Sentenza 4 febbraio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 04/02/2003, n. 1618 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1618 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2003 |
Testo completo
(BOVA I CIGNIÐ B LS) 1-12 T 68 19 *LIN OTIO N SE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIAN 0 1 6 1 8/03 . . A CORTE SUPRE istere he pulled the for SEZIONE SECONDA CIVILE equit the suns Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: brant at 538 --- Dot Franco PONTORIERI - Fresidente ☐ R. 7963199All fuerome Dott. Ugo RIGGIO Consigliere Стод 3715 Dott. Antonio VELLA Consigliere Rep. Rel. Consigliere | Dott. Rosario DE JULIO ua.19/06/02 -Consigliere SCHETTINODost. Olindo ha pronunciato la sequente Ne Tulis The 1 ... SENTENZA sui ricorso proposto da: AGRITURISTICA DOTT REMO MARINI, in persona delAZD ¡ titolare p.t. Dott. REMO MARTINI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MARCELLO PRESTINARI 13. presso —- 10 studio dell'avvocato GIUSEPPE RAMADORI, che lo difende unilamente all'avvocato MARIO CAVALLARO. giusta delega in atzi;
ricorrente -
contro
SOVERCHTA DITTA SRL, in регзопа del legale | rappresentante pro tempore Dott. Giovanni SOVERCHIA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA BERNARDO MINOZZI 2002 133. presso lo studio dell'avvocato LORENA RAIMOND.. 967 -1- difeso dall'avvocato UMBERTO SERAPPINI, giusta delega ! in atti;
controricorrente avverso la sentenza n. 26/98 del Giudice di pace di 十 SAN SEVERINO MARCHE, depositata il 09/12/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/06/02 dal Consigliere Dott. Rosaric DE JULIO: in persone del Sostituto Procuratore udito il P.M. Generale Dott. Vincenzo MARINELLI che ha concluso in inammissibilità, in subordine rigetto via principale del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di cilazione in data 2.5.1998 a ditta OV s.r. . di San Severino Marche conveniva in giudizio avanti al giudice di pace delia stessa città 'Azienda Agrituristica do dott. Remo Marini di Matelica, in persona del legale rappresentante, per sonliria condannare al pagamento in suo favore della Somma di L.200.000 con interessi di legge, oltre IVA e CAP. Prometteva l'istante che era creditric dell'Azienda Agrituristica del dott. Marini per la Somma di L.
1.179.000 relativa ad una fornitura di materiale avvenuta 11 30.9.1996; cte per il recupero di tale Somma era stato rocessario 1'avvocato Umberto frappini, qualeincaricare in data 22.10.199/ aveva inviato alla ditta debitrice una lettera di diffida con il perentorio invito al pagamento;
che Ca convenuta solo dopo tale diffida e mei termini in essa indicati aveva provveduto ad inviare alla crecitrice la sorma di .1.479.000, ome.ten però di corrisponderc 1'importo delie spcse legali, che erano state quantificate in 1.200.000; che pertanto in data 4. 1.1997 l'avv. Sfrappini, sempre per conto della ditta OV 3.r. . aveva invitato di nuovo la 3 debitrice a voier integrare quanto già vorsato con l'ulteriore somma di 1.200.000; che in difetto si sarebbe rivolto al giudice competente. Il giudice di pace di San Severino Marche, con sentenza in da La 24.11-10.12.1998, respingeva la domanda dell'a rice. Avverso det La sentenza ricorre per Cussazione la SO CH s.r.l. tre motivi di gravame;
