Sentenza 17 agosto 1999
Massime • 1
La riassunzione del processo, a seguito di cancellazione della causa dal ruolo disposta dal collegio, davanti al giudice istruttore invece che davanti al collegio, benché difforme dal modello legale, non è affetta da nullità, essendo idonea al perseguimento dello scopo, tenuto presente che, a seguito della violazione della norma riguardante la ripartizione interna di funzioni tra organi appartenenti allo stesso ufficio, consegue solo la necessità della rimessione della causa al collegio; nel caso, poi, che la controparte non si costituisca, la medesima non può dolersi della mancata comunicazione del provvedimento di rimessione della causa al collegio, adottato dal presidente successivamente alla data dell'udienza indicata per la comparizione davanti al giudice istruttore.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 17/08/1999, n. 8684 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8684 |
| Data del deposito : | 17 agosto 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Franco PONTORIERI - Presidente -
Dott. Ugo RIGGIO - Consigliere -
Dott. Giovanni PAOLINI - Consigliere -
Dott. Alfredo MENSITIERI - Consigliere -
Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
AN LU, elettivamente domiciliata in ROMA VIA NOMENTANA 76, presso lo studio dell'avvocato GIAMPIERO PALLOTTA, che la difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
DR BE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI GRACCHI 209, presso lo studio dell'avvocato FABIO BUFFONI, che lo difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 9931/96 del Tribunale di ROMA, depositata il 08/07/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/03/99 dal Consigliere Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO;
udito l'Avvocato PALLOTTA, difensore del ricorrente, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito l'Avvocato BUFFONI, difensore del resistente che ha chiesto l'inammissibilità, in subordine il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Alessandro CARNEVALI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso, in particolare del terzo motivo, rigetto eccezione della nullità della procura.
Fatto
Con atto di citazione in riassunzione notificato il 4/11/1993 AN AL proponeva appello avverso la sentenza del pretore di Frascati con la quale era stato determinato il confine tra i terreni di sua proprietà e quelli di AN LA siti in CC di Papa ed era stata ordinata sia la demolizione del fabbricato ivi eretto per mancato rispetto delle distanze legali sia la rimozione degli alberi posti a distanza inferiore a quella prescritta.
La parte appellata non si costituiva.
L'adito tribunale di Roma, con sentenza depositata in data 8/7/1996, rigettava la domanda proposta dalla AN osservando: che, come emerso dalle deposizioni testimoniali rese in primo grado, il confine era stato prestabilito tra le parti in contraddittorio tra di loro e, in seguito, di comune accordo era stato eretto un muretto coli paletti a confine previa posa in opera di picchetti;
che tali circostanze di fatto erano sufficienti a precludere l'azione proposta dalla AN;
che, infatti, il regolamento amichevole della linea di confine tra due fondi realizza un negozio di accertamento, libero da forme, che vieta alle parti di chiedere in via giudiziale il regolamenta medesimo;
che l'accoglimento del primo motivo dell'appello rendeva inefficace il capo della sentenza pretorile relativo all'abbattimento del manufatto, e degli alberi posti a distanza inferiore a quella legale dal confine;
che dalla c.t.u. non era dato conoscere quale fosse l'abuso perpetrato nei confronti del P:R:G: richiamato dalle norme civilistiche, ne' se fosse stata violata o meno la distanza tra le costruzioni dei litiganti potendosi anche ritenere rispettata, malgrado la minore distanza da confine, la distanza tra le costruzioni, unica violazione che, a norma dell'articolo 873 c.c., consente la rimessa in pristino;
che, del pari, non essendo stato rilevata la distanza delle alberature con riferimento allo stato dei confini concordati, non era possibile disporre il loro abbattimento.
La cassazione della sentenza del tribunale di Roma è stata chiesta da LA AN con ricorso affidato a tre motivi al quale AN AL ha resistito con controricorso illustrato da memoria.
Diritto
Preliminare è l'esame dell'ammissibilità del ricorso con riferimento all'eccezione, sollevata dal resistente, relativa alla ritualità della procura rilasciata al difensore a margine dell'atto (in quanto priva del requisito della specificità).
La detta eccezione è infondata.
