Sentenza 5 febbraio 2009
Massime • 1
Qualora nella sentenza irrevocabile di condanna per più reati in continuazione non siano specificati il "quantum" di pena imputabile alla violazione più grave e gli aumenti per i reati satelliti, all'omissione non può porsi rimedio con la procedura di correzione degli errori materiali, ma solo, in via incidentale, dal giudice chiamato a conoscere dell'istituto che presuppone la scissione del reato continuato nelle sue componenti, e sempre che venga allegato dal condannato un interesse alla specificazione dell'entità delle pene.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 05/02/2009, n. 20978 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20978 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 05/02/2009
Dott. CANZIO Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - N. 513
Dott. DI TOMASSI Maria Stefania - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRICCHETTI Renato - Consigliere - N. 36168/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AN MA, nato il [...] a [...];
avverso il provvedimento in data 30.1.2008 del Presidente della Corte d'assise d'appello di Catania;
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dr. M. Stefania Di Tomassi;
Lette le richieste del Sostituto Procuratore Generale Dott. Oscar Cedrangolo, che ha concluso chiedendo l'annullamento del provvedimento impugnato e la restituzione degli atti alla Corte d'assise d'appello per nuova delibazione.
RITENUTO IN FATTO
Con la decisione in epigrafe Presidente della Corte d'assise d'appello di Catania dichiarava inammissibile l'istanza avanzata da EM EO volta alla quantificazione della pena infima per ciascuno dei reati, in particolare per quello di cui all'art. 416 bis c.p., oggetto della sentenza n. 45 del 2001 della medesima Corte, che aveva condannato il EO, unificati i fatti a lui ascritti ai sensi dell'art. 81 cpv. c.p., alla pena dell'ergastolo. A ragione osservava che la richiesta di scioglimento del cumulo può trovare ingresso solo ove venga specificato l'interesse ad ottenerlo (per conseguire un beneficio e escludere un trattamento deteriore), sicché non poteva essere oggetto di richiesta autonoma ma soltanto di decisione incidentale nell'ambito del procedimento volto al conseguimento di una pretesa sostanziale principale. Ha proposto ricorso il condannato chiedendo l'annullamento del provvedimento impugnato. Deduce che la sua domanda era di correzione, ex artt. 533 e 547 c.p.p., della sentenza di condanna, nella parte in cui aveva omesso di specificare l'entità delle pene inflitte a titolo di continuazione e dunque erroneamente la Corte d'assise d'appello aveva parlato di domanda di scioglimento del cumulo. CONSIDERATO IN DIRITTO
Osserva il Collegio che il ricorso appare inammissibile. Sostiene il ricorrente che la sua istanza di individuazione della pena inflitta a titolo di continuazione per il reato di cui all'art.416 bis c.p. nell'ambito di sentenza di condanna all'ergastolo,
andava intesa quale richiesta di correzione della sentenza di merito ex art. 130 c.p.p. e come tale doveva essere accolta e decisa. La prospettazione sulla quale basa l'assunto è che l'omissione delle statuizioni previste dall'art. 533 c.p.p., comma 2 ("Se la condanna riguarda più reati, il giudice stabilisce la pena per ciascuno di essi e quindi determina la pena che deve essere applicata in osservanza delle norme sul concorso di reati e di pene") darebbe luogo a nullità e, di conseguenza, a rettificabilità a mente dell'art. 130 c.p.p. della sentenza di merito che tale omissione contenga.
Ma si tratta di presupposto manifestamente infondato. Espressamente, quello che si richiede dall'art. 130 c.p.p. perché possa discutersi se v'è materia per la correzione è, tra l'altro, che dall'errore non derivi la nullità dell'atto. Sicché l'argomento del ricorrente è intimamente contraddittorio.
Ma a prescindere da tale rilievo (che poggia sulla sola prospettazione difensiva), va considerato che la determinazione delle pena per ciascuno dei reati unificati a titolo di continuazione e, quindi, la individuazione della pena base e dell'aumento per la continuazione (suddiviso per ciascuno dei reati considerati), non è operazione meramente aritmetica da compiersi senza apporti valutativi originali in ordine, se non altro, ai criteri di cui all'art. 133 c.p.. Sicché l'errore dedotto, concernente l'omissione di una statuizione di merito connotata da marcata "discrezionalità" valutativa, non appare riconducibile all'errore o omissione "materiale" neppure seguendo le opinioni più avanzate in tema di errore omissivo: non sulla scorta di quelle che fanno leva sul carattere "necessitato" dell'elemento mancante e da inserire, e che ammettono così la correzione integrativa anche per le statuizioni che, pur non risultando con certezza volute dal giudice, dovevano essere da lui emesse, senza margine di discrezionalità, in forza di un obbligo normativo non altrimenti ovviabile;
ne' su quelle che fanno perno sulla "non essenzialità" dell'errore, per la quale si ritiene correggibile qualsiasi errore, anche non omissivo, purché derivi dalla necessità di introdurre nel provvedimento una statuizione obbligatoria consequenziale a contenuto predeterminato ovvero una statuizione obbligatoria di carattere accessorio, anche se a contenuto discrezionale. Allorché l'integrazione concerna statuizioni a carattere obbligatorio e consequenziale (la determinazione della pena non può certo predicarsi a carattere accessorio in una sentenza di condanna) l'elemento minimo che si richiede resta infatti la sua realizzabilità mediante operazioni meccaniche, prive cioè di significativi contenuti discrezionali (cfr. Sez. U, Sentenza n. 7945 del 31/01/2008, Boccia), oltre che l'assenza di rimedi diversi.
E neppure è ravvisabile nella situazione in esame tale ultimo aspetto: l'assenza cioè di un rimedio alla omissione capace di pregiudicare in concreto il ricorrente. Ove difatti un suo interesse alla specificazione della entità delle singole pene emerga con riferimento ad aspetti penitenziari o in senso lato esecutivi, allo scioglimento del cumulo giuridico (tale è anche l'unificazione di pene ai sensi dell'art. 81 c.p. o ai sensi dell'art. 72 c.p.) dovrà procedere in ogni caso, incidentalmente, il Giudice chiamato a conoscere dell'istituto che detto scioglimento presuppone: come del tutto correttamente ha chiarito il provvedimento impugnato. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (C. cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in Euro 1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 5 febbraio 2009.
Depositato in Cancelleria il 19 maggio 2009