Sentenza 8 marzo 2000
Massime • 1
In tema di condono edilizio, compete al giudice penale il potere di accertamento di tutti gli elementi della fattispecie estintiva, fra i quali vi è l'osservanza del limite temporale e di quello volumetrico costituenti parametri stabiliti dal legislatore per la definizione dell'ambito di operatività del condono medesimo. Il controllo sulla loro ricorrenza non costituisce esercizio di una potestà riservata alla P.A. (alla quale competono tutti gli accertamenti relativi alla sanatoria "amministrativa") spettando invece al giudice penale il potere-dovere di espletare ogni accertamento per stabilire l'applicabilità della causa di estinzione del reato, sicché, quando risulti che le opere edilizie abusive non siano state ultimate entro il termine stabilito ovvero che l'immobile superi la volumetria di settecentocinquanta metri cubi, l'imputato non può beneficiare del condono edilizio. (Ha peraltro precisato la Corte che la verifica della realizzazione dell'intera fattispecie estintiva non investe gli accertamenti di merito dell'autorità amministrativa relativi alla sanatoria delle opere abusive e opera anche se non sussistono i requisiti che attengono alla conformità dell'opera realizzata agli strumenti urbanistici).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 08/03/2000, n. 5031 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5031 |
| Data del deposito : | 8 marzo 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Davide Avitabile Presidente del 08/03/2000
1. Dott. Guido De Maio Consigliere SENTENZA
2. Dott. Alfredo Teresi Consigliere N.965
3. Dott. Luigi Piccialli Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. Carlo Grillo Consigliere N.25906/99
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da RL CE, nato in [...] il [...], avverso la sentenza della Corte di Appello di Lecce - Sezione distaccata di Taranto - in data 8.04.1999 con cui è stata confermata la condanna alla pena dell'arresto e dell'ammenda inflittagli dal Pretore di Taranto per i reati di cui all'art. 20 lett. b) legge n.47/1985 e 4 - 14 legge n.1086/1971;
Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. Alfredo Teresi;
Sentito il P.M. nella persona del P.G., Dott. Gioacchino Izzo, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso;
Sentito il difensore del ricorrente, avv. Giovanni Cipollone, il quale ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
osserva
Con sentenza in data 8.04.1999 la Corte di Appello di Lecce - Sezione distaccata di Taranto confermava la condanna alla pena dell'arresto e dell'ammenda inflitta nel giudizio di primo grado a RL CE per avere eseguito, senza la prescritta concessione, un manufatto edilizio e per avere violato norme sul conglomerato cementizio armato.
Proponeva ricorso per cassazione l'imputato denunciando violazione di legge in riferimento alla mancata applicazione della normativa sul condono edilizio ed alla mancata sospensione del procedimento, dovendosi ritenere che l'abuso fosse stato commesso nell'anno 1985.
Chiedeva l'annullamento della sentenza.
In data 24.02.2000 la difesa depositava attestazione del responsabile dell'Ufficio tecnico del Comune di Pulsano secondo la quale "si procederà al rilascio della concessione in sanatoria contestualmente all'applicazione dell'art. 15 della L. 1497/39 (oramai art. 164 del D.L. 490 del 29/10/1999 - T.U.)". Il ricorso è infondato.
In tema di condono edilizio, i controlli demandati all'autorità giudiziaria, ai fini della declaratoria di estinzione dei reati per intervenuto versamento dell'integrale oblazione dovuta, riguardano:
- l'ultimazione dell'opera entro il 31 dicembre 1993;
- le modalità di determinazione dell'oblazione dovuta (per verificare se si sia operato in modo non veritiero e palesemente doloso) e l'integrale versamento da parte di un soggetto legittimato;
- l'accertamento della dolosa infedeltà della domanda in relazione ad altri elementi (la sussistenza di vincoli di inedificabilità assoluta o relativa taciuti dall'istante);
- l'accertamento dell'eventuale insanabilità assoluta dell'opera abusiva per carenza di alcuni presupposti, quali la volumetria;
- l'effettuazione nei termini di tutti gli adempimenti ed integrazioni previsti dalla legge n. 662/1996, come modificata dalla legge n.449/1997;
- la verifica della sottoposizione a vincoli della zona o dell'opera dovendosi attendere il conseguimento dell'autorizzazione dell'ente preposto alla tutela del vincolo per dichiarare estinto anche il reato paesaggistico o ambientale ai sensi dell'ottavo comma dell'art. 39 legge n.724/1994.