La giurisprudenza di questa Corte ha più volte affermato che il requisito della specialità della procura previsto dall'articolo 365 c.p.c. puo essere ravvisato, indipendentemente dal tenore delle espressioni usate nella redazione dell'atto, per il solo fatto che la procura sia apposta a margine del ricorso, venendo in tal caso a costituire un corpo unico ed inscindibile con il ricorso stesso, ed escludendosi perciò ogni dubbio sulla volontà della parte (sentenze 9287/97; 4196/1997, 2842/1997, 2791/1997, 8372/1996). Peraltro l'intento di proporre ricorso per cassazione ben può essere desunto dall'inserimento nel testo della procura - come appunto nella specie - dell'elezione di domicilio in Roma, secondo quanto richiesto dall'articolo 365 c.p.c. (sentenze 10309/1996, 5092/1996 ). D'altra parte la procura al difensore apposta a margine del ricorso per cassazione con espressioni generiche, che tuttavia non escludono univocamente la volontà della parte di proporre ricorso per cassazione, deve ritenersi in dubbio speciale e non generica, in applicazione del principio interpretativo di conservazione dell'atto giuridico (articolo 1367 c.c.) di cui è espressione l'articolo 159 c.p.c. per gli atti processuali (sentenze 2842/1997, 5092/1996 ). Del
pari la mancanza di indicazione della data nella procura rilasciata a margine del ricorso per cassazione non ne comporta di per sè l'inammissibilità quando la certezza che il mandato sia stato conferito in data anteriore o coeva alla notificazione dell'atto può essere desunta dalla sua trascrizione nella copia notificata alla controparte sentenza 20/9/1996 n. 8372). Nel caso di specie nella copia del ricorso notificata all'intimato risulta riportata per esteso la procura speciale con la sottoscrizione della ricorrente (e la firma per l'autenticazione del difensore cui era stata conferita la rappresentanza processuale).
Il ricorso è quindi ammissibile.
Con il primo motivo la ricorrente eccepisce l'estinzione del processo di appello per nullità della riassunzione ex articolo 307 c.p.c. nonché nullità della sentenza. Deduce la AN: a) che la causa è stata riassunta davanti al G.I. e non davanti al Collegio che aveva disposto la cancellazione della causa dal ruolo;
b) che tale irritualità ha prodotto la nullità dell'atto di riassunzione;
c) che è precluso porre in essere, dopo un atto di riassunzione nullo o inefficace, un ulteriore valido atto di riassunzione senza rispettare il prescritto termine perentorio;
d) che nella specie l'atto riassuntivo sul quale ha provveduto il Presidente sarebbe costituito dalla stessa comparsa di riassunzione iscritta a ruolo;
e) che il suddetto decreto presidenziale non è stato mai notificato malgrado il termine perentorio nello stesso stabilito. Il motivo è infondato.
La riassunzione del processo nella fase di appello effettivamente presenta difformità rispetto al modello legale previsto nel codice di rito. Esse però non determinano alcuna nullità dell'atto di riassunzione avuto anche riguardo alla volontà oggettivamente manifestata nell'atto stesso diretta a promuovere la prosecuzione del giudizio e non ad instaurarne uno nuovo.
Per quanto attiene alla difformità relativa alla citazione della parte ad udienza fissa - anziché presentazione del ricorso al giudice - essa, di per sè sola, non è ritenuta causa di nullità dalla costante giurisprudenza di questa Corte: sentenze 10/5/1996 n. 4394; 20/5/1989 n. 2437; 18/1/1988 n. 320. Nè può ritenersi che la citazione ad udienza fissa manchi dei requisiti indispensabili per il raggiungimento dello scopo perseguito dalla stessa e che consiste nel compimento di un atto di parte prima che sia trascorso il termine perentorio entro cui va promossa la prosecuzione del giudizio: la finalità perseguita attraverso il tempestivo deposito del ricorso al giudice può essere raggiunta anche con un atto di citazione che sia notificato alla controparte prima della scadenza dello stesso termine (sentenza citata 10/5/1996 n. 4394). Per quanto riguarda l'organo giudiziario davanti al quale è avvenuta la riassunzione va osservato che, come questa Corte ha ripetutamente chiarito, nessuna disposizione di legge prevede la nullità dell'atto di riassunzione di un giudizio - dopo l'ordinanza collegiale di cancellazione della causa dal ruolo - per il solo fatto che esso sia diretto all'istruttore anziché al collegio, trattandosi di una mera violazione di norma riguardante la ripartizione interna di funzioni tra organi appartenenti allo stesso ufficio, alla quale consegue soltanto la necessità della rimessione della causa al collegio (sentenze 20/5/1997 n. 4461; 14/5/1996 n. 