Sentenza 30 maggio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 30/05/2001, n. 7364 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7364 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2001 |
Testo completo
Aula A REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Composta dagri fll.7 364 /0 1 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Magistrati: Presidente R.G.N. 22213/99 Dott. Trezza Vincenzo Dott. Dell'Anno Paolino Consigliere Dott. Cellerino Giuseppe Consigliere Consigliere Cron. 170.17 Dott. De Matteis Aldo Raffaele Cons. Relatore Rep. Dott. Di Lella Ud. 02/04/01ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da IN DA rappresentata e difesa dall'avv.to Roberto Muggia, ed elettivamente domiciliata presso lo 146 studio di quest'ultimo, in Roma, via Germanico n. Roma, giusta procura a margine del ricorso. - ricorrente
contro
GRUPPO FINANZIARIO TESSILE SPA, in persona della procuratrice speciale Mariagrazia Succi, elettivamente 1571 domiciliata in Roma, Via Pier Luigi da Palestrina n. 47, presso lo studio dell'avv. Rinaldo Geremia, che la rappresenta e difende, unitamente e disgiuntamente 1 all'avv. Maurizio de la Forest giusta procura a margine del controricorso. - controricorrente avverso la sentenza del Tribunale di Torino n.3962 del 17/8/1999 RG 732/97. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 2/4/2001 dal Relatore Cons. Raffaele Di Lella;
Udito l'avv. Roberto Muggia;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giuseppe Napoletano, che ha concluso per i l rigetto de l ricorso SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in data 2.4.1996 presso la Pretura di Torino, Sezione Lavoro, BO DA, premesso di essere dipendente della S.p.A. G.F.T. dal 6.2.1973, con inquadramento, dal 1989, nel VI' livello del C.C.N.L. industria tessile, esponeva di essere stata incaricata dal giugno 1986 della gestione dell'archivio storico del G.F.T., lavoro che svol in totale autonomia sino all'aprile 1995; sosteneva di avere maturato il diritto, ex 2 art. 2103 C.C., all'inquadramento nel livello ottavo dal 15.7.1986, in relazione alle mansioni di responsabile della gestione dell'archivio storico;
esponeva, inoltre, di aver chiesto ed ottenuto, nel 1987, di ridurre a part time la prestazione onde terminare gli studi universitari intrapresi, e di aver poi richiesto vanamente di ritornare all'orario full time, una volta ottenuta la laurea;
rivendicava il proprio diritto alla riespansione dell'orario in virtù della previsione dell'accordo collettivo di gruppo 26.1.1989; chiedeva al Pretore di Torino la condanna della S.p.A. G. F.T. ad inquadrarla nell'ottavo livello dal 15.7.1986, con corresponsione delle differenze retributive maturate, da quantificare in separato giudizio, nonché la condanna a consentire la prestazione и dell'orario a tempo pieno dal 1°.10.1995, e a pagare le differenze retributive conseguenti. Si costituiva ritualmente la S.p.A. G.F.T. chiedendo la reiezione del ricorso. Il Pretore all'udienza del 25.2.1997 pronunziava sentenza, con la quale condannava la S.p.A. G.F.T. a ricorrente nell'8' livello dalinquadrare la 15.7.1986 e a corrispondere alla stessa le differenze retributive in suo favore maturate, 3 respingeva l'altra domanda, e compensava per metà le spese di lite, ponendo a carico della parte convenuta la restante metà. Avverso detta sentenza, depositata in data 10.4.1997, interponevano appello la S.p.A. G.F.T. in via principale, con ricorso depositato in data 20.6.1997, e BO DA in via incidentale, con ricorso depositato in data 25.6.1998. Il giudice del gravame, in accoglimento del solo appello principale proposto dalla società, rigettava le domande proposte dalla lavoratrice. A fondamento della decisione, il Tribunale, con riferimento alla domanda di inquadramento nell'8° livello, osservava che la lavoratrice, pur avendo dimostrato di aver reso, con professionalità, una elevata prestazione lavorativa specialistica, tuttavia non aveva fornito la prova di avere svolto funzioni direttive, né di avere operato con autonomia decisionale, né di aver mai avuto la responsabilità di un settore ovvero di un servizio, e che pertanto l'attività espletata risultava priva caratteristiche proprie dell'8° livello,delle secondo quanto previsto dalla invocata declaratoria contrattuale. 