Sentenza 28 marzo 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 28/03/2002, n. 4487 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4487 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2002 |
Testo completo
REPUB044 8 7 /0 2 IN NOM IL POR OLO ITALIANO ORTE SUPREMA DI CASSAZIONE d Oggetto A SEZIONE PRIMA CIVILE ta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 13268/01 DE MUSIS Presidente Dott Rosario Consigliere Dott. Francesco IA FIORETTI Dott. Francesco FELICETTI Consigliere Cron. 10465 DI AMATO Consigliere Rep. Dott. Sergio FITTIPALDI Rel. Consigliere Ud. 07/12/2001 Dott. Onofrio ha pronunciato la seguente SE N TENZA sul ricorso proposto da: TO GE, madre della minore DI AR ES, domiciliata in ROMA presso la CANCELLERIA CIVILE della CORTE SUPREMA di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato LAURA VITA, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
ON AR, curatrice speciale della minore DI AR ES, domiciliata in ROMA presso la CANCELLERIA CIVILE della CORTE SUPREMA di CASSAZIONE, rappresentata 2001 e difesa da se medesima;
2522 controricorrente
contro
COMUNE DI MONZA, PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI MILANO, PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;
intimati avversO la sentenza n. 695/00 della Corte d'Appello di MILANO, Sezione Minori, depositata il 16/03/01; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/12/2001 dal Consigliere Dott. Onofrio FITTIPALDI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio SEPE che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con decreto del 28 febbraio 2000, il Tribunale per i Minorenni di Milano dichiarava lo stato di adottabi- lità della minore DI AR SA, nata il [...] dalla legittima unione tra DI AR IB e TO GE. La procedura aveva preso le mosse da una segnala- zione proveniente dai Servizi sociali del Comune di Monza del 1992, secondo la quale conformemente a quanto rappresentato dal padre della minore la mo- glie, dopo aver iniziato una relazione con un soggetto (BU GE) il quale in anni precedenti risultava 2 essersi reso responsabile di atti di libidine ai danni di una cugina undicenne, sembrava intenzionata a sepa- rarsi definitivamente dal coniuge ( sentita in quella circostanza la TO aveva, a sua volta, adombrato che fosse stato proprio il marito DI AR IB ad avere tenuto comportamenti impropri nei confronti della altra delle due figlie: la primogenita ). Ad una tale prima segnalazione (conclusasi con la successiva comunicazione dell'avvenuto trasferimento della TO una volta separatasi dal marito in- - sieme alle figlie SA e IA IN ed al BU, presso la moglie di quest'ultimo la quale era altresì la sorella del DI AR) aveva fatto seguito, nel 1995, ulteriore segnalazione, in seguito alla quale nonché alla audizione del padre (il quale, pur dichia- preoccupato della collocazione delle figlie,randosi non si dichiarava in grado di proporre soluzioni alter- native), nonché della TO (la quale continuava a negare ogni possibile responsabilità del suo attuale convivente), le minori venivano allontanate ed inseri- te in ambiente protetto;
circostanza in concomitanza della quale la piccola SA rivelava di essere stata oggetto di ripetute violenze sessuali da parte del BRUSCAGIN, dal che l'apertura di un procedimento penale a carico dell'uomo e la sua condanna, in primo 3 grado, ad una pena di cinque anni e sei mesi di reclu- sione. Anche all'esito di approfondimenti psico diagno- stici, veniva ritenuta la improcrastinabile necessità di dare luogo ad un progetto di affido eterofamiliare, all'esito del quale e di altre ritenute inadeguatezze della TO nel rapporto con la piccola Alessan- dra, veniva avviato, nel 1997, l'affido extrafamiliare di quest'ultima, e veniva disposta, da parte del Tri- bunale, la sospensione dei rapporti della stessa con entrambi i genitori. Alla fine, dopo talune soluzioni interlocutorie, il Tribunale faceva luogo alla ricordata dichiarazione dello stato di adottabilità del febbraio del 2000, SO- spendendo i genitori dall'esercizio della potestà geni- toriale sulla minore SA, e confermando l'affido della stessa al Comune di Monza anche nella funzione di suo tutore provvisorio, e disponendo perché la stessa venisse al più presto inserita in una famiglia avente i requisiti di idoneità all'adozione. Proponeva opposizione a tale dichiarato stato di adottabilità la sola TO, la quale, nel domandar- ne la revoca, chiedeva, nondimeno, la conferma dell'af- fido della piccola al Comune di Monza per un suo idoneo collocamento eterofamiliare, ma insisteva perché venis- 4 se mantenuta impregiudicata