Sentenza 12 giugno 2002
Massime • 1
Nell'ambito del lavoro subordinato in agricoltura, la distinzione fra il lavoro avventizio e quello di salariato fisso non può farsi discendere unicamente dalla constatazione del dato fenomenico della continuità delle prestazioni lavorative, ma piuttosto dalla sussistenza di un effettivo vincolo contrattuale fra le parti, specificamente inteso ad assicurare al rapporto un carattere di stabilità, sia quanto a prestazioni lavorative (ovvero disponibilità ad esse del lavoratore), sia quanto a corresponsione della relativa retribuzione, per un periodo minimo fissato e regolato dalla legge e dalla contrattazione collettiva; il giudice di merito deve pertanto compiere un'adeguata indagine sull'accordo specificamente concluso dalle parti, pur trattandosi di accordo non soggetto ad alcun requisito formale e desumibile anche da dichiarazioni orali o da fatti concludenti su cui fondare eventuali presunzioni.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 12/06/2002, n. 8390 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8390 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IN MILEO - Presidente -
Dott. MICHELE DE LUCA - Consigliere -
Dott. AR PUTATURO DONATI VISCIDO - Consigliere -
Dott. DONATO FIGURELLI - Consigliere -
Dott. ALDO DE MATTEIS - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
SE AR, SE RM, domiciliati in ROMA presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato PIETRO DAMIGELLA, giusta delega in atti e procura speciale Notaio G. Vacirca di Catania del 9/4/99, rep. n. 14997;
- ricorrenti -
contro
EN AR LE, EN IN, EN MI MA, EN SE LE, EN SE NG;
- intimati -
e sul 2^ ricorso n^. 22859/99 proposto da:
EN AR LE, EN IN, EN MI MA, EN SE LE, EN SE NG, elettivamente domiciliati in ROMA presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato ROSARIO RIZZO, giusta delega in atti;
- controricorrenti e ricorrenti incidentali -
contro
SE AR, SE RM;
- intimati -
la sentenza n. 3633/98 del Tribunale di avverso CATANIA, depositata il 23/11/98 - R.G.N. 377/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/02/02 dal Consigliere Dott. Aldo DE MATTEIS;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Riccardo FUZIO che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi. Svolgimento del processo
AR AR e AR EL hanno chiesto al TO di Catania sez. Acireale, giudice del lavoro, di condannare gli eredi del sig. CH NI a pagare oltre duecento milioni di lire ciascuno, sulla base di due distinti rapporti, uno di colonia parziaria, e l'altro come salariati fissi in agricoltura, in relazione a diversi appezzamenti di terreno.
Costituitisi gli eredi, il TO accoglieva la domanda relativa alla colonia, nei limiti della eccepita prescrizione, e determinava il credito dei AR per tale titolo in L. 13.389.280. Riteneva poi sussistente il dedotto rapporto quali salariati fissi, e determinava il credito complessivo dei AR per tale titolo in L. 27.979.455. Condannava ciascuno dei convenuti (ad eccezione di CH OL che era risultato legatario e non erede) a pagare a ciascuno dei ricorrenti L. 3.447.4000, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali calcolati sulle frazioni di capitale via via rivalutate dai singoli crediti al soddisfo.
Il Tribunale di Catania, adito dai soccombenti (ad eccezione di CH AN, che faceva acquiescenza alla sentenza pagando la propria quota), con sentenza 20 ottobre/23 novembre 1998 n. 3633, ha confermato le statuizioni del primo giudice in ordine al rapporto di colonia parziaria;
in accoglimento dell'appello degli eredi, ha ritenuto che tra i AR e il de cujus fossero intercorsi rapporti di lavoro agricolo avventizio, - conseguentemente, in parziale riforma della sentenza impugnata, ha ridotto la somma capitale al cui pagamento ciascuno degli appellanti era stato condannato, a L. 1.115.773; ha compensato le spese del grado.
Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso principale per Cassazione i AR, con sei motivi, illustrati da memoria ai sensi dell'art. 378 c.p.c.. Si sono costituiti CH DI FA, CH IN, CH CA RI, CH OS FA, CH OS AN, resistendo, e proponendo ricorso incidentale con due motivi.
