Sentenza 11 aprile 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 11/04/2002, n. 5158 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5158 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2002 |
Testo completo
ее69279 REPUBBLICA ITALIANA 6 5 8/0 2IN NOME DEL POPOLO ITALIAPOPROLOLTALIA N S CORTE SUPREMA LI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: ATDott Enrico PAPA Presidente R.G.N.7393/2000 Dott. Stefano MONACI Consigliere Cron.Dott. Giuseppe FALCONE Consigliere 15789 Dott. Antonio MERONE Consigliere Rep. DI BLASI Consigliere Ud. 15/11/2001Dott. Antonino ha pronunciato la seguente: Oggetto: Tributi Procedimento primo S E N TENZA grado Motivi nuovi proposti in sul ricorso proposto da: sede di discussione - AMMINISTRAZIONE DELLE FINANZE, in persona del Ministro Inosservanza termine e modalità previsti dal pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei combinato disposto degli artt. 17 e Portoghesi n. 12, presso gli Uffici dell'Avvocatura 19 bis del DPR n.636/72 - Generale dello Stato che la rappresenta e difende per Conseguenze. legge, ricorrente
contro
VIPA FURS S.r.L., con sede in Ariano Irpino, in persona del legale rapp.te pro tempore;
rappresentata e difesa giusta procura in calce al controricorso, dall'Avv. Tommaso di Maina, del Foro di Ariano Irpino, domiciliato presso la Cancelleria della Corte di 1 8 7 2 2 Cassazione, controricorrente resa dallaper la Cassazione della sentenza n.16/46/99 -Commissione Tributaria Regionale di Napoli Sez. 46, il 19-01-1999, depositata il 18-02-1999; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/11/2001 dal Relatore Consigliere Dott. Antonino Di Blasi;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. De Augustinis Umberto, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Sulle istanze dell'Ufficio Imposte Dirette di Napoli, in data 16-10-1993, veniva notificato, alla VIPA FURS s.r.l., con sede in Ariano Irpino, un avviso di mora, relativo а carico IRPEF ed ILOR 1987, oggetto di precedente iscrizione a ruolo. La contribuente impugnava tale atto, deducendo la notifica dell'atto presupposto, cioè della mancata esattoriale: ne prospettava anche la nullità cartella per vizio proprio, essendo indicato un imponibile non corrispondente alle imposte reclamate. L'adita Commissione Tributaria Provinciale di Napoli, con decisione n.816/01/94, accoglieva il ricorso. L'interposto appello dell'Ufficio veniva rigettato 2 dalla Commissione Tributaria Regionale di Napoli con sintetiche argomentazioni, adesive alla prospettazione della contribuente. Con ricorso notificato il 03-04-2000, ed affidato a due mezzi, 1'Amministrazione Finanziaria ha chiesto la cassazione della decisione di appello. La società, con controricorso notificato il 9-05-2000, ha chiesto il rigetto dell'impugnazione. MOTIVI DELLA DECISIONE 1'Amministrazione censura Con il primo mezzo, 1'impugnata decisione per violazione e falsa applicazione degli artt.15 comma I° lett. d), 16 comma 5°, 19 bis comma 3°, 22 comma 4° del DPR n.636 del 26- 10-1972; 24 comma 2°, 57, 79 del D. Legs. 31-12-1992 n.546; 112, 336, 342, 345 C.p.C.; 2909 e 2969 C.C., in relazione all'art.360 n.ri 3 e 4 C.p.C.. Si deduce che le Commissioni di merito avrebbero dovuto dichiarare inammissibile, perché tardivamente proposta, la doglianza della ricorrente concernente l'incongruenza dei dati, desumibili dall'avviso di mora impugnato, data l'evidente sproporzione dell'importo d'imposta richiesto, rispetto a quello dell'imponibile. Si evidenzia, in particolare, che tale censura avrebbe dovuto essere prospettata nel rispetto dei termini prescritti dall'art.19 bis citato, e che, essendo stata 3 formulata all'udienza di discussione, doveva ritenersi preclusa. Si rappresenta, quindi, che i giudici di merito avrebbero dovuto rilevare la questione, e pronunciare sulla stessa d'Ufficio, dal momento che la materia della decadenza dei termini processuali, stabiliti per proporre motivi di impugnazione, avverso atto di imposizione tributaria, attiene a diritti indisponibili, ed è rilevabile in ogni stato e grado del giudizio, con il solo limite della formazione di un giudicato interno espresso. In subordine, il vizio viene ricollegato alla circostanza che l'Ufficio, con il proprio appello, la decisione dei primi aveva impugnato, contestandola, giudici, in ordine alla pretesa eccessività dell'imposta, sicchè la C.T.R. avrebbe violato sia l'art.112 C.p.C., non esaminando compiutamente la materia devolutale con l'appello, sia pure l'art.2909 C.C., statuendo che, sul punto dell'eccessività dell'imposta, si era formata una preclusione, dovuta al giudicato. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art.112 C.p.C., in relazione all'art.360 n. ri 3 e 4 C.p.C., sotto l'ulteriore profilo dell'omesso esame del motivo di appello, con il 4 quale veniva ribadita la legittimità della notifica dell'avviso di mora, ancor quando non preceduto dalla notifica della cartella esattoriale, avendolo considerato assorbito, per effetto del giudicato. I due mezzi, che data la loro intima connessione, vanno esaminati congiuntamente, sono fondati. La normativa applicabile, ratione temporis, è quella di cui al previgente DPR n. 636 del 26-10-1972. L'art.19 bis, terzo comma del DPR citato, introdotto dall'art.11 del DPR n. 739/1981, consentiva al ricorrente di proporre deduzioni e di integrare i motivi di ricorso solo fino alla data di comunicazione dell'avviso di fissazione dell'udienza di discussione, davanti alla Commissione Tributaria di primo grado. Questa Corte ha avuto modo di precisare, con decisioni che si condividono, e dalle quali non si ravvisano ragioni per discostarsi, che nel contenzioso и р с tributario, secondo la previgente disciplina, è esclusa la possibilità di dedurre motivi nuovi in sede di discussione nella successiva fase del gravame (Cass. 12-09-1997 n.9031; 20-09-1996 n.8387). Ancora, costituisce principio consolidato, quello secondo cui il decorso dei termini processuali, stabiliti per impugnare l'atto dell'Amministrazione, deve essere rilevato d'Ufficio dal giudice, in ogni 5 stato del procedimento, salvo che sul punto si sia formato il giudicato interno, trattandosi di materia disciplinata da un regime legale che esclude qualsiasi potere di disposizione delle parti, essendo la decadenza prevista nel pubblico interesse. (Cass 27-02- 1996 n.1532; 12-05-1992 n.5620; 28-07-2000 n.9940) In applicazione di tali condivisi principi, nel caso in esame, in cui il vizio proprio dell'avviso di mora, per incongruo in essere stato indicato un imponibile risulta - alla riferimento alla pretesa tributaria, stregua della verifica, imposta dalla natura del vizio denunciato-prospettato solo in sede di discussione, la formulazione della nuova doglianza era a ritenersi preclusa, non essendo stati osservati i termini, e le prescritte formalità, entrambe essenziali, di cui al combinato disposto dell'art.19 bis comma 3° e dell'art.17 comma I° del DPR n. 636/1972 (Cass. 11-01- 2000 n.207; 03-07-1997 n.5982). La C.T.P. prima, e la C.T.R., poi, avrebbero, quindi, dovuto dichiarare d'Ufficio inammissibile, perché tardivamente formulata, la censura inerente la incongruità dell'imponibile rispetto all'imposta ed esaminare le altre questioni di rito e di merito prospettate dalle parti. Omettendo ogni decisione a quest'ultimo riguardo 6 pure, incorsa nella violazione denunciata con il secondo mezzo. Il ricorso va, per gli esposti motivi, accolto, con la conseguente cassazione della decisione di appello, ed assorbimento degli altri profili di doglianza. Il giudice del rinvio, che si designa in altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale della Campania, adeguandosi ai richiamati principi, esaminerà e deciderà le questioni prospettate dalle parti, pronunciando anche sulle spese.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa l'impugnata decisione e rinvia, anche per le spese, ad altra Regionale della Commissione Tributaria Sezione della 6 E 8 N 9 A 1 O I Campania. / I 4 R Z 5 / A 6 . A 2 R N T . T U R S . I R B P . I G D E L R Così deciso in Roma il 15 novembre 2001. L R L T E A D A B I D S A A Il Presidente N I T E E R T S 1 E 3 I N 1 T A E Dott. Enrico Papa S . A E N M Il Consigliere Relatore Estensore Dott Ant"Go Blasi IL CANCE ERE C DEPOSITATO IN CANCELLERIA Oggi 11 APR. 2002 IL CANCELLIERE C1 Innocenzo Battista 7