Cass. civ., sez. II, sentenza 17/08/1999, n. 8684
CASS
Sentenza 17 agosto 1999

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La riassunzione del processo, a seguito di cancellazione della causa dal ruolo disposta dal collegio, davanti al giudice istruttore invece che davanti al collegio, benché difforme dal modello legale, non è affetta da nullità, essendo idonea al perseguimento dello scopo, tenuto presente che, a seguito della violazione della norma riguardante la ripartizione interna di funzioni tra organi appartenenti allo stesso ufficio, consegue solo la necessità della rimessione della causa al collegio; nel caso, poi, che la controparte non si costituisca, la medesima non può dolersi della mancata comunicazione del provvedimento di rimessione della causa al collegio, adottato dal presidente successivamente alla data dell'udienza indicata per la comparizione davanti al giudice istruttore.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 17/08/1999, n. 8684
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 8684
    Data del deposito : 17 agosto 1999

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