4394). Nella specie la AN ha avuto conoscenza legale dell'atto di riassunzione ritualmente e tempestivamente notificatole (e poi iscritto a ruolo) per l'udienza del 15/12/1993 innanzi al giudice istruttore. Solo successivamente (con decreto del 17/12/1993) il presidente della sezione ha rimesso la causa ad un'udienza del collegio innanzi al quale la stessa era stata cancellata dal ruolo. Il detto provvedimento presidenziale non andava notificato alla AN la quale - pur essendo stata informata della riattivazione del processo con la regolare e tempestiva notifica dell'atto di riassunzione contenente le dette mere difformità rispetto al modello legale - è stata posta in grado di proporre eventualmente l'eccezione di estinzione e, invece, non si è costituita, come ben avrebbe potuto, preferendo rimanere contumace per cui la sua inattività nel giudizio di appello le preclude la possibilità di sollevare la detta eccezione per la prima volta in questo giudizio di legittimità, con riferimento all'asserito evento interruttivo che si sarebbe verificato in altro grado del giudizio. Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli 950, 1350 e 1965 c.c., nonché insufficiente e contraddittoria motivazione sui punti decisivi della controversia. Deduce la ricorrente che, al contrario di quanto affermato dal tribunale, con la sentenza di primo grado il pretore aveva ampiamente e correttamente motivato il suo convincimento in ordine alla prospettata avvenuta regolamentazione in via amichevole del confine in epoca anteriore alla lite. Nella specie è da escludere che tra le parti sia intervenuto un accordo sulla comune intenzione di accertare il confine sulla base dei rispettivi titoli senza l'intenzione di addivenire ad una determinazione che non rispecchiasse la consistenza delle due proprietà. Tale esclusione emerge in modo chiaro dalla stessa tesi dell'AN secondo cui "le parti ebbero a regolare amichevolmente i confini, modificando quelli catastali". Lo stesso AN aveva altresì rilevato che era stata convenuta tra le parti una modifica dei diritti di proprietà.
Peraltro, oltre che inesistente per espressa ammissione dell'AN, un accordo tra le parti - tale da configurare un negozio di accertamento non modificativo delle rispettive proprietà - non può ritenersi provato neppure attraverso le generiche ed inattendibili deposizioni dei testi AT e NI. Il motivo non è fondato.
Come è noto e come è ius receptum nella giurisprudenza di questa Corte (sentenze 6/2/1998 n. 1204; 24/2/1996 n. 1446), l'azione di rivendica e quella di regolamento di confini si distinguono tra loro in quanto, mentre con la prima l'attore, sull'assunto di essere proprietario della cosa e di non averne il possesso, agisce contro il possessore o il detentore per ottenere il riconoscimento giudiziale del suo diritto dominicale e per conseguire la restituzione della cosa stessa (conflitto tra titoli), con la seconda tende soltanto a far accertare l'esatta linea di confine di demarcazione tra il proprio fondo e quello del convenuto, allegandone l'oggettiva incertezza oppure contestando che il confine di fatto corrisponda a quello indicato nei rispettivi titoli di acquisto, cosicché l'eventuale richiesta di restituzione di una porzione di terreno a confine si pone come mero corollario dell'invocato accertamento (conflitto tra fondi).
È del pari pacifico nella giurisprudenza di legittimità il principio secondo cui con il negozio di accertamento le parti rimuovono i dubbi e le incertezze relative ad un determinato fatto o rapporto giuridico, con effetto preclusivo di ogni ulteriore contestazione. In particolare l'incertezza sul confine tra due fondi può essere eliminata anche mediante un negozio di accertamento o per facta concludentia, come nel caso in cui i proprietari erigono, d'accordo tra loro, una rete metallica per delimitarli, precludendosi così, attesa l'efficacia vincolante di tale negozio, l'esperibilità dell'azione di regolamento di confine (in tal senso, tra le tante, sentenza 5/6/1997 n. 49994). Nella specie il tribunale - in base ad un incensurabile accertamento in fatto e con motivato apprezzamento di merito - ha ritenuto che il confine tra le proprietà delle parti era stato dalle stesse amichevolmente determinato in contraddittorio, tanto che in seguito al comune accordo era stato poi eretto un muretto con paletti a confine.
Il giudice di secondo grado è coerentemente pervenuto alle dette conclusioni attraverso un iter logico e giuridico immune da vizi ed all'esito di un'indagine accurata e puntuale delle risultanze istruttorie e, in particolare, delle dichiarazioni rese dai testi escussi.