la possibilità, per la stessa, unitamente all'altra figlia ed agli altri figli nati dal successivo matrimonio con il BRUSCAGIN, di in- trattenere regolari frequentazioni con la piccola. All'esito della relativa istruttoria, il Tribunale Di Monza respingeva la opposizione, sottolineando, fra l'altro, come la necessità di procedere alla declarato- ria dello stato di adottabilità della minore non scatu- risse tanto dall'esito (non ancora definitivo) del pro- cedimento penale a carico del BRUSCAGIN, quanto invece dall'evidente condotta abbandonica serbata nel tempo dalla madre, la quale, non solo non aveva mai prestato alcun credito alle accuse espresse dalla minore, ma non aveva, neppure in parte, contemplato di poter sacrifi- care i propri progetti di nuova vita familiare ed af- fettiva, nell'intento di rispondere alle esigenze della piccola. Proponeva appello la TO. La Corte di Appello di Milano, con sentenza del 8 marzo 2001 - 16 marzo 2001, rigettava il gravame, escludendo, fra l'altro, che risultasse necessario ed opportuno procedere ad una nuova audizione della minore (già ascoltata in data 24 febbbraio 2000), in quanto, da un lato, non appariva sussistente ragione alcuna per dubitare dell'attendibilità delle dichiarazioni rese 5 tanto recentemente dalla medesima, e, dall'altro, ogni suo ulteriore coinvolgimento diretto nel procedimento non potesse che rivelarsi, oltre che superfluo, del tutto dannoso per quell'equilibrio della stessa già po- sto fortemente a rischio per il passato. A conclusioni parimenti negative la Corte perveniva, altresì, in or- dine all'utilità di ascoltare la sorella maggiore IA IN (i giudici sottolineavano, allo scopo, come, da un lato, le dichiarazioni della stessa non potesse- ro, in ogni caso, offrire elementi idonei a superare le valutazioni compiute in più sedi diagnostiche, e come, dall'altro, profili di inutilità aggiuntiva si traesse- ro dal rilievo per cui ogni minore ha la sua storia personale, e per cui le esigenze ed i vissuti personali dell'uno non possono mai coincidere con quelli dell'altro. Quanto al resto, la Corte sottolineava, fra l'altro, come, se vero che l'istituto dell'adottabilità rappresenti un rimedio estremo e do- loroso in quanto comportante la rescissione di ogni le- game con la famiglia biologica e naturale, esso risulti approntato proprio a tutela del minore, e nondimeno si renda di doverosa applicazione ogni qual volta le carenze della originaria compagine familiare si riveli- no di entità tale da provocare danni di rilevante gra- 6 vità al minore sul piano della sua normale evoluzione. Poneva altresì in evidenza la Corte come lo stato di adottabilità debba essere dichiarato anche quando un ipotetico recupero delle competenze del genitore natu- rale possa prevedersi realizzabile solo in tempi tali da rendersi incompatibili con le pressanti esigenze di crescita e di stabilità del minore, del quale deve es- sere essenzialmente garantita la possibilità di vivere e svilupparsi all'interno di un ambiente familiare ca- pace di rispondere ai suoi bisogni;
profilo più che mai del tutto inconfigurabile, invece, nella fattispecie concreta in questione, una volta che - come opportuna- mente posto in risalto dai primi giudici non а caso la TO non aveva neppure rivendicato un affida- mento a sé della minore o il collocamento della stessa presso il suo nucleo familiare, bensì non era andata oltre la richiesta della possibilità di un mantenimento dei rapporti. Ricorre per Cassazione la TO, con atto noti- ficato il 3 e 4 maggio 2001. A controricorso la curatrice speciale Resiste con della minore. MOTIVI DELLA DECISIONE sostegno del suo ricorso, la signora TO A : a) il malgoverno - a suo dire GE lamenta - fatto 7 dell'art. 8 della 1. n. 184/83, nell'aspetto relativo alla condizione, da esso posta, in ragione della quale la dichiarazione dello stato di adottabilità dei minori presupponga necessariamente che gli stessi versino "in una situazione di abbandono, perché privi di assistenza morale e materiale da parte dei genitori o dei parenti tenuti a provvedervi"; b) la mancata considerazione -più in particolare da parte dei giudici di merito, del profilo per cui la radicalità dell'istituto del- l'adozione faccia sì che ad esso possa farsi ricorso soltanto quale estrema ratio, e cioè laddove la mancan- za di assistenza si riveli assoluta;
il che a dire della ricorrente nel caso in specie, non potrebbe in alcun modo ritenersi accaduto, posto che essa TO si era sempre prodigata per dare alla figlia tutto il sostegno morale ed affettivo che le era stato material- mente possibile fornire;
