avanzata dalla debitrice esecutata, è passata in cosa giudicata in difetto di impugnazione nel termine di decadenza dell'anno, non soggetto alla sospensione nel periodo feriale), del sopravvenuto provvedimento deve certamente tenersi conto dato che esso è rilevante al fine di stabilire circa la ammissibilità del ricorso. Tanto premesso, considera questa Corte che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di attuale interesse del ricorrente.
Quando il processo esecutivo si estingue (e causa di estinzione è certamente l'accoglimento della opposizione alla esecuzione in procedimento - quale quello in esame - in cui oltre il creditore procedente il cui titolo esecutivo è stato dichiarato inesistente, non vi sono altri creditori intervenuti in grado di assicurarne la valida prosecuzione), viene a cessare la materia del contendere in ordine alle opposizioni formali ex art. 617 c.p.c., il cui scopo è quello di ottenere una sentenza destinata a produrre effetti solo sul corso del processo medesimo, nel cui ambito l'insorto incidente cognitivo è d'uopo rimuovere affiché la esecuzione possa ritualmente proseguire.
È evidente, infatti, che la inefficacia degli atti del processo esecutivo, conseguente alla estinzione di esso, comporta che più non ha senso la emanazione di un provvedimento, ontologicamente destinato ad incidere su una procedura in corso, quando questa più non sussiste.
Il che è ciò che è avvenuto nel caso in esame, nel quale, al ricorso per cassazione notificato in data 24.10.2000, è sopravvenuto in data 23.5.2002 il giudicato relativo alla estinzione della procedura di espropriazione forzata dell'immobile ed alla conseguente invalidità di tutti gli atti esecutivi. Del suddetto giudicato occorre, perciò, prendere atto al fine di pervenire alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per la sopravvenuta carenza di interesse del ricorrente alla impugnazione per cassazione.
Non si procede alla valutazione virtuale della soccombenza, ai fini delle spese di entrambi i gradi del giudizio, mediante statuizione circa l'esatta portata della norma di cui all'art. 161 del d. lgv. n. 365 del 1993, poiché, dato che la recente introduzione della nuova disciplina rendeva alle parti opinabile la relativa questione, ciò costituisce ragione valida per compensarle interamente in relazione ad entrambi i gradi del giudizio.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse e compensa interamente tra le parti le spese del giudizio di cassazione e quelle del giudizio di opposizione ex art. 617 c.p.c. innanzi al tribunale.
Così deciso in Roma, il 13 dicembre 2002.
Depositato in Cancelleria il 26 marzo 2003