Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 12/06/2002, n. 8390
CASS
Sentenza 12 giugno 2002

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Nell'ambito del lavoro subordinato in agricoltura, la distinzione fra il lavoro avventizio e quello di salariato fisso non può farsi discendere unicamente dalla constatazione del dato fenomenico della continuità delle prestazioni lavorative, ma piuttosto dalla sussistenza di un effettivo vincolo contrattuale fra le parti, specificamente inteso ad assicurare al rapporto un carattere di stabilità, sia quanto a prestazioni lavorative (ovvero disponibilità ad esse del lavoratore), sia quanto a corresponsione della relativa retribuzione, per un periodo minimo fissato e regolato dalla legge e dalla contrattazione collettiva; il giudice di merito deve pertanto compiere un'adeguata indagine sull'accordo specificamente concluso dalle parti, pur trattandosi di accordo non soggetto ad alcun requisito formale e desumibile anche da dichiarazioni orali o da fatti concludenti su cui fondare eventuali presunzioni.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 12/06/2002, n. 8390
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 8390
    Data del deposito : 12 giugno 2002

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