Sentenza 19 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 19/01/2004, n. 688 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 688 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RIGGIO Ugo Presidente -
Dott. MONACI Stefano - Consigliere -
Dott. EBNER Vittorio Glauco - rel. Consigliere -
Dott. MERONE Antonio - Consigliere -
Dott. SOTGIU Simonetta - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
ON IA;
- intimata -
avverso la sentenza n. 12/98 della Commissione tributaria regionale di FIRENZE, depositata il 12/05/98;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 27/03/03 dal Consigliere Dott. Vittorio Glauco EBNER;
udito, per il ricorrente, l'Avvocato dello Stato GIACOBBE che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CAFIERO Dario che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Ufficio Provinciale Iva di Pistoia notificava alla snc IC sir BR di EN IE & C. snc un avviso di rettifica della dichiarazione iva relativa all'anno 1985. Alla società veniva contestata la violazione dell'obbligo di fatturazione, per avere la stessa società - nell'anno in questione - effettuato delle vendite ad un'altra società, la Silca srl, senza l'emissione delle prescritte fatture;
veniva altresì contestata la presentazione di dichiarazione con dati inesatti.
Il ricorso avverso tale atto impositivo - proposto da EO RI, quale ex soda della menzionata societaria per motivi di rito (irritualità della notifica dell'avviso di rettifica) che di merito - veniva rigettatoci merito, dalla Commissione Tributaria di primo grado di Pistoia con decisione n. 89/03/92. L'appello della EO - fondato sul rilievo che l'avviso di rettifica sarebbe stato notificato a persona diversa dal legale rappresentante della società - veniva accolto dalla Commissione Tributaria Regionale della Toscana con sentenza n. 12/7/98, depositata il 12.5.1998, di annullamento dell'avviso di rettifica sul rilievo che la notifica dell'atto impositivo sarebbe stato effettuato solo ad un ex socio (la EO ) e non invece, come necessario, al legale rappresentante della società ( EN IE, liquidatore della stessa): l'atto al medesimo diretto essendo stato consegnato a tale EO AL legato al liquidatore da un rapporto di affinità ma risultato residente in luogo diverso da quello di residenza del EN.
Ricorre per Cassazione il Ministero delle Finanze con un motivo di gravame.
La intimata non si è costituita.
L'Amministrazione finanziaria ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 cpc. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con un unico motivo si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2310 c.c.; 139 e 145 cpc. Ad avviso del ricorrente, la CTR - in relazione alla eccepita irritualità della notifica dell'atto impositivo - erroneamente avrebbe attribuito rilievo alla circostanza della avvenuta consegna dell'atto a persona diversa dal liquidatore, essendo invece tale notifica da considerarsi regolare stante il rapporto di affinità tra il consegnatario ed il destinatario dell'atto stesso e la ininfLuenza della circostanza attinente alla diversità delle rispettive residenze.
La doglianza è fondata.
Nella specie è pacifico che l'avviso di rettifica è stato notificato, oltre che alla EO RI (come si è già
sottolineato, ex soda della sas IC SI BR ) anche presso la residenza del liquidatore e legale rappresentante della società, EN IE : mediante consegna a EO AL - persona indicata dal messo notificatore come "cognato" del EN - che ha sottoscritto l'atto.
Orbene, ritiene la Corte che nel caso di notifica al legale rappresentante di una società, nominativamente indicato (come nella specie) nell'atto da notificare, la consegna di quest'ultimo a persona di famiglia del rappresentante renda valida la notifica, ancorché nella relata non sia specificato se il consegnatario dell'atto sia convivente o non con il destinatario.
Infatti, la convivenza del familiare si presume fino a prova contraria: e tale prova non può fondarsi - come nella specie ritenuto dalla CTR - sulla sola diversità della residenza anagrafica del consegnatario rispetto a quella del destinatario, ben potendo la presenza in luogo del familiare giustificarsi con una convivenza di fatto: convivenza che la stessa sentenza impugnata non risulta avere invece escluso;
così come neppure risulta avere accertato, positivamente, la presenza solo occasionale e temporanea di EO AL nel domicilio del cognato, legale rappresentante della società.
D'altro cantora presenza nel domicilio del destinatario di un soggetto legato al destinatario stesso da vincoli familiari e che accetta senza riserva alcuna di ricevere la copia dell'atto rende palese la idoneità di tale soggetto a curare la sollecita consegna dell'atto al destinatario, in forza sia della solidarietà connessa a tali vincoli che del dovere giuridico conseguente alla accettazione della notifica.
Nei sensi indicati, con riguardo alle notifiche ai sensi degli artt. 145 e 139 cpc, è - del resto - l'orientamento di legittimità che il
Collegio condivide (ex plurimis, Cass. 9658 e 187/2000; Cass. 250/1999; Cass. 599/1998; Cass. 8597 e 5761/1997; Cass. 4991/1991) e dal quale non si ravvisano ragioni per discostarsi.
Alla stregua dei rilievi che precedono, stante la ritualità della notificazione dell'avviso di rettifica, il ricorso deve essere accolto, con conseguente cassazione, senza rinvio, della impugnata sentenza, non essendo formulate avverso tale sentenza altre doglianze.
Per l'effetto, resta confermata la decisione di primo grado. La resistente deve essere condannata al pagamento, in favore dell'Amministrazione Finanziaria, delle spese di questo giudizio, che si liquidano in complessivi euro 1.300,00 (milletrecento/00) di cui 1.200,00 per onorari, oltre le spese prenotate a debito. Quanto alle spese del giudizio di appello, si ravvisano giusti motivi per dichiararle compensate.
P.Q.M.
La Corte, accoglie il ricorso;
cassa, senza rinvio, la sentenza impugnata, confermando la decisione di primo grado;
condanna la contribuente al pagamento delle spese di questo giudizio, liquidate in complessivi euro 1.300,00 - di cui euro 1.200, 00 per onorari - oltre le spese prenotate a debito;
dichiara compensate le spese del grado di appello.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 27 marzo 2003. Depositato in Cancelleria il 19 gennaio 2004