Sentenza 5 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 05/02/2001, n. 1614 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1614 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2001 |
Testo completo
Aula 'A' LA COR 0 1 6 1 4 /0 1 REPUBBLICA ITALIAN LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Giuseppe IANNIRUBERTO Presidente R.G.N. 4154/98 Rel. Consigliere Cron. 3373 Dott. Pietro CUOCO Dott. Giovanni MAZZARELLA -- Consigliere Rep. Dott. Corrado GUGLIELMUCCI Consigliere- Ud. 11/12/00 - Dott. Camillo FILADORO - Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia_studio IL SOLE 24 ORE dal Sig. SENTENZA per diritti L.3000 5 FEB 2001 sul ricorso proposto da: IL CANCELLIERE IS IA JO, elettivamente domiciliata in ROMA VIA GOZZOLI 82, presso lo studio dell'avvocato FALCHI LIRE 3000 CANCELLERIA GIAN LUIGI, rappresentata e difesa dall'avvocato SIOTTO PINTOR GIOVANNI, giusta delega in atti;
- ricorrente CG408370
contro
INPS- ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, Centrale dell'Istituto, presso 1'Avvocatura e difeso dagli avvocati STARNONI2000 rappresentato 5287 GIORGIO, PASSARO MARIO, giusta delega in calce alla -1- copia notificata del ricorso;
resistente con mandato avverso la sentenza n. 52/97 del Tribunale di CAGLIARI, depositata il 24/02/97 R.G.N. 1946/96; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/12/00 dal Consigliere Dott. Pietro CUOCO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giuseppe NAPOLETANO che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo Con ricorso del 2 dicembre 1994 AR OS ON chiese che il Pretore di Cagliari in funzione di giudice del Lavoro le riconoscesse il diritto all'assegno per invalidità, e condannasse l'ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (I.N.P.S.) al pagamento delle relative somme. Dopo aver acquisito parere medico di ufficio, il Pretore accolse la Allow® domanda. Con sentenza del 24 febbraio 1997 il Tribunale, dopo aver svolto due successive indagini tecniche di ufficio, accogliendo l'appello dell''I.N.P.S., respinse la domanda. Afferma il Tribunale che 1. in base alla prima consulenza tecnica di ufficio espletata in grado di appello era stato accertato che le infermità dalle quali la ricorrente era affetta (iniziale spondiloartrosi ed osteoporosi con scarso deficit funzionale, sindrome ansioso depressiva discretamente controllata, - sindrome di Raynaud, varici agli arti inferiori non complicate, modestissimo deficit del visus, angioma epatico con funzionalità epatica nella norma) non determinavano una riduzione della capacità lavorativa dell'assicurata, che era in grado di continuare a svolgere la sua attività di bracciante agricola, senza danno od usura;
2. attraverso la seconda consulenza tecnica di ufficio (disposta poiché l'assicurata aveva lamentato l'aggravamento delle infermità) era stata accertata l'immutata presenza ed intensità della patologia diagnosticata;
3. in particolare, l'infermità artrosica, rilevata radiograficamente, pur attraverso riacutizzazioni a livello cervicale e 3 lombare, assumeva clinicamente scarso rilievo: era riscontrabile solo una lieve contrattura della muscolatura paravertebrale, senza limitazione funzionale, che, a livello degli arti inferiori, non determinava alcuna alterazione del tono - trofismo muscolare, né deficit radicolare. Per la cassazione di questa sentenza ricorre AR OS ON, Jus percorrendo le linee di due motivi. L'I.N.P.S. ha depositato procura. Motivi della decisione а Con il primo motivo, denunciando per l'art. 360 n. 5 cod. proc. civ. insufficiente e contraddittoria motivazione, la ricorrente sostiene che il Tribunale abbia immotivatamente disposto la consulenza tecnica di ufficio, pur in presenza della relazione del consulente tecnico nominato dal Pretore, ed abbia immotivatamente aderito al parere espresso dai consulenti nominati in secondo grado;
aggiunge che la decisione si fonda su un'errata interpretazione che costoro avevano dato della “prova da sforzo❞ disposta dal consulente di primo grado, ed in base alla quale questi aveva diagnosticato la cardiopatia ischemica. Con il secondo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione di norme di diritto, la ricorrente lamenta che il Tribunale, considerando atomisticamente le infermità, non abbia dato una valutazione globale dello stato invalidante, con specifico riferimento all'attività da svolgere senza rischio di usura o danno. I motivi, che per la loro interconnessione devono essere congiuntamente esaminati, sono palesemente infondati. Rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito la valutazione dell'opportunità di disporre indagini tecniche suppletive od integrative di quelle già espletate, di sentire a chiarimenti il consulente tecnico di ufficio ovvero di disporre la rinnovazione delle indagini, con la nomina di altri consulenti (Cass. 20 dicembre 1994 n. 10972); e l'esercizio di un tale potere (così come il mancato esercizio) non è censurabile in sede di legittimità (Cass. 14 agosto 1985 n. 8611). In ordine ad ogni altro aspetto dei motivi, è da premettere che la sentenza è tale in quanto gli elementi della causa consentano di giungere ad un'unica decisione, che, non avendo alternative a se stessa, emerga come il prodotto della necessità. La motivazione, come descrizione di questa necessità, è non solo affermazione (indicazione degli elementi del percorso logico che conduce