CASS
Sentenza 10 ottobre 2023
Sentenza 10 ottobre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 10/10/2023, n. 41145 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41145 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: TE AL, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 04/05/2023 del Tribunale di Reggio Calabria visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale IA AD che ha chiesto dichiarare inammissibile il ricorso;
lette le conclusioni del difensore del ricorrente, avvocato Pietro Modaffari, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. AL TE chiede l'annullamento dell'ordinanza con la quale il Tribunale di Reggio Calabria ha confermato l'ordinanza di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere per il reato di cui agli artt. 73, comma 1, e 80, Penale Sent. Sez. 6 Num. 41145 Anno 2023 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: GIORDANO EMILIA ANNA Data Udienza: 21/09/2023 lett. c) d.P.R. 309/1990, commesso il 6 aprile 2023 quando lo TE, controllato alla guida di un'autovettura di proprietà di NO IV e da lui condotta, vaniva trovato in possesso, occultata in appositi doppifondi, di circa cinque chilogrammi di sostanza stupefacente tipo cocaina. 2. Con unico e composito motivo di ricorso, di seguito sintetizzato ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. nei limiti strettamente indispensabili ai fini della motivazione, il ricorrente denuncia violazione di legge per apparenza della motivazione in punto di ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari di cui all'art. 273, lett. a), b) e c) cod. proc. pen. E' irreale il rischio di inquinamento della prova, tenuto conto dell'arresto in flagranza e del sequestro della droga;
quello del pericolo di fuga, allegato a fondamento della inidoneità di una misura meno afflittiva, quale gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico e il pericolo di reiterazione, ricostruito sulla gravità del fatto e in assenza di elementi che, sulla base del fatto concreto, denotino la inidoneità della misura degli arresti domiciliari, riferita ad una situazione priva di riferimenti alla concreta vicenda che ha visto lo TE coinvolto in una mera operazione di trasporto di droga. 3. Il ricorso è stato trattato con procedura scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, di. 137 del 28 ottobre 2020 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 176 del 18 dicembre 2020, la cui disciplina continua ad applicarsi per effetto della proroga al 30 giugno 2023 disposta con l'art. 94 del Igs. n. 150 del 2022 e del d.l. n. 162 del 31 ottobre 2022 convertito, con modificazioni, dall'art.
5-duodecies della legge 199 del 30 dicembre 2022. Con le conclusioni il difensore ha, infine, allegato che il procedimento a carico dello TE è in fase di definizione essendo stata concordata con il Pubblico Ministero l'applicazione della pena di anni cinque di reclusione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso deve essere rigettato. Il Tribunale ha ritenuto sussistente il pericolo di reiterazione di condotte dello stesso genere e valorizzato la consistente esposizione debitoria allegata dall'indagato (per debiti di gioco) come elemento altamente sintomatico del pericolo di reiterazione. La consistenza della droga affidatagli denota, secondo l'ordinanza impugnata, la fiducia riposta nel ricorrente per un compito così delicato, al di là della occasionalità del suo coinvolgimento e della mancata certezza della consapevolezza del quantitativo trasportato. Il Tribunale, inoltre, ha ritenuto inidonea a realizzare la finalità di prevenzione del pericolo di recidiva la 2 misura degli arresti domiciliari, anche con braccialetto elettronico "giacchè tale misura non escluderebbe il rischio che lo TE decida di apportare forme diverse, ma non meno rilevanti, di concorso materiale (quale limitarsi a condotte detentive della sostanza all'interno del proprio domicilio) sempre al medesimo fine di conseguire rapidi ma illeciti guadagni". Devono, in particolare, condividersi le censure della difesa sulla inadeguatezza di tale passaggio della motivazione, in relazione all'applicazione della misura degli arresti domiciliari, anche con braccialetto elettronico >senza che, tuttavia, possa pervenirsi all'annullamento dell'ordinanza impugnata che, nella sua premessa, esaminando la ricorrenza del pericolo di reiterazione, l'unico ritenuto sussistente (cfr. pag. 2 dell'ordinanza impugnata), ha sviluppato un giudizio prognostico fondato su elementi specifici inerenti al fatto, alle motivazioni di esso ed alla personalità dell'indagato, ritenendo sussistente un elevato pericolo di reiterazione e la incapacità dell'imputato di rispettare le prescrizioni derivanti dalla custodia domiciliare. Il Tribunale ha, infatti, correttamente valorizzato a carico dell'indagato quali indici del pericolo di reiterazione, ritenendo recessive le allegazioni difensive, pure non smentite radicalmente, il suo coinvolgimento in un'operazione di ingente valore economico, l'assenza di ritrosia a concorrere alla commissione di gravi reati e il grado di fiducia evidentemente riposto sulla sua persona dai correi. Si tratta, ad avviso del Collegio, di valutazioni, strettamente collegate al fatto concreto, alla sua gravità e al giudizio sulla personalità dell'indagato, che al di là del paventato pericolo di coinvolgimento in operazioni di custodia di droga presso l'abitazione, appaiono direttamente indicative di elevata pericolosità sociale e di scarsa capacità di autocontrollo e che, pertanto, riflettono la valutazione di inadeguatezza degli arresti domiciliari, anche con braccialetto elettronico, a realizzare la finalità di prevenzione e che conclusivamente denotano la correttezza delle conclusioni del Tribunale. Nè la misura in corso si rivela sproporzionata rispetto alla gravità del fatto ed alla pena che, secondo la prospettazione difensiva, è in corso di determinazione con il Pubblico ministero. 2.AI rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. La cancelleria provvederà alle comunicazioni, come in dispositivo. 3 Il Consigliere relatore
