Sentenza 2 aprile 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 02/04/2003, n. 5069 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5069 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2003 |
Testo completo
Aula A 2 7 O - 0 L 1 L PUBBLICA ITALIANA OGGETTO: Espropiazione per pub- - 6 ) O 05069703IN NOME DEL POR -blica utiluità Riduzione del 40%: 2 B L limiti i ope rità. I E R D D 2 4 A U 4 T - C S R . ORTE SUPRE Þ O . P D . p M B I . l x l SEZIONE PRIMA CIVILE a A . D E b a t E T 2 composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: 2 N . t E r S a E Dott. Angelo GRIECO Presidente R. G. N. 11523/00 Dott. Ugo VITRONE Cons. Relatore Cron. 11286 Dott. Mario Rosario MORELLI Consigliere Consigliere Rep. 1380 Dott. Mario ADAMO Ud. 28.1.03. Consigliere Dott. Stefano BENINI ha pronunciato la seguente: S E N T E NZA sul ricorso proposto da: COMUNE DI PALO DEL COLLE, in persona del sin- daco dott. Antonio Schinaia, elettivamente domici- liato in Roma, Via della Giuliana, n. 50, presso l'avv. Felice Eugenio Lorusso , che lo rappresenta e difende per procura in calce al ricorso;
ricorrente
contro
DE FILIPPIS MARIA, SAVINO DOMENICO • SAVINO VI TO NICOLA, elettivamente domiciliati in Roma, Viale Giulio Cesare, n.71 , presso l'avv. IT Nanna uni- tamente all'avv. Alberto Bagnoli, che li rappresen- ta e difende per procura speciale ad atto notar Mau 173 1 2003 rizio Conte di Milano in data 28 giugno 2000 (rep. n. 39256); controricorrenti avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bari n. 129 pubblicata il 15 febbraio 2000; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28 gennaio 2003 dal Relatore Cons. Ugo VITRONE;
uditi gli avv.ti Felice Eugenio LORUSSO e Al- berto BAGNOLI;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procu- ratore Generale Dott. Marco PIVETTI, che ha conclu- so per l'accoglimento del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato il 12 luglio 1989 CO Mitacchione, nella sua qualità di procu- ratore speciale di AR De IP, CO Savi no e IT CO SA, rispettivamente usufruttua- ria e nudi proprietari di un terreno ricadente in u na più vasta zona destinata alla realizzazione del- le opere edilizie previste nel piano di zona comuna le ed espropriato con decreto sindacale del 24 di- cembre 1984, conveniva in giudizio dinanzi alla Cor te d'Appello di Bari il Comune di Palo del Colle proponendo opposizione contro la stima della inden- : 2 nità di espropriazione determinata in complessive £. 141.446.000 ai sensi dell'art. 39 della legge 25 giugno 1865, n. 2359. Con sentenza del 1° -15 febbraio 2000, premessa l'applicabilità dei criteri di liquidazione intro- dotti dall'art. 5 bis della sopraggiunta legge 8 a gosto 1992, n. 359, la corte liquidava l'indennità di espropriazione in £. 190.174.420 determinando in £. 50.000/mq. il valore di mercato del suolo espro- priato attraverso una mediazione dei dati assunti dal consulente d'ufficio, che era pervenuto a una stima di £. 35.000/mq., con quelli risultanti dagli atti pubblici elencati nella consulenza di parte, secondo cui al terreno non avrebbe potuto attribuir 3 si un valore inferiore a £. 65.000/mq.%;B ometteva di apportare all'indennità la riduzione del 40% previ- sta dalla legge essendo nella specie mancata un'of ferta congrua sulla base di esatti criteri di calco lo;
determinava quindi l'indennità di occupazione in £. 46.748.750, pari all'importo degli interessi legali sull'indennità di espropriazione per tutto il periodo di occupazione legittima;
rigettava in- fine per difetto di prova la domanda di risarcimen to del maggior danno derivante dalla svalutazione monetaria. 3 Contro la sentenza ricorre per cassazione con tre motivi il Comune di Palo del Colle. Resistono con controricorso AR De Filip- pis, CO SA e IT LA SA. Entrambe le parti hanno depositato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione degli artt. 61 e seguenti e 191 e seguenti cod. proc. civ. in rela- zione all'art. 360, nn. 3 e 5. cod. proc. civ., e sostiene che la sentenza impugnata si sarebbe disco stata dalle valutazioni esposte nella relazione di consulenza tecnica d'ufficio senza procedere a una valutazione critica dei dati ivi esposti e senza in dicare gli elementi in base ai quali dovrebbero ri- tenersi erronee la conclusioni del consulente d'uf ficio. La censura è priva di fondamento in quanto la sentenza impugnata - contrariamente a quanto mostra di ritenere il ricorrente - ha giustificato il dis- senso manifestato rispetto alle conclusioni della consulenza d'ufficio con le diverse indicazioni che si traevano dagli atti di vendita di aree ricadenti nella medesima zona classificata C/1, nella quale e ra ricompresa quella degli opponenti rispettivamen- 4 14 te indicati dal consulente tecnico d'ufficio e dal consulente di parte. Tale motivazione è corretta e idonea a giusti- ficare il criterio di liquidazione esposto in sen- tenza che si sottrae anche alle censure illustrate in memoria le quali tendono a ottenere un inammissi bile riesame delle valutazioni poste a fondamento dell'impugnata sentenza. Col secondo motivo viene dedotta la violazione e la falsa applicazione dell'art. 5 bis della legge 8 agosto 1992, n. 359, in relazione all'art. 360, n. 3, cod. proc. civ., e sostiene che la decurtazio ne del 40% prevista dalla legge dev'essere operata tutte le volte che l'indennità offerta non si disco sti grandemente da quella liquidata giudizialmente in applicazione dei criteri sopravvenuti e che la sostanziale coincidenza dell'offerta formulata dal Comune di Palo del Colle con la stima operata dal consulente tecnico d'ufficio escluderebbe che nel- l'offerta formulata in corso di causa possa rinve- nirsi quel carattere di irragionevolezza che solo giustificherebbe la mancata applicazione della de- trazione del 40% prevista dalla legge nei confronti sia dell'indennità di espropriazione sia dell'inden ver nità di occupazione, che ad essa è correlata. 