Cass. pen., sez. III, sentenza 08/03/2000, n. 5031
CASS
Sentenza 8 marzo 2000

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In tema di condono edilizio, compete al giudice penale il potere di accertamento di tutti gli elementi della fattispecie estintiva, fra i quali vi è l'osservanza del limite temporale e di quello volumetrico costituenti parametri stabiliti dal legislatore per la definizione dell'ambito di operatività del condono medesimo. Il controllo sulla loro ricorrenza non costituisce esercizio di una potestà riservata alla P.A. (alla quale competono tutti gli accertamenti relativi alla sanatoria "amministrativa") spettando invece al giudice penale il potere-dovere di espletare ogni accertamento per stabilire l'applicabilità della causa di estinzione del reato, sicché, quando risulti che le opere edilizie abusive non siano state ultimate entro il termine stabilito ovvero che l'immobile superi la volumetria di settecentocinquanta metri cubi, l'imputato non può beneficiare del condono edilizio. (Ha peraltro precisato la Corte che la verifica della realizzazione dell'intera fattispecie estintiva non investe gli accertamenti di merito dell'autorità amministrativa relativi alla sanatoria delle opere abusive e opera anche se non sussistono i requisiti che attengono alla conformità dell'opera realizzata agli strumenti urbanistici).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 08/03/2000, n. 5031
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5031
    Data del deposito : 8 marzo 2000

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