Sentenza 10 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/03/2001, n. 3532 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3532 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2001 |
Testo completo
Aula 'B' 1 REPUBI03532/0 1 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente Dott. NZ TREZZA R.G.N. 15523/98 Cron.7382 Dott. Attilio CELENTANO Consigliere Dott. Guglielmo SIMONESCHI Rel. Consigliere Rep. Dott. Raffaele FOGLIA Consigliere- Ud.11/07/00 - Consigliere- Dott. Camillo FILADORO ha pronunciato la seguente 585 SENTENZA sul ricorso proposto da: IA EN, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MARIA ADELAIDE 12, presso lo studio dell'avvocato PELLETTIERI GIOVANNI, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
A.T.A.C. AZIENDE DELLE TRAMVIE ED AUTOBUS DEL COMUNE DI ROMA, in persona del legale rappresentante pro elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEItempore, ROGAZIONISTI 16, presso lo studio dell'avvocato 2000 CAPPELLA LUCIANO, che lo rappresenta e difende, giusta 3508 delega in atti;
-1- - controricorrente avverso la sentenza n. 16188/97 del Tribunale di ROMA, depositata il 13/09/97 R.G.N. 47686/93; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/07/00 dal Consigliere Dott. Guglielmo SIMONESCHI;
udito l'Avvocato CAPPELLA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio FRAZZINI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il Tribunale di Roma rigettava l'appello proposto da NO NZ nei confronti della A ATAC per l'accertamento del diritto ad essere inquadrato, anziché come assistente di prima, Ferro, livello quarto, ex lege n. 30/78, inquadramento fruito all'atto della domanda, nel nuovo terzo livello previsto dalla contrattazione collettiva. Riteneva il Tribunale che alcun profilo di illegittimità poteva ravvisarsi nell'inquadramento attribuito al dipendente, in quanto tutti coloro che in origine erano inquadrati come assistenti di prima, quarto livello, erano stati, successivamente he questa previsto;
alla legge n. 30/78, inquadrati nel terzo livello, né il Tribunale riteneva di poter accogliere la domanda di inquadramento "contrattuale” nel terzo livello, per lo svolgimento di mansioni superiori, sia perché illogico appariva richiedere un inquadramento che già doveva ritenersi in conflitto con le mansioni in precedenza svolte, sia e soprattutto perché dalla istruttoria esperita era risultato lo svolgimento di mansioni del tutto profilo professionale incompatibili con il decisione ricorre per richiesto. Avverso questa NO, censurandola per Cassazione NZ 3 violazione delle norme di ermeneutica contrattuale e vizio di motivazione. Si è costituita l'azienda intimata resistendo alle avversarie censure. MOTIVI DELLA DECISIONE Deduce il ricorrente violazione delle norme di ermeneutica contrattuale, con riferimento ai profili professionali di cui al c.c.n.1. 1985 1987, oltre a violazione dell'art. 36 Cost. e 2099 c.c., degli artt. 113, 115 e 116 c.p.c., e vizio di motivazione, rilevando che il Tribunale non ha motivato inadeguatamente motivato sulle circostanze emerse nel corso del giudizio, relative alla posizione gerarchica del dipendente, direttamente subordinato ad un capo ripartizione di 1° livello e non ad un livello intermedio, alla qualità delle mansioni espletate, indice non esaustivo dell'inquadramento dovuto, alla rilevante circostanza che il ricorrente avesse alle sue dipendenze due impiegati di sesto livello dei quali era il coordinatore. Ritiene la Corte che il ricorso deve essere rigettato, in quanto impostato, in ogni sua parte, su una valutazione critica e dal Tribunale, su diversa da quella operata prima indicate, ciascuna delle circostanze censure, ju di più fluerice, fecia wito il profilo retributivo, e percis inammissibile in questa sede di legittimità, risultando la decisione del giudice а quo congruamente motivata. Pertanto la Corte rigetta il ricorso. Le spese di questo giudizio di legittimità sono per giusti motivi interamente compensate.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
compensa le spese di questo giudizio di legittimità. Così deciso in Roma 1'11 luglio 2000. 11 Presidente: Vi ure Tresse Il Cons. estensore: E lle IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Depositata in Cancelleria Oggi, 10 MAR. 2001 IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA O DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10 DELLA LEGGE 11-8-73 N. 533 5