5 La censura merita accoglimento in quanto, a se guito della sentenza della Corte costituzionale n. 283 del 1993, la riduzione del 40% dell'indennità di espropriazione prevista dalla legge può aver luo go per i giudizi in corso solo se l'opponente, non essendo più possibile la cessione volontaria del bene già espropriato, si sottragga alla definizione transattiva della vertenza rifiutando l'offerta del l'indennità liquidata secondo i criteri introdotti dalla legge sopravvenuta che l'espropriante deve formulare in corso di causa in misura congrua, non dissimile da quella che poi risulti accertata in se de contenziosa. Nella specie, la sentenza impugnata, pur dando atto della sostanziale coincidenza tra l'indennità offerta dall'espropriante in corso di causa e quel- la liquidata dal consulente tecnico d'ufficio sulla base di una valutazione del terreno espropriato cal colata con riferimento a un valore unitario di £. 35.000/mq., ha ritenuto di dover disattendere tale valutazione affermando che il valore di mercato del l'area dovesse essere invece commisurata a un valo- re unitario di £. 50.000/mq., e, sulla sola base della differenza tra l'indennità offerta e quella و کارا giudizialmente determinata, si è astenuto dall'ope- 6 rare la riduzione del 40% affermando che l'espro- priante aveva formulato un'offerta non congrua, 1- tilizzando criteri di calcolo non conferenti, che giustificavano la mancata accettazione dell'offerta da parte degli espropriati. Tale statuizione non può essere condivisa poi- ché costituisce orientamento costante della giuri- sprudenza di questa Corte l'affermazione che la scelta di non operare la decurtazione dell'indenni nità è rimessa al prudente apprezzamento del giudi- ce dell'opposizione alla stima ma che la sua valu- tazione è pur sempre sindacabile in sede di legitti mità nei limiti della logicità e congruità della mo tivazione in ordine alla verifica che la mancata accettazione da parte dell'opponente sia giustifi- cata da un'offerta palesemente irrisoria, simbolica e strumentalmente diretta a provocare il rifiuto dell'opponente al solo fine di ottenere l'applica zione della decurtazione dell'indennità (Cass. 16 marzo 2001, n. 3833; 25 maggio 2001, n. 7107; giugno 2001, n. 7521; 12 aprile 2002, n. 5263). Alla lucc di tale orientamento appare perciò palesemente viziata da motivazione insufficiente l'affermazione che una differente valutazione unita Fly ria del valore del terreno espropriato da £. 7 35.000/mq. a £. 50.000/mq. integri di per sé sola gli estremi di un'offerta incongrua, senza specifi- care in base a quali considerazioni la ravvisata in congruità sconfini nella irrisorietà dell'offerta ed esprima l'intento dell'espropriante di ottenere l'applicazione della decurtazione di legge. L'accoglimento del secondo motivo di ricorso, comportando la necessità di un rinnovato accertamen to degli estremi richiesti dalla legge per l'omis sione della decurtazione del 40% dell'indennità di espropriazione, implica l'assorbimento dell'esame della censura sollevata con il terzo motivo, con il quale viene denunziata la violazione degli artt. 1207 e 1282 cod. civ. in relazione all'art. 360, n. 3, cod. proc. civ., e si sostiene che la sentenza impugnata avrebbe erroneamente condannato il Comune a depositare presso la Cassa Depositi e Prestiti le somme liquidate a titolo di indennità di espropria- zione con gli interessi legali dalla data del rela- tivo decreto, senza considerare che gli interessi mora spettano solo sull'importo differenziale di tra le somme già depositate e quelle liquidate giu- dizialmente. In conclusione, perciò, il ricorso merita acco glimento limitatamente al secondo motivo e, conse- 8 guentemente, previo rigetto del primo motivo e as- sorbimento del terzo, la sentenza impugnata dev'es- sere cassata in relazione al mezzo accolto con ri- messione della causa ad altro giudice il quale, ri- esaminato il punto relativo alla decurtazione del- l'indennità di espropriazione provvederà a fornire corretta e adeguata motivazione in ordine alla de- terminazione delle indennità di espropriazione e dipriazione occupazione spettanti agli opponenti. Al giudice di rinvio viene rimessa altresì la pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il primo motivo di ricorso, accoglie il secondo e, assorbito il terzo, cassa la sentenza impugnata limitatamente al mezzo accolto e rinvia la causa ad altra sezione della Corte d'Ap pello di Bari, cui rimette altresì la pronuncia sul le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, il 28 gennaio 2003. IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE HoleGricey My Vivaoue do LLO BO 26-10-72 I D STA DEL PO .P.R. 642 IM A D D tab. all.B TE ESEN art. 22 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Prima Sazione Civila Depositato in Cancelleria 2000 # IL CA ERE IL CANCELLIERE Soments YF