Motivi della decisione
Vanno preliminarmente riuniti il ricorso principale ed il ricorso incidentale proposti avverso la stessa sentenza, ai sensi dell'art. 335 c.p.c. Con il primo motivo i ricorrenti, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e 2094 cod.civ.; omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia (art. 360, nn. 3 e 5 c.p.c.) censurano la sentenza impugnata per non avere indagato sulla volontà contrattuale ed sul comportamento complessivo delle parti, anche successivo alla stipulazione del contratto, al fine di determinare il tipo contrattuale prescelto, se a tempo indeterminato o di carattere avventizio.
Il motivo è inammissibile, perché non indica gli elementi rivelatori della comune volontà che il Tribunale avrebbe omesso di valutare.
Con il secondo motivo di ricorso i ricorrenti, deducendo violazione e falsa applicazione della legge 15.8.1949 n. 533; omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia (art. 360, nn. 3 e 5 c.p.c.), censurano la sentenza impugnata per avere deciso la controversia senza attenersi al principio stabilito da questa corte, secondo cui "nell'ambito del lavoro subordinato in agricoltura, la distinzione fra il lavoro avventizio e quello di salariato fisso non può farsi discendere unicamente dalla constatazione del dato fenomenico della continuità delle prestazioni lavorative, ma piuttosto dalla sussistenza di un effettivo vincolo contrattuale fra le parti, specificamente inteso ad assicurare al rapporto un carattere di stabilità, sia quanto a prestazioni lavorative (ovvero disponibilità ad esse del lavoratore), sia quanto a corresponsione della relativa retribuzione, per un periodo minimo fissato e regolato dalla legge e dalla contrattazione collettiva: il che postula, in primo luogo, un'adeguata indagine sull'accordo specificamente concluso dalle parti, non soggetto ad alcun requisito formale e desumibile anche da dichiarazioni orali o da facta concludentia su cui fondare eventuali presunzioni (Cass. 11-6-1990 n. 5649) Al riguardo la sentenza impugnata ha così motivato: "...Dalle risultanze istruttorie acquisite non puo invero ritenersi raggiunta la prova della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Ed invero come è emerso dalle informative disposte dal TO (INPS e UPLMO), limitate peraltro ad alcuni anni, tra i ricorrenti e il de cujus sono esclusivamente intercorsi diversi e distinti rapporti di lavoro subordinato agricolo avventizi che non hanno mai superato le 150 gg. per anno, con la conseguenza che tra la cessazione dei singoli rapporti di lavoro e la instaurazione del nuovo rapporto di lavoro intercorreva un periodo molto lungo per il quale i ricorrenti percepivano le indennità di disoccupazione agricola. Neanche la prova per testi ha fornito in proposito elementi decisivi sulla durata e sulla stabilità del rapporto, essendosi limitati i testi a confermare che avevano visto sui fondi del CH i ricorrenti in diverse occasioni, senza, però, poter precisare, anche per gli anni a cui risalgono i rapporti di lavoro, il numero delle giornate prestate da ciascuno dei ricorrenti, nei singoli anni...Peraltro lo stesso TO ha ritenuto, pur in assenza di una specifica prova, che ciascuno dei due AR avesse effettuato solo 125 giornate annue di lavoro, pertanto nella misura nettamente inferiore alle 180 giornate annue richieste per 11 instaurazione di un rapporto lavorativo di bracciante a tempo indeterminato".
Gli accertamenti di fatto contenuti nei brani della sentenza impugnata riportati non sono specificamente censurati ed appaiono sufficienti a fondare la decisione di merito, anche a prescindere dalla circostanza, contestata con il successivo quarto motivo, della percezione della indennità di disoccupazione.
Con il terzo motivo di ricorso i ricorrenti deducono violazione e falsa applicazione dell'art. 12 D.Lgs. 11.8.1993 n. 375, in relazione all'art. 2 del contratto collettivo provinciale di lavoro degli operai agricoli stipulato a Catania il 26.11.1972, che conferisce stabilità ai rapporti di lavoro sino ad allora denominati di salariato fisso.
Esso va rigettato, perché presuppone la qualificazione del rapporto come salariato fisso, esclusa dal Tribunale con motivazione che è risultata adeguatamente fondata sulla prova espletata. Con il quarto motivo i ricorrenti, deducendo omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia (art. 360, nn. 3 e 5 c.p.c.), censurano la sentenza impugnata nella parte in cui ha affermato che nei periodi intercorsi tra una prestazione lavorativa e l'altra i AR avevano percepito l'indennità di disoccupazione agricola.
