Sentenza 24 novembre 2003
Massime • 1
L'oblazione facoltativa di cui all'art. 162 bis cod. pen. è applicabile ai reati attribuiti alla competenza del giudice di pace (nella fattispecie: art. 187 cod. strada guida in stato di ebbrezza conseguente all'assunzione di stupefacenti) attesa l'esplicita modifica del sistema delle sanzioni dettata dal legislatore negli artt. 52 e 58 D.Lgs. n. 274 del 2000, nonché la disposizione di cui all'art. 29 sesto comma del decreto legislativo citato, ai sensi della quale prima della dichiarazione di apertura del dibattimento l'imputato può presentare domanda di oblazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 24/11/2003, n. 16864 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16864 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. D'URSO Giovanni - Presidente - del 24/11/2003
Dott. BATTISTI Mariano - est. Consigliere - SENTENZA
Dott. TUCCIO Giuseppe - Consigliere - N. 1540
Dott. DE BIASE Arcangelo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. IACOPINO Silvana - Consigliere - N. 047271/2002
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO Corte di Appello di Venezia;
nei confronti di:
1) TR OM N. IL 14/08/1976;
avverso SENTENZA del 3 0/09/2002 GIUDICE DI PACE di DOLO;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. BATTISTI MARIANO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dr. G. Ciani che ha concluso per il rigetto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. - Il giudice di pace di Dolo, con sentenza del 50 settembre 2002, dichiarava di non doversi procedere, per essere il reato estinto per intervenuta oblazione, nei confronti di AS RE, al quale era stato contestato il reato, previsto e punito dall'art. 187 c.d.s. e accertato in Paluello di Stra il 6 gennaio 2002, di guida di una vettura in stato di ebbrezza conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti.
2 - Il Procuratore Generale presso la corte di appello di Venezia ricorre per Cassazione denunciando "violazione dell'art. 187, commi 1^, 2^ e 4^, c.d.s., per illegittima applicazione dell'art. 162 bis c.p." deducendo, tra l'altro, che "il principio di effettività, che
è uno dei pilastri portanti della legge che attribuisce la competenza penale al giudice di pace, esige che l'imputato, se ne viene riconosciuta la responsabilità, sconti la pena, tanto è vero che gli artt. 60 e 62 del D. L.vo 274/2000 escludono l'applicabilità della sospensione condizionale della pena e delle sanzioni sostitutive previste dalla legge n. 689/1981 e non è per nulla casuale, inoltre, che nel D. l.vo in esame manchi un qualsiasi riferimento all'art. 162-bis c.p."; osserva, poi, che, "se potesse applicarsi l'art. 162-bis c.p., non potrebbero essere applicata le sanzioni amministrative accessorie previste dagli artt. 222 e ssgg. C.d.s.".
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 - Il ricorso è infondato.
a - È sufficiente soffermarsi sul titolo 2^ del D. L.vo 28 agosto 2000. n. 274 - nel quale vengono indicate le sanzioni applicabili dal giudice di Pace - per rendersi conto che il legislatore, nell'art. 52, ha modificato le pene prevedendo, nel comma 2^, in luogo della pena della reclusione e della multa o, come nel reato in esame, in luogo della pena dell'arresto e dell'ammenda, la pena pecunia ria del la specie corrispondente, di un minimo ad un massimo, o la pena della permanenza domiciliare, da venti giorni a quarantacinque giorni, ovvero la pena del lavoro di pubblica utilità, da un mese a sei mesi.
b - Non v'è alcun dubbio, quindi, che il legislatore, dopo avere disposto, nel comma 1^ dell'art. 52, che "ai reati attribuiti alla competenza del giudice di pace per i quali è prevista la sola pana della multa o dell'ammenda continuano ad applicarsi le pene pecuniarie vigenti", nel comma 2^ abbia introdotto, nel prevedere le sanzioni, delle vere e proprie modifiche, andando aldilà dell'elenco, del numerus clausus, delle pene di cui all'art. 17 c.p,. c - D'altro canto, la lettera della norma - giova insistervi - è perentoria, tale da non consentire dubbi di interpretazione, essendosi espresso il legislatore, nel comma 2^ dell'art. 52, nel senso che, per gli altri reati di competenza del giudice di pace (diversi da quelli contemplati nel comma, per i quali continuano ad applicarsi le pene pecuniarie vigenti) le pene sono così modificate e avendo dettato, subito dopo, le modifiche.
d - E se, come si sottolinea dalla dottrina, richiamando l'insegnamento di una autorevolissima, non recente, voce della stessa, non può contestarsi che, quanto alle pena, "occorre accontentarsi del criterio nominalistico, sicché sono pene quelle che il legislatore chiama con questo nome" ne consegue che il legislatore, nel momento in cui ha chiamato pene la permanenza domiciliare a il lavoro di pubblica utilità e nel momento in cui ha stabilito che queste pene - le quali per ogni effetto giuridico si considerano pene della specie corrispondente a quella della gena originaria, come precisa l'art. 58 - si applicano, alternativamente alla pena pecuniaria della specie corrispondente, sia ai reati già puniti con le pene congiunte della reclusione e della multa, sia ai reati già puniti con le pane congiunte dell'arresto e dell'ammenda, ha voluto anche disporre che l'autore di questi reati si sarebbe potuto avvalere dell'oblazione di cui all'art. 162-bis c.p.. Del resto, se è vero che, come rileva il ricorrente, nel D. L.vo in questione "manca ogni richiamo all'art. 162-bis c.p.", non è meno vero che l'art. 29, comma 6^, dello stesso decreto dispone che prima della dichiarazione di apertura del dibattimento l'imputato può presentare domanda di oblazione e non v'è nulla nella legge che autorizzi a ritenere che il legislatore, parlando di oblazione, abbia voluto riferirsi soltanto all'oblazione prevista nell'art. 162 c.p. e non pure all'oblazione disciplinata nella successiva norma dell'art. 162-bis, oblazione, quindi, anche alla quale l'imputato può essere ammesso ove ne ricorrano le condizioni.
