Sentenza 7 giugno 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/06/2001, n. 7720 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7720 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2001 |
Testo completo
IN NO DEL POPOLO ITA ANO772 0/0 1 Aula B' REPUBBLICA SU REMA DI CASSAZIONE LA COR Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Massimo GENGHINI - Presidente R.G.N. 2462/99 Dott. Paolino DELL'ANNO Consigliere Cron. 17748 Dott. Natale CAPITANIO Rel. Consigliere Rep. Dott. Federico ROSELLI Consigliere Ud. 26/02/01 Dott. Saverio TOFFOLI Consigliere E VARIE DCV ha pronunciato la seguente S ENTENZA sul ricorso proposto da: 10 Id IN CO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA BALDUINA 120, presso lo studio dell'avvocato D'ALOISIO BENIAMINO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
COTRAL, CONSORZIO TRASPORTI PUBBLICI LAZIO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente CORTE SUPREMA DI CASSAZION UFFICIO COPIE domiciliata in ROMA VIA DEI ROGAZIONISTI 16, presso lo Richiesta copia studi dal Sig. IL SOLE-24-ORE studio dell'avvocato VENCHI MARIA ADELAIDE, che la per diritti 1.300 rappresenta e difende, giusta delega in calce alla 2001 il IL CANCELLIERT .910 copia notificata del controricorso. -1- - controricorrente avverso la sentenza n. 1417/98 del Tribunale di ROMA, depositata il 27/01/98 R.G.N. 14593/92; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/02/01 dal Consigliere Dott. Natale CAPITANIO;
udito l'Avvocato BAGOLAN per delega VENCHI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Renato FINOCCHI GHERSI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso notificato in data 14 luglio 1989 NR NI conveniva in giudizio davanti al Pretore di Roma il Consorzio Trasporti Pubblici per il Lazio (CO.TRA.L.) chiedendone la condanna al pagamento della differenza tra la maggiorazione del 30% da lui richiesta e quella del 20%, pagata per il lavoro notturno prestato indall'azienda turni non avvicendati dal 1984 al febbraio del 1989. Con sentenza in data 26 febbraio 1991 il Pretore di Roma rigettava la domanda. Il Tribunale di Roma con sentenza in data 23 aprile 1997 27 gennaio 1998 rigettava l'appello del lavoratore. Il giudice del gravame premetteva che la disciplina collettiva del settore e cioè l'accordo. nazionale del 17 giugno 1982 prevede la maggiorazione del 20% per il lavoro notturno compreso in turni non avvicendati e del 30% per quello compreso in turni avvicendati. Il Tribunale aggiungeva che tale disciplina, più favorevole di quella apprestata dall'art. 2108 c.c. nei confronti dei lavoratori turnisti, appare coerente con la maggiore penosità del lavoro insita 3 per le prestazioni lavorative svolte sempre di ہے notte o soltanto in via eccezionale di notte. Dopo tali premesse il giudice del merito Osservava che il lavoratore aveva effettuato le prestazioni notturne in turni avvicendati, poiché aveva lavorato nel periodo dei cinque anni ai quali aveva delimitato la sua richiesta, per ore notturne rispetto al totale delle ore mensili lavorate da una misura percentuale inferiore al 50% fino a una misura massima del 100% solo in alcuni mesi, mentre per altri non aveva chiesto nulla dimostrando di non avere reso prestazioni di lavoro notturno. Il Tribunale aggiungeva, ancora, che l'accertata alternanza tra lavoro notturno e lavoro diurno dimostrava il fatto che nella specie si trattava di lavoro notturno prestato in turni avvicendati per i quali l'azienda aveva corrisposto la maggiorazione del 20% stabilita dalla contrattazione collettiva. Il lavoratore ricorre per cassazione con unico motivo. Resiste l'azienda datrice di lavoro con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico articolato motivo di ricorso il 4 lavoratore si duole che il Tribunale, in violazione dell'art. 1362 e segg. C.C. e con contraddittorietà di motivazione, abbia preso le mosse da presupposti esatti nell'interpretazione dell'accordo collettivo del settore in ordine all'individuazione del lavoro notturno per l'attribuzione della maggiorazione del del 20% a seconda che si tratti di 30% prestazioni notturne rese rispettivamente in turni non avvicendati о in turni avvicendati, questi ultimi suscettibili di una minore remunerazione per l'eccezionalità