Sentenza 25 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 25/07/2002, n. 10935 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10935 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2002 |
Testo completo
10935902 REPUBBLICA ITALIANA Oggetto: Imposta sui redditi - Ac- certamento IN NOME DEL POPOLO ITALIANO A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUINTA CIVILE R.G.N. 426/2000 Cron. 28541 composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente Rep. Dott. Enrico Papa Dott. Antonio Merone Consigliere Ud. 21.03.2002 Consigliere Dott. Aldo Ceccherini Consigliere Dott. Salvatore Di Palma Dott. Achille Meloncelli Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente: CORTE SUPREMA d SSAZIONE CAMPIONE CIVILE SENTENZA sul ricorso proposto: 67779 del signor GO RE, in qualità di amministratore della società Ca- valiere Oro srl, rappresentato e difeso come da procura speciale congiunta- mente e/o disgiuntamente dall'avvocato Eugenio Romanelli Grimaldi e dal- l'avvocato Domenico Cirillo, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avvocato Nicola Bultrini, in Roma, via Fracchia 7;
- ricorrente -
contro il MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, Ufficio distrettuale delle imposte dirette di Arezzo, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici domicilia in Roma, via dei Portoghesi 12; ML 5 0 3 1
- controricorrente -
avverso la sentenza della Commissione tributaria di Firenze 16 ottobre 1998, n. 145/09/98, depositata il 13 novembre 1998; udita la relazione sulla causa svolta nella udienza pubblica del 21 marzo 2002 dal Cons. Achille Meloncelli;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Ennio Atti- lio Sepe, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Svolgimento del processo 1.1. Il signor GO AL, in qualità di amministratore della so- cietà AL Oro srl, notifica il 22 dicembre 1999 all'Amministrazione delle finanze, in persona del Ministro pro tempore, presso l'Avvocatura ge- nerale dello Stato in Roma, un ricorso per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale di Firenze 16 ottobre 1998, n. 145/09/98, depositata il 13 novembre 1998, che ha accolto l'appello dell'Ufficio delle imposte dirette di Arezzo contro la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Arezzo n. 1/01/95, che aveva accolto il ricorso della società contro l'avviso di accertamento n. 35/92 in tema di IRPEG ed ILOR 1991. 1.2. I presupposti della controversia sono i seguenti: con avviso di accertamento n. 35/92, basato su un processo verbale di constatazione redatto dalla Guardia di finanza, l'Ufficio distrettuale delle imposte dirette di Arezzo recupera ad imposizione redditi non dichiarati dal- la società AL Oro srl per il 1991; - la Commissione tributaria provinciale di Arezzo con sentenza n. 1/01/95 accoglie il ricorso della società, osservando che il 12 settembre 1993 le stes- se contestazioni di cui al processo verbale sono già state oggetto di discus- तर 2 sione della stessa Commissione per le violazioni contestate in materia di IVA, che in quella sede le eccezioni di parte sono state raccolte ed è stato disposto l'annullamento dell'accertamento dell'Ufficio; inoltre, preso atto che le motivazioni alla base dell'accertamento in esame sono riferite al me- desimo processo verbale di constatazione della Guardia di finanza, la Com- missione di primo grado ritiene che non sussistano motivi per disattendere la decisione già assunta;
- l'Ufficio propone appello, nel quale sostiene che la sentenza è da conside- rarsi radicalmente nulla perché priva di una sia pur minima motivazione;
- l'appello dell'Ufficio è accolto dalla sentenza della Commissione tributaria regionale di Firenze 16 ottobre 1998, n. 145/09/98, ora impugnata per cas- sazione.
1.3. La sentenza della Commissione tributaria regionale di Firenze 16 ottobre 1998, n. 145/09/98, è così motivata: non è possibile accogliere la tesi dei giudici di primo grado e si conferma- - no le motivazioni poste a base dell'appello dell'Ufficio, apparendo la senten- za priva di una pur minima motivazione;
infatti, il giudice ha l'obbligo di esporre le ragioni di fatto e di diritto che giustifichino la decisione adottata ai sensi dell'art. 36 DPR 26 ottobre 1972, n. 637, perché non è ammissibile la motivazione per relationem, così come si legge nella decisione appellata;
fra l'altro, si deve anche riferire che la conoscenza privata dei fatti da parte del giudice non può sostituire l'obbligo di motivazione;
- quanto al procedimento penale prodotto in atti si rileva, altresì, che, pur non dovendone tener conto, non si ravvisano elementi che possano in qual- 3 che modo confortare la domanda dei primi giudici che hanno accolto il ri- corso;
quanto al merito, il comportamento dell'Ufficio appare legittimo in base - all'art. 39 DPR 29 settembre 1973, n. 600, che consente all'Ufficio di deter- minare il reddito di impresa prescindendo dalle risultanze del bilancio e del- le scritture contabili;
fra l'altro, è indubbio che l'Ufficio ha tenuto conto del- l'adeguamento operato dalla società nelle scritture contabili ai rilievi della polizia tributaria e che la medesima ha accertato che le persone, interessanti i movimenti di conto corrente, corrispondono all'elenco clienti della società; d'altronde, non è nemmeno credibile la circostanza che la società avrebbe emesso assegni per futuri acquisti e addirittura per fare dei favori ai clienti;
i fatti, come sopra esposti da parte del contribuente, si rivelano inconsistenti e di natura dilatoria.