d - In questi termini, e senza tentennamenti, è la giurisprudenza di questa sezione, sicché il giudice di pace, preso atto della domanda di oblazione proposta dall'imputato, correttamente lo ha ammesso a pagare, in applicazione dell'art. 162 bis c.p., una somma corrispondente alla metà del massimo dell'ammenda stabilita dalla legge per il reato e correttamente, poi, ha dichiarato di non doversi procedere per estinzione del reato per intervenuta oblazione.
2 - Il giudice di pace, oltre a dichiarare estinto il reato per intervenuta oblazione, ha dichiarato "di non doversi applicare la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, essendo la stessa già stata irrogata dal prefetto", declaratoria che può significare sia che, ove non vi avesse già provveduto il prefetto, lo si sarebbe fatto con la sentenza, sia che gli atti sarebbero stati trasmessi al prefetto, in applicazione della norma dell'art. 224, comma 3^, c.d.s., se il prefetto non avesse già applicato la sanzione accessoria.
a - La norma dell'art. 224, comma 3^, c.d.s. prevede, infatti, che "la declaratoria di estinzione del reato per morte dell'imputato importa l'estinzione della sanzione amministrativa accessoria" e che, "nel caso di estinzione del reato per altra causa - come nel la specie - il prefetto procede all'accertamento della sussistenza o meno delle condizioni per l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria e procede ai sensi degli artt. 218 e 219 nelle parti compatibili".
Ma, l'art. 223, comma 3^, dispone che, nelle ipotesi di reato, diverse da quelle di omicidio colposo o di lesioni colpose - delle quali si interessa il comma 1^ - per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione o della revoca della patente di guida - e non v'è alcun dubbio che tra queste ipotesi di reato siano comprese quelle di guida in stato di ebbrezza (art. 186) e sotto l'influenza di stupefacenti (187) - l'agente od organo accertatore della violazione ritira immediatamente la patente e la trasmette, tramite il proprio comando o ufficio, alla prefettura dal luogo della commessa violazione e il prefetto, ricevuti gli atti, dispone la sospensione provvisoria della patente di guida fino ad un massimo di un anno, non può non.
b - La sospensione del prefetto, prevista dall'art. 223, comma 3^, - ed è la sospensione cui si richiama il giudice di pace nella sentenza è, quindi, come la definisce la stessa legge, sospensione provvisoria, cui. segue la sospensione definitiva che, di norma, è disposta dal giudice (cfr., anche ss.uu. 31. novembre 2000, Gerboni). Prevede, infatti, il comma 1^ del citato art. 224 c.d.s. che "quando la sentenza penale o il decreto di accertamento del reato sono irrevocabili, il prefetto, se è previsto dal presente codice che da esso consegua la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente, adotta il relativo provvedimento per la durata stabilita dall'autorità giudiziaria.
c - È il legislatore, dunque, che richieda che il prefetto sospenda provvisoriamente la patente di guida ed è lo stesso legislatore che, pur sapendo che il prefetto deve aver disposto la sospensione provvisoria della patente - a meno che non sia stato proposto e non sia stato accolto il ricorso al ministro dei trasporti previsto dal comma 3^ dell'art. 223 c.d.s. - stabilisce che, nel caso di estinzione del reato per causa diversa dalla morte dell'imputato, gli atti, siano trasmessi al prefetto per il provvedimento, evidentemente definitivo, sulla sospensione, provvedimento che, ovviamente, può anche non allontanarsi da quello provvisorio.
d - Se è la stessa legge che, nel caso di estinzione del reato per causa diversa dalla morte dell'imputato - a ben vedere, nel caso in cui non v'è più ragione che il giudice si interessi del reato - si preoccupa della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida e ne affida al prefetto il problema dell'applicazione definitiva, risulta inesatta anche quella affermazione del ricorso secondo cui, se l'imputato può essere ammesso all'oblazione di cui all'art. 162-bis, non potranno essergli applicate le sanzioni amministrative accessorie previste dall'art- 222 c.d.s..
3 - Il ricorso va, pertanto, rigettato;
va disposta la trasmissione della sentenza in copia al prefetto di Venezia per quanto di competenza ai sensi dell'art. 224 D.l.vo n. 285/1992.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso e dispone la trasmissione della presente sentenza in copia al prefetto di Venezia per quanto di competenza ai sensi dell'art. 224 D. L.vo n. 285/1992. Così deciso in Roma, il 24 novembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 9 aprile 2004