del lavoro prestato nelle ore notturne. Ciò nonostante, il giudice del gravame - rileva il ricorrente era incorso in una confusione concetto di interpretativa scambiando il avvicendamento con quello di alternanza. Inoltre, aggiunge il ricorrente, il Tribunale aveva tratto motivi di convincimento da argomentazioni equivoche o non rispondenti al vero, come la circostanza che egli per alcuni mesi non - questo si eraavesse chiesto la maggiorazione verificato per due mesi, nei quali aveva prestato lavoro notturno in turni avvicendati e quindi con diritto alla maggiorazione del solo 20% O come il fatto che egli avrebbe ammesso di aver prestato 5 lavoro in turni avvicendati in quanto l'erogazione di una indennità non dovuta e il cui importo è stato defalcato dalla richiesta non può incidere negativamente sull'accoglimento della domanda -. Il ricorrente conclude affermando che la maggiorazione per lavoro notturno richiesta dovrebbe spettare se supera il coefficiente pari a un quarto dell'intera prestazione lavorativa. Il ricorso è infondato. Invero la doglianza circa l'interpretazione essere statadell'accordo collettivo che si assume eseguita in violazione delle norme di ermeneutica contrattuale di cui agli artt. 1362 e segg. C.C. davanti al Giudice dellaesige, se mossa legittimità, che quest'ultimo sia posto in condizioni di accertare se vi sia stata la denunziata violazione sulla base delle norme collettive denunciate. Poiché, però, per le norme collettive non prevista la forma di pubblicità generalizzata imposta per le leggi attraverso la Gazzetta Ufficiale e alla cui base sta l'obbligo di conoscenza dell'atto normativo da parte del giudice a prescindere dalla allegazione ○ dimostrazione 6 della sua esistenza (secondo quanto esprime suggestivamente il famoso brocardo: "iura novit curia"), incombe sul ricorrente che denunzia l'erronea interpretazione del contratto collettivo da parte del giudice di merito l'onere di trascrivere testualmente in sede di ricorso per cassazione le norme collettive che egli assume essere state erroneamente interpretate. Il ricorrente, però, non ha assolto a tale limitandosi a contestare, sulla base delle onere norme collettive applicate dall'azienda datrice di lavoro e non indicate né trascritte nel loro testuale contenuto in sede di ricorso, l'estraneità del concetto di alternanza a quello di avvicendamento о non avvicendamento e cioè ai due presupposti sui quali sarebbe ancorata la chiesta maggiorazione del 20% o del 30%. In difetto della indicata precisazione e trascrizione delle norme collettive che si assumono falsamente applicate, il proposto ricorso manca del cosiddetto requisito di autosufficienza ai fini del suo accoglimento. Per quanto concerne contestati vizi di motivazione, va osservato che essi non cadono, ai sensi dell'art. 360 primo comma n. 5 c.p.c. su 7 punti decisivi della controversia, avendo il Tribunale fondato la conferma del rigetto della maggiorazione richiesta dal lavoratore sulla natura del lavoro notturno prestato dal medesimo alla luce delle norme collettive che lo riguardano. Il giudice del gravame, infatti, con motivazione adeguata e non soggetta a ulteriori specifiche censure di insufficienza di osservato che sulla baseillogicità, ha dell'accordo collettivo del settore, più favorevole lavoratori turnisti rispetto alla disciplina ai prevista dall'art. 2108 C.C., il lavoratore non aveva svolto lavoro notturno in turni non avvicendati e, quindi, in turni che, nella mancata alternanza tra lavoro notturno e lavoro diurno, richiedevano una maggiore penosità, compensata da tale accordo con la maggiorazione del 30% anziché con quella del 20%. Il proposto ricorso va, perciò, rigettato. Ricorrono giusti motivi per compensare le spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio. Così deciso in Roma il 26 febbraio 2001. 8 шоЛиантию рещибиі II Presidente: Matale Capitanis SillIl Cons. estensore: Matele IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Depositata in Cancelleria 201 I Oggi, D , O IL COLLABORATORE L 3 L 0 3 A 1 DI CANCELLERIA O S T 5 B . I S E O T I T R . N A D R O T E N C , A * ' A A L T 3 S L S 7 E E - O P 8 D S P - I I 1 M S N I 1 N G A E O E S D G I A E D G T A E E N L O , E T S O T E R I A T L R S I L I D E G E D O R