resisle con controricorso 1'Azienda Agrituristica in persona del suo legale rappresentance. MOTIVI DELLA DECISIONE Con i primo motivo la ricorrente denuncia 2°violazione ed errata applicazione dell'art. 1 3, nonché inesistentecomma, c.p.c.; comunque insufficiente, contraddittoria perplessa motivazione ai sonsi dell'art. 360 0.5 c.p.c.> violazione dei principi ordinamentali in materia di adempimento e di inadempimento dolle obbligazioni e del e disposizioni di cui agli art . 1178 e sogg. cod. civ. e 1218 @ segg. cod. civ.. anche in riferimento al giudizio equitativo, per averc 1 giudice di pace deciso Mon secondo equità, IILE secondo diritto, omettendo> di considerare che intercorso fra le perti sulnessun patto е ге termine di adempimento dcl credito;
che ne 3guna 4 messa in mera cra stata comunicata al debitore per provocare il successivo obbligo di pagare anche le stragiudiziale spese per 'intervento dell'avvocato. Il motivo è palesemente infondal.o. 1 giudice di pace, decidendo una controversia di valore inferiore a due milioni, ha ritenuto di applicare norme di diritto considerale conformi al principi di equità (cfr., ex miltis, Cass. sent. n.6794/1991). Con 11 secondo activo 1 = ricorrente denuncia violazione ed applicazione dell'art. 123 c.p.c., anche in riferimento all'art. 103 c.p.c. ed al c.d. "principio di contestualità della prova", Der avero il giudice di pace diCHrato di non potere amme=tere prova testimoniale da Lo formulata all'udienza del 27.10.1998, per essere ia dacchè ia prova GIA stala parte decaduta Lardi vamente prodolta, mentre in realtà Lale prova пог era stata richiesta da nessuna delle parti, avendo l'attuale ricorrente richiesto scltanlo l'interrogatorio formale dolla parle actrice intesa a dimostrare se esisteva o non un pa to relativo al pagamento dell'obbligazione. motivo è infordalo. 5 Va precisato che il giudice di pace all'udienza del 27.10.1998 respingeva con ordinanza "la richiesta di interpello della parte attrice perché tardivamente prodotta", ai sensi dell'art. 320, 1 Comma C.P.C., in relazione al primo ed al secondo Co ng dell'art. 184 C.D.C., che prevede perentoric à dei Lermini in ordine all'ammissione di nuovi mezzi di prova. La sentenza impugnala, а pag. 5, Non Ia menzione di prove SL , ma afferma soltanto: "Ail' dionza del 22.9.1998 venivano auesse Lutte le prove dal.e parti prodotte, ed all'udienza del 27.10.1998 orano assunto Facendo riferimento> alle prove documenta i procotte dalle parti, atteso che queste non avevano formulato nessuna prova testimoniale. Col Herzo motivo H ricorrente denuncia violazione del le disposizioni inderogabili, arche in applicazione dell'art. 113 c.p.c., del DJ.M. 5.10.1994 2,585 tariffa forense - Tape a A parte I in riferimento all'art. 1 D.M. citato, per avere ia sentenza impugnata violato la crma cho prevede per la cause tinc а 5.250.000 Chorari complessivi da un minimo di L.80 mila ad un massimo a dispore che tall limiti P 5.150 mi la espressamente 台三 applicano davanti a giudice di 6 pace. Il motivo è infondato e va respinto, perché : 1 giudice di pace por la liquidazione degli onorari na ireneto di discostarsi dalle norme di diritto, decidendo secondo equità, senza violare;
principi delia Costituzione, le norme comunitarie q c.le processuali, con decisione nor censurabile in sede legittimità (cfr., ex m: tis, Cays. П. 12691/1998). Rigettalo il ricorso, la apese seguono Ja soccombenza o si licuidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetua ricorso>>> e condanna la r corrente a pagamento de le spese del prosente giudizio, che liquida in euro 237.75 a cui euro 250 per onorari di avvocato. Così deciso in Roma 11 19.6.2002. se lounglive est. RO NI endente подл Sz DEPOSITATA IN CANCELLERIA Oggl, - 6 FEB. 2006 IL CANCELLIERE IA DN IL CANCELLIERE Marie 25 Jun IA Di Nuzzo 3 7