Le censure mosse dalla ricorrente con il motivo in esame, pur se formalmente titolate anche come violazione di legge, hanno ad oggetto essenzialmente apprezzamenti dei fatti e delle risultanze probatorie e si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione del merito della causa, come tali inammissibili in questa sede. Occorre in proposito ribadire che spetta soltanto al giudice del merito individuare le fonti del proprio convincimento e, a tal fine, valutare le prove, controllarne l'attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dar prevalenze all'uno e all'altro mezzo di prova. Nè per ottemperare all'obbligo della motivazione il giudice del merito è tenuto a prendere in esame tutte le risultanze istruttorie essendo sufficiente che egli indichi - come appunto nella specie - gli elementi sui quali si fonda il suo convincimento e dovendosi ritenere disattesi tutti gli altri rilievi e circostanze che, sebbene non specificamente menzionati, siano incompatibili con la decisione adottata. Peraltro non rileva il mero contrasto tra segmenti logici della motivazione ed elementi o dati ad essa estranei, recuperati dal materiale istruttorio, ne' è indicativa il significato che quel materiale può esprimere alla luce della diversa lettura proposta dal ricorrente, occorrendo invece un contrasto interno all'iter logica (non ravvisabile nel caso in esame) tale da non consentire l'identificazione del procedimento argomentativo che ha condotto alla decisione.
È infine evidente la genericità della doglianza massa dalla ricorrente secondo la quale il tribunale non avrebbe considerato le tesi difensive sviluppate nei motivi di appello dall'AN - che escluderebbero la stipula di un negozio di accertamento -- ed avrebbe mal valutato le dichiarazioni rese dagli inattendibili testi AT e NI. Infatti nel giudizio di legittimità il ricorrente che lamenta la mancanza o l'erronea valutazione delle risultanze istruttorie, ha l'onere, (in considerazione del principio di autosufficienza del ricorso in cassazione) di specificare il contenuto della deposizioni testimoniali e degli atti erroneamente valutati (da trascrivere integralmente almeno nei tratti essenziali), nonché di indicare le ragioni del carattere decisivo di dette risultanze istruttorie.
Nella specie la ricorrente non ha precisato il contenuto specifico e completo degli atti difensivi dell'AN e delle deposizioni rese dai citati testi il che non consente a questa Corte di valutare - sulla base delle sole deduzioni contenute in ricorso e senza la necessità di indagini integrative - l'incidenza causale e la rilevanza degli asseriti errori commessi dal giudice di secondo grado.
D'altra parte non può sottacersi che la stessa ricorrente ha ammesso di aver proposto un'azione di regolamento di confine e non di rivendica. Inoltre la AN, come accertato in fatto, ha consentito che l'AN erigesse un muro lungo la linea di confine evidentemente determinata di comune accordo.
Con il terzo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli 872, 873 e 892 c.c., nonché contraddittorietà di motivazione su punti decisivi della controversia. Deduce la ricorrente che, oltre alla determinazione del confine, le ulteriori domande proposte da essa AN erano intese: a) alla demolizione delle opere (muretto e recinzione) realizzate dall'AN all'interno della proprietà confinante;
b) alla demolizione della costruzione realizzata dal convenuto a distanza inferiore a quella stabilita dal P.R.G.; c) all'abbattimento delle piante messe a dimora dal convenuto a distanza inferiore a quella legale. Se la domanda sub a) poteva essere ricettata a seguito dell'accoglimento del secondo motivo, dell'appello, non è comprensibile la ragione per la quale tale accoglimento avrebbe reso "inefficace" anche i capi della sentenza del pretore che avevano accolto le altre domande sub b) e c). Due sarebbero le ragioni del rigetto di dette domande da parte del tribunale: omessa precisazione delle domande stesse e inapplicabilità dell'articolo 873 c.c. agli abusi edilizi consistenti nel mancato rispetto del limite di distanza dal confine. Sul primo punto, però, la domanda di demolizione si fondava sul mancato rispetto del P.R.G. di CC di Papa che prevedeva il distacco "dai confini" di metri 10 per cui era chiaro l'abuso perpetrato quale che fosse l'esatto confine tra i due fondi. Peraltro, al contrario di quanto affermato dal tribunale, sono da considerare integrative delle norme del codice civile in materia di distanza tra le costruzioni anche le disposizioni del P.R.G. che prescrivono di mantenere le costruzioni ad una certa distanza dal confine. Quanto alle piante il secondo giudice non ha tenuto conto della relazione peritale nella parte relativa all'indicazione della distanza delle alberature con riferimento sia alla esistente recinzione sia al confine catastale.