2.1. Il ricorso della società è sostenuto con due motivi di impugna- zione.
2.2. La società ricorrente conclude chiedendo che la sentenza impu- gnata sia cassata, con ogni conseguenza di legge e con vittoria di spese, di- ritti ed onorari.
3.1. Il Ministero delle finanze resiste con controricorso notificato il 31 gennaio 2000 e depositato il 1° febbraio 2000. 3.2. Il Ministero controricorrente conclude chiedendo che il ricorso per cassazione sia rigettato. Spese vinte. Motivi della decisione 4 4.1. Con il primo motivo di ricorso per cassazione la società denun- cia la violazione e la falsa applicazione dell'art. 39.2 e dell'art. 32, n. 2, DPR 29 settembre 1973, n. 600, ed omessa, insufficiente o contraddittoria moti- vazione circa un punto decisivo della controversia.
4.2. La società ricorrente sostiene, al riguardo, che nel caso di specie non ci si sarebbe potuti avvalere del metodo induttivo, stante la regolare te- nuta della contabilità, riscontrata dalla Guardia di finanza e confermata dal- l'Ufficio, dal momento che non sarebbe stata fornita alcuna prova concreta e in grado di riferire gli elementi e dati desunti dai conti dei terzi all'attività della società. Al metodo cosiddetto induttivo sarebbe possibile ricorrere solo se l'accertamento in rettifica risultasse fondato su presunzioni assistite dei requisiti di cui all'art. 2729 cc. Sennonché gli elementi posti dall'Ufficio a base dell'accertamento non corrisponderebbero ai requisiti suddetti, con conseguente nullità dell'avviso di accertamento. Nel caso in esame sarebbe spettato all'Ufficio l'onere di dimostrare che i proventi emergenti dall'anda- mento dei conti correnti bancari attenessero ad attività di impresa, perché solo su tali conti l'Ufficio aveva fondato il convincimento che il signor Ca- valiere avesse occultato ricavi per lire 198.429.000. 4.3. Il primo motivo di ricorso è inammissibile perché, come si de- sume agevolmente da quanto si è riferito al punto 4.2, le censure che sono con esso proposte non riguardano la sentenza impugnata, ma direttamente ed esclusivamente l'avviso di accertamento.
5.1. Con il secondo motivo del ricorso per cassazione la società de- nuncia la violazione e la falsa applicazione dei principi generali del diritto in HIL 5 tema di ne bis in idem ed omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia.
5.2. La società ricorrente sostiene, in proposito, che la Commissio- ne tributaria regionale di Firenze ha ritenuto che la sentenza della Commis- sione tributaria provinciale di Arezzo sia priva di motivazione, non essendo possibile una motivazione per relationem. L'assunto appare del tutto desti- tuito di fondamento, in quanto non sussisterebbe motivazione per relatio- nem allorché il giudice prende atto che la questione che è già stata risolta da un altro giudice, sia pure in un'altra controversia.
5.3. Il motivo è infondato. Innanzitutto non può essere condivisa l'opinione del ricorrente se- condo cui non sarebbe motivata per relationem la sentenza la quale affermi che le ragioni del proprio dispositivo si trovano in un'altra pronuncia giuri- sdizionale. Proprio la necessità, per chi desideri ✓ conoscere la motivazione della sentenza impugnata, di accedere alla diversa sentenza in essa richiama- ta, dimostra che si è adottata la struttura della motivazione per rinvio ad al- tro atto. In secondo luogo, la motivazione per relationem della sentenza è causa di invalidità, perché a differenza di quel che è previsto dalla legge per gli atti amministrativi, peraltro in via eccezionale e con il vincolo dell'am- ministrazione pubblica ai comportamenti integrativi descritti dall'art.
3.3 L. 7 agosto 1990, n. 241, la regola della motivazione autonoma della decisione del giudice non è sottoposta ad eccezioni.
6. L'inammissibilità del primo motivo di ricorso e l'infondatezza del secondo comportano il rigetto dell'impugnazione. HIL 6 7. Le spese processuali relative al giudizio di cassazione seguono la soccombenza e sono determinate nella misura indicata nel dispositivo.
PQM
la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali relative al giudizio di cassazione per Euro 600,00 (seicento), di cui Euro 100,00 (cento) per spese, oltre alle spese prenotate a debito. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21 marzo 2002. Il Presidente Il relatore ed estensore Allikoneilly IL CANCELLIERE C1 Innocenzo Battista 25 LUG, 2002 E N 6 8 O I 9 5 1 Z . / A 4 N / R - 6 A T 2 I S B I . R . R G . L A E .P L T R A D U . L B A E B I A D D T R I A E S I 1 T T N 3 R E 1 N S E E . I T S N A E A M 7