Sentenza 28 settembre 2010
Massime • 1
La fattispecie di cui all'art. 186, comma primo, lett. a), Cod. strada (guida in stato di ebbrezza con tasso alcoolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8) è stata depenalizzata dall'art. 33, comma quarto, legge n. 120 del 2010. (La Corte ha anche ritenuto di non dover trasmettere gli atti alla competente autorità amministrativa, in considerazione del principio di legalità - irretroattività, sancito per gli illeciti amministrativi dall'art. 1 l. n. 689 del 1981, richiamata dallo stesso art. 194 Cod. strada, non rinvenendosi nella legge n. 120 del 2010 una apposita previsione che possa far ritenere derogato il suddetto principio).
Commentario • 1
- 1. Art. 194. Disposizioni di carattere generale.https://www.studiocataldi.it/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 28/09/2010, n. 38692 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38692 |
| Data del deposito : | 28 settembre 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MORGIGNI Antonio - Presidente - del 28/09/2010
Dott. FOTI Giacomo - Consigliere - SENTENZA
Dott. BIANCHI Luisa - rel. Consigliere - N. 1517
Dott. MAISANO Giulio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MARINELLI Felicetta - Consigliere - N. 4951/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) LA AN NA, N. IL 15/04/1976;
avverso la sentenza n. 182/2009 CORTE APPELLO di GENOVA, del 05/11/2009;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 28/09/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUISA BIANCHI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Cons. Dr. Mazzotta Gabriele, che ha concluso per l'annullamento con rinvio. MOTIVI DELLA DECISIONE
Imputata del reato di guida in stato di ebbrezza, La NT AT è stata dal Tribunale di Massa condannata, con le attenuanti generiche, alla pena di 10 giorni di arresto e Euro 500,00 di ammenda, doppi benefici di legge e sospensione della patente di guida per gg.45. La Corte di appello di Genova, ritenuto che non si poteva tenere conto dell'accertamento effettuato con l'alcoltest e che la prova era data solo dalle dichiarazioni degli agenti intervenuti relative ai sintomi dell'ebbrezza, riconduceva la fattispecie a quella stabilita dall'art. 186 C.d.S., comma 2, lett. a) e riduceva la pena nei limiti da essa previsti.
Avverso tale sentenza ricorre per Cassazione il difensore dell'imputata. Lamenta il vizio di violazione di legge con riferimento all'art. 141 disp. att. c.p.p., comma 4 bis : rileva che la Corte di appello, dopo aver accolto l'eccezione di nullità dell'accertamento effettuato con l'alcoltest, ha ritenuto provato lo stato di ebbrezza sulla base degli elementi sintomatici;
ha così ricondotto la fattispecie al reato di cui all'art. 186 C.d.S., comma 1, lett. A), punito con la sola pena dell'ammenda e per cui è ammessa l'oblazione e pertanto avrebbe dovuto rimettere in termini l'imputata per chiedere di essere ammessa all'oblazione, così come richiesto nell'atto di appello.
Rileva la Corte che l'ipotesi di reato per la quale La NT AT è stata giudicata è quella di cui all'art. 186 C.d.S., comma 1, lett. a) (guida in stato di ebbrezza con un tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8), fattispecie che è stata depenalizzata ai sensi della L. 30 luglio 2010, n. 120, art. 33, comma 4. L'intervenuta "abolitio criminis" (nel senso della intervenuta trasformazione dell'illecito penale in illecito amministrativo) comporta che deve essere emesso un provvedimento giurisdizionale di proscioglimento perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato, provvedimento che può essere emesso da questa Corte, essendo lo "ius superveniens" applicabile di ufficio anche in Cassazione (v. sez. 5, 15.2000 n. 769 rv 215996) e deponendo in tal senso evidenti ragioni di economia processuale.
Non ritiene il Collegio di trasmettere gli atti all'autorità amministrativa, in considerazione del principio di legalità - irretroattività operante sia per gli illeciti penali (art. 2 c.p.), sia per gli illeciti amministrativi (L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 1 richiamata dall'art. 194 C.d.S.), e non rinvenendosi nella L. n. 120 del 2010 una apposita previsione che imponga la trasmissione e che possa far ritenere derogato il suddetto principio di irretroattività (v. Sez. Un. 16.3.1994 n. 739 rv 197698).
P.Q.M.
La Corte:
- Annulla la sentenza impugnata senza rinvio perché il fatto non è previsto come reato.
Così deciso in Roma, il 28 settembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 3 novembre 2010