3 Con riferimento alla domanda di riconoscimento del proprio diritto ad essere riammessa all'orario full-time, il Tribunale rilevava che, mentre nel giudizio di 1° grado la ricorrente aveva sostenuto la fondatezza della pretesa in virtù della previsione di cui all'accordo del 26/1/1989, poi, in sede di appello incidentale, aveva invocato la applicabilità della disposizione di cui all'art 5 del D.L. 30/10/1984 n. 726, e la sussistenza dei presupposti dalla stessa previsti. Osservava che in tal modo aveva esteso il thema decidendum ed introdotto nuovi elementi di fatto rilevanti ai fini della decisione, proponendo dunque una prospettazione nuova, come tale inammissibile in sede di appello. Avverso la sentenza DA BO propone ricorso per cassazione affidato a due motivi, ed illustrato con successiva memoria. La SPA Gruppo Finanziario Tessile, i cui difensori hanno successivamente comunicato la dismissione del mandato, resiste con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il 1° motivo del ricorso DA BO denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. da 1362 a 1371 C.C., nonché dell'art 2103 C.C. e dell'art 13 legge 300/70. In particolare, la ricorrente lamenta che il giudice del merito, dopo aver elencato gli elementi che caratterizzano la declaratoria di 8° livello ai sensi della declaratoria di cui al CCNL per i dipendenti dell'industria tessile, ha erroneamente ritenuto che per avere diritto all'inquadramento in detto livello sia necessaria la contestuale sussistenza di tutti i menzionati elementi. Non ha inoltre valutato la inquadrabilità delle mansioni svolte quanto meno nel 7° livello. La censura è infondata. Il giudice del merito ha rilevato che, ai sensi della normativa contrattuale invocata, il presupposto essenziale ed ineliminabile per l'attribuzione della qualifica rivendicata è l'esercizio di funzioni direttive. Sulla base di tale premessa, ha rilevato che la ricorrente non aveva provato di avere mai esercitato funzioni direttive, aggiungendo poi, ad integrazione della esposizione delle risultanze processuali, che per 6 quanto riguarda le ulteriori caratteristiche che distinguono l'attività di 8° livello talune erano riscontrabili nelle mansioni espletate (quali il carattere specialistico delle stesse), mentre di altre (peraltro espressive delle funzioni direttive, quali l'autonomia decisionale e la responsabilità del coordinamento di un settore o di un servizio) non era stata fornita la prova. Dunque il giudice del merito non ha affermato la necessità della contestuale sussistenza degli elementi che caratterizzano la declaratoria di 8° livello, ma ha invece evidenziato, sulla base della interpretazione della norma contrattuale, come il carattere che accomuna tutte le figure professionali di 8° livello (nonché quelle di 7° livello), sia l'esercizio di funzioni direttive. Il mancato esercizio di tali funzioni impediva di per se l'accoglimento della domanda. In tale contesto la indicazione degli ulteriori declaratoria dell'8° requisiti previsti dalla essa voglia attribuirsi il livello, sia che ad significato della affermazione della necessità della sussistenza contestuale di tali requisiti, sia che alla stessa voglia assegnarsi una finalità motivazione, appare comunqueintegrativa della 7 irrilevante ai fini della decisione, essendo il rigetto della domanda innanzitutto collegato alla rilevata insussistenza dell'esercizio della funzione direttiva quale elemento comune a tutte le livello. Inoltre, poiché qualifiche di 8 ° l'esercizio di funzioni direttive costituisce il requisito previsto anche dalla declaratoria del 7° livello, la motivazione della decisione