Il motivo è fondato.
Occorre premettere che, secondo il costante insegnamento di questa Corte nel caso in cui gli strumenti urbanistici locali stabiliscano espressamente la necessità di rispettare determinate distanze dal confine per soddisfare esigenze pubblicistiche che sovrastino gli interessi dei singoli e soddisfino quelli generali (quali, ad esempio, l'assetto urbanistico di una certa zona o l'ornato pubblico), si versa in ipotesi del tutto analoga, sul piano normativo, a quella prevista e disciplinata dagli articoli 873 e seguenti c.c. con l'introduzione di una ulteriore e più gravosa limitazione, rispetto a quella dettata dalle norme codicistiche in materia di distanza tra costruzioni, nonché con la conseguente non operatività del principio della prevenzione in base al quale colui che costruisca per primo potrà legittimamente farlo sul confine obbligando all'arretramento a distanza legale il vicino che non voglia, a sua volta, costruire in aderenza o in appoggio. Nel detto caso - salve le eccezioni previste nello stesso strumento urbanistico - la distanza dal confine è assoluta e fa sorgere nel privato il diritto a pretenderne l'osservanza dal vicino che voglia costruire (sentenze 13/6/1997 n. 5339; 3/6/1997 n. 412; 19/5/1997 n. 4284;
28/3/1997 n. 2777; 8/7/1996 n. 6209).
Da quanto precede deriva la fondatezza delle censure mosse dalla ricorrente in ordine alla lamentata violazione di norme di diritto (articoli 872, 872 e 892 c.c.) ed al denunciato vizio di motivazione che si è risolto essenzialmente in una omessa pronuncia. La AN, come si è rilevato nell'esposizione in fatto che precede, con la domanda proposta nei confronti dell'AN ha chiesto non solo la determinazione del confine, con la demolizione delle opere realizzate dalla controparte all'interno della proprietà di essa istante risultante dal confine come determinato, ma anche: a) la demolizione della costruzione posta in essere a distanza inferiore a quella stabilita dal P.R.G. del comune di CC di Papa;
b) l'abbattimento delle piante messe a dimora inferiore a quella legale. Dal rigetto della prima domanda non deriva, al contrario di quanto illogicamente affermato dal tribunale, il rigetto anche delle altre due di cui ai punti sub a) e b). Il tribunale avrebbe dovuto accertare la distanza della costruzione dell'AN dal confine come amichevolmente determinato dalle parti per poi verificare se - come dedotto dalla AN - il P.R.G. prevedeva o meno una distanza assoluta delle costruzioni dal confine. Il giudice di secondo grado si è invece limitato ad affermare che "dalla c.t.u. in atti" non era possibile conoscere ne' "l'abuso perpetrato nei confronti del P.R.G.", ne' la violazione o meno della distanza tra le costruzioni dei litiganti "unica violazione, ai sensi dell'articolo 873 c.c., a facultare la rimessa in pristino".
Il tribunale non ha però disposto, come era tenuto per decidere sulla domanda come proposto dalla AN, ulteriori indagini in fatto al fine di accertare la distanza della costruzione dell'AN dal confine come amichevolmente determinato, ne' ha proceduto ad un esame attento e rigoroso delle norme dettate dallo strumento urbanistico locale.
Del pari il tribunale - al fine di decidere sulla domanda proposta dalla AN sulla base di quanto disposto dall'articolo 892 c.c. - ha omesso di accertare la natura degli alberi (di alto fusto o meno) piantati dall'AN e la distanza degli stessi dal confine come fissato e concordato delle parti.
In definitiva, in accoglimento del terzo motivo del ricorso, la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa rinviata ad altra sezione del tribunale di Roma che, tenendo conto dei rilievi sopra esposti ed uniformandosi ai principi di diritto sopra enunciati, procederà ad un nuovo esame della controversia e ad una nuova, completa ed adeguata valutazione delle risultanze processuali rendendo palese l'iter logico seguito per giungere alla decisione. Il giudice di rinvio provvederà anche al governo delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte rigetta il primo ed il secondo motivo del ricorso, accoglie il terzo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, ad altra sezione del tribunale di Roma.
Così deciso in Roma, il 5 marzo 1999.
Depositato in Cancelleria il 17 agosto 1999