Sentenza 29 maggio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 29/05/2002, n. 7819 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7819 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2002 |
Testo completo
0 73. E A 6 I N 8 5 R 9 O . 1 I / A N Z 4 T - 0 78 190 7 8 1 9/ 02. / A REPUBBLICA ITALIANA 6 U R B 2 B T . . I S L I R . L R IN NOME DEL POPOLO ITALIANO G P A . T E . D R B L A E C A A T D Oggetto I D I 1 R S 3 E E N 1 SEZIONE TRIBUTARIA Tributaria T E T . S N A N I E S A Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: M E Dott. Vittorio Glauco EBNER - Presidente R.G.N. 25195/00 Dott. Antonio MERONE Consigliere Cron.21616 Dott. Paolo GIULIANI Consigliere Rep. Dott. Vittorio RAGONESI Rel. Consigliere Ud. 21/02/02 Dott. Francesco Antonio GENOVESE Consigliere C.C. ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA D} CASSAZION S EN T EN ZA CAMPIONE CIVILE sul ricorso proposto da: N. 73253 MINISTERO DELLE FINANZE UFF II DD ISERNIA, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
ricorrente
contro
IN AR;
- intimato avversO la sentenza n. 374/99 della Commissione 2002 tributaria regionale di CAMPOBASSO, depositata il 981 20/10/99; -1- udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 21/02/02 dal Consigliere Dott. Vittorio RAGONESI;
ai sensi della legge 89/01; lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- La Corte, osserva quanto segue. L'Amministrazione delle Finanze dello Stato proponeva ricorso avverso la sentenza della Commissione regionale del Molise n. 374/2/99 che, nel rigettare l'appello della Amministrazione stessa, aveva confermato la decisione di primo grado che aveva riconosciuto a MM CA il diritto a detrarre dalla base imponibile le somme corrispondenti alle imposte sospese in relazione ad eventi sismici ai sensi della legge 159/84. L'intimato non svolgeva alcuna attività difensiva e la controversia veniva decisa all'esito della camera di consiglio del 21.02.02 Motivi della decisione La giurisprudenza di questa Corte ha ormai stabilito in maniera costante e ripetuta che "in tema di agevolazioni tributarie l'art. 3,secondo comma bis, del decreto legge n. 791/85, convertito con modificazioni in legge n. 46 del 1986 ( il quale prevede che le somme relative a pagamenti delle imposte dirette,sospesi in virtù dell'art. 13 quinquies del D.L. n. 159 del 1984, convertito con modificazioni in legge n. 363 del 1984, fino al 31 dicembre 1985 per i residenti nei comuni dell'Italia centrale e meridionale colpiti da eventi sismici, non concorrono alla formazione dell'imponibile ai fini dell'IRPEF e dell'ILOR), in virtù dell'interpretazione autentica di cui all'art. 28 della legge n. 133 del 1999,posto in relazione all'art. 11 della legge n. 28 del 1999, deve essere considerato come norma introduttiva di una ulteriore agevolazione, consistente nella rideterminazione dell'imponibile, dopo la scadenza della sospensione, al netto dei versamenti 1 sospesi "(Cass sez V n. 4945/00; Cass sez V n. 5230/00;Cass sez V n.8569/01). Del tutto difforme dal costante orientamento giurisprudenziale di questa Corte testè enunciato, si rivela l'assunto difensivo della Amministrazione ricorrente,secondo cui la norma interpretativa dell'articolo 28 della legge n. 133 del 1999, nello stabilire che le somme dovute a titolo di imposte o contributi,il cui pagamento sia stato sospeso per gli eventi sismici, non costituiscono un onere deducibile per il corrispondente importo ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, farebbe concludere che l'importo in questione dovrebbe essere considerato ai fini della determinazione della base imponibile. Il ricorso, pertanto, si rivela manifestamente infondato e va di conseguenza rigettato. Nulla per le spese, stante il mancato svolgimento di attività difensiva da E parte dell'intimato. N 6 O 8 I 9 Z 5 1 / . A
PQM
4 R N / T 6 - S 2 A I B . I La Corte, R G . . R L E .P L A R D A T rigetta il ricorso. . L A U B E D B D A I T I E A S R Roma 21.02.02 T 1 I N T 3 N E R 1 S E E S I . Il Cons T E A N A M Il Presidente IL CANCELLIERE C1 DEPOSITATO IN CANCELLERIA Osvaldo Ascanio Oggi 29 MAG 2002 IL CANCELLIERE C1 Osvaldo Ascanio 7 2