alla decisione), bensì negazione: esclusione della rilevanza di ogni elemento di segno contrario, di natura documentale (come un nuovo o diverso attestato) materiale (come le patologie posteriori al parere tecnico d'ufficio) logica (come la critica al parere tecnico di ufficio) o processuale (come i mezzi istruttori richiesti), potenzialmente idoneo a condurre ad una decisione diversa da quella adottata. La predetta negazione esige che il giudice fornisca adeguata critica di questi elementi (Cass. 2 aprile 1999 n. 3183); ed invero, la sua funzione fondamentale è, per l'art. 112 cod. proc. civ., dare adeguata risposta ad ogni domanda delle parti ed ad ogni argomentazione e documentazione che la sorreggono, anche ove ne sia palese la non decisività o l'infondatezza. Da ciò discende che, ove fra due successive contrastanti indagini tecniche d'ufficio il giudice aderisca al secondo parere, la motivazione della sentenza è sufficiente, ove, attraverso il secondo parere, fornisca gli 5 elementi che consentano, sul piano positivo, di delineare il percorso logico seguito, e, sul piano negativo, di escludere la rilevanza degli elementi di segno contrario, esposti dalla prima relazione o aliunde deducibili” (Cass. 18 giugno 1998 n. 6106). Da ciò discende anche che la censura del difetto di motivazione esige l'indicazione specifica (e non solo per relationem) degli elementi di causa dei quali si lamenti omessa od insufficiente valutazione, e della loro rilevanza ai fini di una diversa decisione (ciò, per consentire al giudice di legittimità, attraverso lo stesso ricorso e senza rendere necessaria la lettura degli atti del processo, di accertare la carenza e valutarne la decisività: Cass. 11 ottobre 1995 n. 10611). Nel caso in esame, da un canto la sentenza, attraverso la relazione del consulente tecnico di ufficio (che, espressamente richiamata, né è parte integrante e necessaria alla relativa lettura) dà adeguata motivazione del ridimensionamento della diagnosi e della valutazione fornite dal consulente di primo grado. In particolare, dall'assenza di “limitazioni funzionali di rilievo" a livello articolare, e dall'assenza di "alterazioni del tono - trofismo muscolare e di deficit radicolari, il Tribunale deduce l'assenza di una discopatia C5 C6 e ridimensiona la spondiloartrosi diagnosticate dal - consulente nominato in primo grado. Dall'assenza "dei tipici segni clinici e strumentali di riferimento” ("in presenza dell'elettrocardiogramma normale”) e dall'interpretazione del referto della prova da sforzo (che il consulente di secondo grado ritiene si sia interrotta solo per “esaurimento muscolare”), il Tribunale deduce poi l'inesistenza della cardiopatia ischemica (la cui diagnosi era fondata sui 6 risultati di questa prova). Ed in ordine al lamentato errore di interpretazione dei risultati di questa prova, da un canto questa interpretazione, essendo apprezzamento di un fatto materiale, rientra nell'esclusivo spazio del giudice di merito. D'altro canto, il Tribunale rileva che "dall'esame del referto si evince che, contrariamente a quanto riferito dall'ausiliare del Pretore, la prova venne interrotta per esaurimento muscolare"; e, nei confronti di questa affermazione, la censura del ricorrente, che non espone in modo autosufficiente elementi di segno contrario, resta inammissibile. Il Tribunale dà conto di avere espressamente considerato anche la capacità lavorativa in relazione all'attività da espletare (anche come bracciante agricola) “senza danno od usura”. In ordine alla lamentata valutazione atomistica dello stato invalidante, è indubbio che “ai fini del giudizio sullo stato di validità fisica del soggetto, rilevante per gli effetti di cui alla legge 12 giugno 1984 n. 222, le patologie devono essere concretamente valutate dal giudice del merito nella loro incidenza complessiva, eventualmente sinergica, onde poter apprezzare nella sua effettività, la possibilità di una residua attività lavorativa” (e plurimis, Cass. 29 aprile 1998 n. 4396). Ed invero, le singole infermità sono solo l'umano frazionamento necessario alla comprensione di un'unitarietà (la situazione psico fisica, quale presupposto della capacità lavorativa), nel cui ambito i singoli fenomeni hanno indubbie anche occulte interferenze. La scomposizione dei singoli aspetti patologici è tuttavia la premessa necessaria per la loro unitaria comprensione;
ciò è maggiormente necessario al fine di evidenziare lo scarso significato funzionale di ogni singola 7 infermità (quale aspetto della predetta unitarietà). E nel caso in esame, tuttavia, il Tribunale, attraverso il parere del consulente tecnico di ufficio, ha dato delle infermità una valutazione adeguatamente unitaria. Il ricorso deve essere respinto. In applicazione dell'art. 152 disp. att. cod. proc. civ., nulla è da disporsi in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
PQM
La Corte rigetta il ricorso, e nulla dispone in ordine alle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, l'11 dicembre 2000. Fietro Cuses Il Consigliere estensore ILPROSIDENTE Сино еее IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Depositata in Cancelleria I A D S -5 FEB. 2001 , S ogal, O A 0 3 L 1 T 3 L COLLABORATORE , . 5 IL O A T DI CANCELLERIA S B . R E I A N P ' D S L I E 3 L A I OR N 7 E T - S G D 8 O O - I 1 P S A 1 N M D I E E S E A , I G D O A G R E E T T O S L I T N T G E I E S A R E L R I L D E O D 0 0