c) l'incongruità dei richiami operati dalla Corte di Appello a precedenti giurispru- denziali di questa Suprema Corte, pur in assenza - a suo dire dei necessari presupposti fattuali avuti in- vece presenti dalla disciplina di cui all'art. 8 della legge n. 184/83; assenza rendentesi tanto più rimarca- bile nella presente fattispecie, in considerazione del profilo per cui -sempre a dire della ricorrente es- sa TO avrebbe ripetutamente concretizzato atteg- 8 giamenti di interesse e di sollecitudine nel confronti della figlia minore;
atteggiamenti di cui sarebbe trac- cia perfino nella sentenza;
d) come ciò darebbe luogo ad un'applicazione del tutto aberrante della disciplina legislativa, concretizzando il vizio previsto dall'art. 360 n. 3 c.p.c., nonché un fenomeno di sostanziale as- senza della motivazione, stante la mancanza di aderenza alla vicenda concreta;
f) come del tutto apodittica si rivelerebbe - più in particolare la motivazione rela- tiva al mancato accoglimento dell'istanza di audizione della minore e della sorella di quest'ultima, IA IN, tornata, fin dal 1999, a vivere nell'attuale nucleo familiare di essa ricorrente. Il ricorso non può trovare alcun accoglimento, stanti le sue manifeste infondatezza ed inammissibili- tà, che si rendono tanto più significative ove viste - i rigo- alla luce di quelli che si rivelano - tuttora rosi limiti posti in materia di opposizione allo stato di adottabilità alla possibilità di ricorrere per Cassazione avverso la pronuncia della Corte di Ap- pello che abbia a rigettare l'opposizione. Più in particolare, premesso come, ai sensi del tuttora vigente art. 17 della legge n. 184/83, in ma- teria il ricorso per Cassazione sia ammissibile solo per "violazione di legge", Va posto in evidenza. come, 9 al di là della sua formulazione ufficiale, il gravame proposto dalla TO non appaia inteso ad altro che a provocare, in questa sede, una riconsiderazione sulle valutazioni di merito condotte dalla Corte di Appello in ordine al configurarsi dello stato di "abbandono" della minore SA;
il che confligge con i limiti propri del giudizio di Cassazione che precludono, a questa Corte, ogni riconsiderazione dei profili di me- rito della vicenda;
limiti resi ancora più stringenti allorché, come nella presente fattispecie, un eventuale vizio della motivazione sviluppata dai giudici di me- rito potrebbe rendersi apprezzabile solo nella sua eventuale (e più radicale) veste di vizio assoluto di motivazione (assenza totale, mera apparenza della stessa). Un tal ultimo profilo si rivela, invece, nella pre- sente fattispecie, del tutto inconfigurabile, ove solo si abbia а considerare come, non solo la Corte di Ap- pello abbia provveduto a diffusamente argomentare in ordine al ricorrere dello stato di "abbandono", ma ab- bia fatto ciò in modo del tutto organico, dando diffusa ragione - in sé del percorso seguito per pervenire comprese anche quelle alle conclusioni da essa tratte, - oltretutto - si di ordine istruttorio;
percorso che rende del immunetutto - in sé - da vizi logico- 10 giuridici, e per di più del tutto rispettoso dei prin- cipi costantemente affermati da questa Corte, alla luce dei quali va ribadito, ancora una volta, come: 1) il concetto dell' "assistenza morale e materiale" alla loroquale sono tenuti i genitori nei confronti dei figli minori, non possa di certo ritenersi esaurito da moti di natura meramente psicologica di generica dispo- nibilità affettiva, quando essi non sappiano tradursi anche in fattivi e concreti atteggiamenti di impegno e presenza diretti ai fini del soddisfacimento delle esi- genze morali e materiali della prole;
2) il sacrificio della c.d. famiglia biologica, quando si renda necessa- rio, lungi dal porsi in un'ottica di ordine sanzionato- rio, non faccia altro che sintetizzare le ragioni di una disciplina la quale pone al centro l'interesse pre- minente del minore alla tendenzialmente piena e comple- ta espressione delle sue potenzialità di persona. Data la natura della controversia, ricorrono, tut- tavia, giusti motivi per un'integrale compensazione delle spese di questo grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Spese compensate. Così deciso nella camera di consiglio della I se- zione civile della Suprema Corte di Cassazione il 7 di- cembre 2001. 11 Il Consigliere estensore Onofrio Fittipaldi CASS ONE Deportato in Cancelleris * MAR. 2002 IL CANCELLIERE 12 Il Presidente . E 4 T 8 N Rosario De Musis R 1 O Rojans be Minis A ' I ° Z L N L A E R 3 D T 8 I S 9 I S 1 - G N 5 E E - S R 4 I A A E D G O E G L T E L L N O E B 2 S E E 8 IL CANCELLIERE Luisa Passinetti LI