Affermano che tale circostanza non è vera, e pur consapevoli che l'errore del giudice di appello può formare oggetto di giudizio di revocazione, in questa sede ne denunciano l'assoluta apoditticità e assoluta mancanza di motivazione.
Tale censura va esaminata unitamente al quinto motivo di ricorso con il quale i ricorrenti, deducendo omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia (art. 360, n. 5 c.p.c.) censurano la valutazione delle prove operata dalla sentenza impugnata, in senso difforme da quella pretorile, e contraria alle risultanze della prova documentale, senza motivare la ragioni del proprio convincimento.
Lamentano la mancata valutazione della lettera 13.2.1997 dell'Ufficio di collocamento agricolo, che attesta che il CH TO non aveva mai effettuato l'assunzione formale dei AR, rendendo così impossibile per i due lavoratori la percezione della indennità di disoccupazione.
Al riguardo risulta assorbente la valutazione probatoria della sentenza impugnata sopra riportata, sufficiente da sola a sorreggere la decisione.
Con il sesto motivo di ricorso i ricorrenti deducono violazione e falsa applicazione dell'art. 1 Legge 22.11.1954 n. 280; omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia (art. 360, nn. 3 e 5 c.p.c.). Rilevano che la norma citata rinvia ad apposite tabelle regionali, le quali prevedono che per la razionale coltivazione di un ettaro di limoneto siano necessarie 140 giornate di un lavoratore tra i 16 e i 65 anni, mentre laddove lo stesso lavoratore superi questa età, le prestazioni devono essere considerate dimezzate e quindi divengono necessarie 280 giornate. Rilevano che l'estensione complessiva dei fondi affidati ai AR in rapporto di lavoro subordinato è di cinque ettari e circa 38 are, per la cui coltivazione sono necessarie, secondo i parametri della legge, oltre 1.506 giornate di lavoro, e cioè 753 per ciascuno dei AR.
Poiché, come risulta dalla stessa prospettazione del motivo di ricorso, i AR non erano in grado di fornire la notevole quantità di manodopera prevista dalle tabelle invocate, appare congruamente motivata la sentenza impugnata che si è basata sulla quantità di lavoro in concreto erogata come risultante dalla prova testimoniale espletata.
Il ricorso principale va pertanto respinto.
Va respinto altresì il primo motivo di ricorso incidentale con il quale i ricorrenti, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 752, 754, 1294, 1295,. 1298 cod. civ, (art. 360, n. 3 c.p.c.) censurano la sentenza impugnata per avere comminato una condanna singolare, anziché solidale.
Correttamente il Tribunale ha condannato i coeredi alla singola quota da ciascuno dovuta, perché, a norma dell'art. 752 cod.civ., in caso di successione "mortis causa" di più eredi nel lato passivo del rapporto obbligatorio si determina un frazionamento "pro quota" dell'originario debito del "de cuius" fra gli aventi causa (Cass. 25/10/2000 n. 14063; Cass. 27/1/1998 n. 785; Cass. 6040/1984).
Con il secondo motivo i ricorrenti incidentali, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 429 c.p.c. e 150 d.a.c.p.c., si dolgono che il Tribunale abbia condannato a pagare gli interessi legali sulla somma via via rivalutata, anziché sulla sola sorte capitale.
Anche questo motivo è infondato, perché il criterio di calcolo seguito dalla sentenza impugnata è conforme alla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui "in riferimento ai crediti di lavoro, previsti dall'art. 429, terzo comma, cod. proc. civ., gli interessi legali debbono computarsi a partire dalla data di scadenza dei singoli crediti, ma con riferimento non già all'importo della somma come definitivamente rivalutata, ma alle frazioni di capitale, via via rivalutate in base agli indici di svalutazione, fino alla pubblicazione della sentenza e al saldo effettivo, in quanto solo in tal modo si realizza un effettivo rapporto di accessorietà tra capitale ed interessi, con il rispetto del principio di produttività del reddito non goduto e, quindi, un concreto adeguamento del capitale iniziale. (Cass. 16-7-1998 n. 6993; cass. sez. un. 29/1/2001 n. 38). Sussistono giusti motivi, atteso l'esito del presente giudizio, per la totale compensazione delle relative spese processuali.
P.Q.M.
La Corte;
riunisce i ricorsi e li rigetta entrambi. Compensa le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, il 27 febbraio 2002. Depositato in Cancelleria il 12 giugno 2002