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.. Così deciso il 21 settembre 2023 Il Presi ente
udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale IA AD che ha chiesto dichiarare inammissibile il ricorso;
lette le conclusioni del difensore del ricorrente, avvocato Pietro Modaffari, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. AL TE chiede l'annullamento dell'ordinanza con la quale il Tribunale di Reggio Calabria ha confermato l'ordinanza di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere per il reato di cui agli artt. 73, comma 1, e 80, Penale Sent. Sez. 6 Num. 41145 Anno 2023 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: GIORDANO EMILIA ANNA Data Udienza: 21/09/2023 lett. c) d.P.R. 309/1990, commesso il 6 aprile 2023 quando lo TE, controllato alla guida di un'autovettura di proprietà di NO IV e da lui condotta, vaniva trovato in possesso, occultata in appositi doppifondi, di circa cinque chilogrammi di sostanza stupefacente tipo cocaina. 2. Con unico e composito motivo di ricorso, di seguito sintetizzato ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. nei limiti strettamente indispensabili ai fini della motivazione, il ricorrente denuncia violazione di legge per apparenza della motivazione in punto di ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari di cui all'art. 273, lett. a), b) e c) cod. proc. pen. E' irreale il rischio di inquinamento della prova, tenuto conto dell'arresto in flagranza e del sequestro della droga;
quello del pericolo di fuga, allegato a fondamento della inidoneità di una misura meno afflittiva, quale gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico e il pericolo di reiterazione, ricostruito sulla gravità del fatto e in assenza di elementi che, sulla base del fatto concreto, denotino la inidoneità della misura degli arresti domiciliari, riferita ad una situazione priva di riferimenti alla concreta vicenda che ha visto lo TE coinvolto in una mera operazione di trasporto di droga. 3. Il ricorso è stato trattato con procedura scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, di. 137 del 28 ottobre 2020 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 176 del 18 dicembre 2020, la cui disciplina continua ad applicarsi per effetto della proroga al 30 giugno 2023 disposta con l'art. 94 del Igs. n. 150 del 2022 e del d.l. n. 162 del 31 ottobre 2022 convertito, con modificazioni, dall'art.
5-duodecies della legge 199 del 30 dicembre 2022. Con le conclusioni il difensore ha, infine, allegato che il procedimento a carico dello TE è in fase di definizione essendo stata concordata con il Pubblico Ministero l'applicazione della pena di anni cinque di reclusione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso deve essere rigettato. Il Tribunale ha ritenuto sussistente il pericolo di reiterazione di condotte dello stesso genere e valorizzato la consistente esposizione debitoria allegata dall'indagato (per debiti di gioco) come elemento altamente sintomatico del pericolo di reiterazione. La consistenza della droga affidatagli denota, secondo l'ordinanza impugnata, la fiducia riposta nel ricorrente per un compito così delicato, al di là della occasionalità del suo coinvolgimento e della mancata certezza della consapevolezza del quantitativo trasportato. Il Tribunale, inoltre, ha ritenuto inidonea a realizzare la finalità di prevenzione del pericolo di recidiva la 2 misura degli arresti domiciliari, anche con braccialetto elettronico "giacchè tale misura non escluderebbe il rischio che lo TE decida di apportare forme diverse, ma non meno rilevanti, di concorso materiale (quale limitarsi a condotte detentive della sostanza all'interno del proprio domicilio) sempre al medesimo fine di conseguire rapidi ma illeciti guadagni". Devono, in particolare, condividersi le censure della difesa sulla inadeguatezza di tale passaggio della motivazione, in relazione all'applicazione della misura degli arresti domiciliari, anche con braccialetto elettronico >senza che, tuttavia, possa pervenirsi all'annullamento dell'ordinanza impugnata che, nella sua premessa, esaminando la ricorrenza del pericolo di reiterazione, l'unico ritenuto sussistente (cfr. pag. 2 dell'ordinanza impugnata), ha sviluppato un giudizio prognostico fondato su elementi specifici inerenti al fatto, alle motivazioni di esso ed alla personalità dell'indagato, ritenendo sussistente un elevato pericolo di reiterazione e la incapacità dell'imputato di rispettare le prescrizioni derivanti dalla custodia domiciliare. Il Tribunale ha, infatti, correttamente valorizzato a carico dell'indagato quali indici del pericolo di reiterazione, ritenendo recessive le allegazioni difensive, pure non smentite radicalmente, il suo coinvolgimento in un'operazione di ingente valore economico, l'assenza di ritrosia a concorrere alla commissione di gravi reati e il grado di fiducia evidentemente riposto sulla sua persona dai correi. Si tratta, ad avviso del Collegio, di valutazioni, strettamente collegate al fatto concreto, alla sua gravità e al giudizio sulla personalità dell'indagato, che al di là del paventato pericolo di coinvolgimento in operazioni di custodia di droga presso l'abitazione, appaiono direttamente indicative di elevata pericolosità sociale e di scarsa capacità di autocontrollo e che, pertanto, riflettono la valutazione di inadeguatezza degli arresti domiciliari, anche con braccialetto elettronico, a realizzare la finalità di prevenzione e che conclusivamente denotano la correttezza delle conclusioni del Tribunale. Nè la misura in corso si rivela sproporzionata rispetto alla gravità del fatto ed alla pena che, secondo la prospettazione difensiva, è in corso di determinazione con il Pubblico ministero. 2.AI rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. La cancelleria provvederà alle comunicazioni, come in dispositivo. 3 Il Consigliere relatore
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.. Così deciso il 21 settembre 2023 Il Presi ente