Compete, quindi, al giudice penale il potere di accertamento di tutti gli elementi della fattispecie estintiva, fra i quali vi è l'osservanza del limite temporale e di quello volumetrico costituenti parametri stabiliti dal legislatore per la definizione dell'ambito di operatività del condono edilizio.
Il controllo sulla loro ricorrenza non costituisce esercizio di una potestà riservata alla P.A., cui competono tutti gli accertamenti relativi alla sanatoria "amministrativa", spettando al giudice penale il potere - dovere di espletare ogni accertamento per stabilire l'applicabilità della causa di estinzione del reato, sicché, quando risulti che le opere edilizie abusive non siano state ultimate entro il termine stabilito ovvero che l'immobile superi la volumetria di settecentocinquanta metri cubi, l'imputato non può beneficiare del condono edilizio (Cass. Sez. III 30.06.1995, Volpetti, n.10262; Sez. III 15.10.1996, Nocera RV. 206.471). Inoltre, la verifica della realizzazione dell'intera fattispecie estintiva non investe gli accertamenti di merito dell'autorità amministrativa relativi alla sanatoria delle opere abusive e, se positiva, opera anche se non sussistono i requisiti che attengono alla conformità dell'opera realizzata agli strumenti urbanistici. Nel suddetto ambito, il superamento dei limiti di tempo e di volume, che non sono propri della normativa urbanistica, stabiliti per la definizione agevolata delle violazioni edilizie esclude che il condono possa trovare applicazione anche nell'ipotesi in cui la P. A. dichiari congrua l'oblazione e rilasci la concessione in sanatoria. Il giudice ordinario, infatti, è ugualmente tenuto ad accertare la sussistenza del requisito temporale e, se ne verifichi l'inesistenza, deve dichiarare non integrata la fattispecie estintiva, come correttamente è avvenuto nel caso di specie in cui è stato accertato, con motivazione congrua ed esente da vizi logici, che il manufatto abusivo non è stato ultimato entro la scadenza del termine utile per beneficiare del condono edilizio, come provato dall'esame del vigile urbano Vagali, secondo cui al momento del secondo sopralluogo (25.11.1995) era emerso che l'imputato aveva realizzato un nuovo intervento dopo l'emissione dell'ordinanza sindacale di sospensione dei lavori, donde l'inapplicabilità della normativa sul condono edilizio.
Essendo stato correttamente ritenuto che l'ultimazione del manufatto fosse avvenuta dopo la scadenza del termine utile per il conseguimento del condono edilizio è irrilevante sul punto il documento prodotto in data 24.02.2000.
Tale documento, però, attestante l'imminente esito positivo della procedimento di condono amministrativo, in contrasto con l'ostativo dato temporale, deve essere rimesso a cura della Cancelleria, unitamente a tutte le sentenze del presente procedimento, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Taranto per quanto di competenza.
Considerata la data di accertamento, i reati non sono prescritti non essendo ancora decorso il termine massimo di anni 4 mesi 6. Il rigetto del ricorso comporta condanna al pagamento delle spese processuali.
P.M.Q.
La Corte rigetta nel resto e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Dispone trasmettersi copia delle sentenze di merito, della presente e dell'attestazione prodotta dalla difesa alla Procura della Repubblica di Taranto per quanto di competenza.
Così deciso in Roma, nella pubblica udienza, il 8 marzo 2000. Depositato in Cancelleria il 27 aprile 2000