implicitamente esclude l'inquadrabilità della lavoratrice anche in tale livello. La censura appare pertanto infondata sotto l'esposto profilo. La censura è infondata anche laddove lamenta la erronea valutazione delle risultanze testimoniali. Infatti, premesso che la valutazione delle risultanze probatorie involge apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito e come tali non censurabili in sede di legittimità (vedi fra le tante Cass. 02404 del 03/03/2000), la censura in esame, nel richiamare le dichiarazioni di alcuni testimoni, le cui deposizioni sono state esplicitamente considerate dal giudice del gravame, e poste a base delle argomentazioni motivazionali su cui si fonda il convincimento si espresso, inammissibilimente a risolve nel contrapporre 8 quella del giudice del gravame la differente valutazione delle stesse, proposta dal ricorrente. Con il 2° motivo del ricorso, la BO denunzia violazione e falsa applicazione dell'art 5 D.L. 30/10/1984 n. 726, nonché degli artt. da 1362 a 1371 c.c. Lamenta la ricorrente che erroneamente il giudice del gravame ha ritenuto come domanda nuova il richiamo all'art 5 del D.L. 726/1984 e alla sussistenza dei presupposti richiesti per la sua applicazione, trattandosi invece di un mero riferimento normativo, al quale il giudice del gravame doveva comunque pervenire, in applicazione del pricipio per il quale "iura novit curia”. Sostiene inoltre che il documento attestante le avvenute assunzioni da parte della società convenuta doveva ritenersi ammissibile, in quato prova costituita. La doglianza non merita accoglimento. La norma di cui all'art 5 del D.L.726/1984 afferma che, nel caso in cui l'azienda datrice di lavoro deliberi di procedere all'assunzione di nuovo personale a tempo pieno, il lavoratore part-time 9 già in servizio ha diritto (di precedenza) al passaggio al tempo pieno. La disposizione di legge in esame presuppone dunque, ai fini della affermazione del diritto del dipendente part-time al passaggio al tempo pieno, la ricorrenza di un specifica situazione di fatto, individuata nella effettuazione di nuove assunzioni a tempo pieno. Nel caso di specie l'attore, nel ricorso introduttivo aveva azionato la propria pretesa sulla base della diversa situazione di fatto prevista da una differente normativa. Aveva cioè dedotto di aver espletato per oltre un biennio, su sua richiesta, lavoro part-time, ed aveva invocato la disposizione collettiva che, intendendo vincolare il lavoratore per un periodo minimo di 2 anni alla scelta da lui stesso effettuata di passaggio al part-time, prevede poi, successivamente al biennio, la possibilità (e non il diritto di ottenere la riespansione dell'orario di lavoro. Soltanto in sede di appello, a seguito del rigetto della domanda da parte del Pretore, il lavoratore ha invocato la applicabilità della menzionata norma di legge, ed ha altresì dedotto per la prima volta, 10 e chiesto di provare, l'effettuazione di nuove assunzioni da parte della azienda. Non si tratta dunque di un mero riferimento normativo, collegabile alla iniziale prospettazione, ma della deduzione di fatti diversi ed ulteriori rispetto a quelli originariamente esposti, ed attinenti ad una previsione normativa invocata solo in sede di gravame. Pertanto correttamente il giudice del gravame ha rilevato la novità e dunque la inammissibilità della prospettazione sottoposta al suo esame. Il ricorso va dunque rigettato. Stimasi equo compensare fra le parti le spese del giudizio. РОМ Rigetta il ricorso;
Compensa fra le parti le spese del giudizio. I ' D S , S O A T Così deciso in Roma, il 2 aprile 2001 L T R L , A O ' A S B L E L I Il Presidente Il Consigliere estensore P E D 3 S D 7 I - A I N T 8 S - G S Raffaele Di Lella N 1 Vincenzo TrezzaVinceurs Cresse O O E 1 P S A I M E D I A E G A , O G D O T E R T E Phill L I T T S R I I N A G E D L S E IL CANCELLIÉRE L E R O E Depositato in Cancelleria D 30 MAG. 2001 E N E oggi, R P IL CANCELLIERECANCEL T R I N E Z O O C