Sentenza 14 dicembre 2006
Massime • 1
La l. 26 marzo 2001 n. 128, che ha introdotto un rimedio revocatorio rimesso al giudice dell'esecuzione nell'ipotesi di concessione della sospensione condizionale della pena in violazione dell'art. 164, comma quarto, cod. pen., e ha valenza processuale, non trova applicazione con riferimento alla sentenze divenute definitive prima dell'entrata in vigore della nuova normativa, trattandosi di situazioni esaurite.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 14/12/2006, n. 8902 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8902 |
| Data del deposito : | 14 dicembre 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 14/12/2006
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Consigliere - SENTENZA
Dott. SILVESTRI Giovanni - Consigliere - N. 3800
Dott. GIRONI Emilio G. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 025611/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SCAMMACCA CIRINO, N. IL 23/03/1969;
avverso ORDINANZA del 02/05/2006 G.I.P. TRIBUNALE di RIMINI;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. BARDOVAGNI PAOLO;
lette le conclusioni del P.G. Dr. GALASSO Aurelio, (inammissibilità del ricorso).
OSSERVA
Con l'ordinanza in epigrafe il giudice dell'esecuzione ha revocato la sospensione condizionale della pena (patteggiata) di otto mesi di reclusione, concessa a SCAMMACCA Cirino dal Pretore di Siracusa - Sez. di Lentini - con sentenza del 25.3.1998, irrevocabile in data 11.5.1998, perché analogo beneficio era stato concesso per la pena di un anno e dieci mesi di reclusione, oltre multa, con anteriore sentenza del G.I.P. presso il Tribunale di Siracusa del 21.7.1994, irrevocabile il 1.10.1994; la seconda pronuncia aveva perciò ignorato il divieto di cui all'art. 164 c.p., comma 4, di concessione di una seconda condizionale per una pena che, cumulata alla precedente, superi il limite (di due anni) previsto dall'art. 163 c.p., e andava revocata in forza del comma "2" (esattamente, 3)
dell'art. 168 c.p., aggiunto con L. 26 marzo 2001, n. 128. Ricorre per cassazione l'interessato, deducendo la preclusione alla revoca "in executivis" per effetto dell'intervenuto giudicato. Il ricorso è fondato. Prima delle modifiche introdotte con L. n. 128 del 2001 era principio consolidato che l'erronea concessione della sospensione condizionale quando non ne ricorrevano i presupposti trovava rimedio esclusivamente nell'ambito del giudizio di cognizione, attraverso i mezzi di impugnazione;
una volta formatosi il giudicato, l'errore non poteva essere rilevato e corretto dal giudice dell'esecuzione, abilitato soltanto a disporre la revoca del beneficio per sopravvenienza di condizioni risolutive. La L. n. 128 del 2001 ha invece introdotto un rimedio revocatorio, stabilendo che la sospensione della pena "concessa in violazione dell'art. 164 c.p., comma 4, in presenza di cause ostative" è revocata "in executivis".
Nel caso in esame ricorre appunto un'ipotesi di violazione del ricordato art. 164 c.p., comma 4. Tanto premesso, va osservato che il raccordo temporale fra le due discipline - in difetto di apposita normativa transitoria - non è stato del tutto univocamente elaborato. Un primo orientamento (Cass., Sez. 2^, 6/20.12.2002, Liccardi) ha ritenuto il carattere processuale della disposizione innovativa;
di qui la sua applicabilità a fatti commessi e condanne divenute irrevocabili anche prima dell'entrata in vigore della L. n. 128 del 2001. Al contrario, Cass., Sez. 4^, 12.11.2002/30.1.2003, Zabeo, sul rilievo della natura sostanziale dell'innovazione e della conseguente operatività del principio sancito dall'art. 2 c.p., ha affermato che "deve trovare applicazione la disciplina più favorevole vigente al momento della commissione del fatto". La maggior parte delle decisioni note, comprese le più recenti, ha invece seguito una "via media", affermando che la revoca concessa in violazione dell'art. 164 c.p., comma 4, "non può operare per i benefici concessi con sentenze divenute definitive prima della legge di riforma" (v., ad es., Cass., Sez. 1^, 9.5/3.7.2002, P.M. in proc. Piccolo;
24.6/11.7.2003, Er Raja;
8.10/9.12.2004, Rorato;
8/24.3.2005, Guerci;
7.10.2005/30.1.2006, Varrese;
1/16.3.2006, P.G. in proc. Spada;
Sez. 2^, 25.2/6.3.2003, Passanisi;
Sez. 3^, 4.3/7.4.2004, P.G. in proc. Manzoni;
Sez. 4^, 11.4/11.7.2003, Angelo;
Sez. 5^, 16.12.2005/8.2.2006, Jovanovic). Tale ultimo orientamento - non sempre univocamente giustificato dalle sentenze sopra citate - va condiviso alla stregua delle argomentazioni sviluppate nella prima di esse. La nuova normativa, prevedendo un rimedio "revocatorio" rimesso al giudice dell'esecuzione, ha valenza processuale, ma non può operare, secondo consolidato insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte, in riferimento a situazioni già esaurite al momento della sua entrata in vigore. Del resto, anche muovendo dai riflessi sostanziali della nuova disciplina, va considerato che la sospensione condizionale, nell'ipotesi da essa contemplata, non consegue ad una situazione coesistente al reato, ma ad un sopravvenuto e casuale "error in iudicando", onde è al momento in cui questo si è verificato che occorre far riferimento. Nel caso di specie, essendo il passaggio in giudicato della sentenza avvenuto prima dell'entrata in vigore della L. n. 128 del 2001, il ricorso va perciò accolto. Va incidentalmente osservato che la revoca della condizionale concessa con la sentenza del 25.3.1998 non può essere disposta neppure ad altro titolo;
dalla posizione esecutiva risulta bensì un ulteriore patteggiamento di pena (per un anno di reclusione e multa) con sentenza 7.7.2005 del G.I.P. del Tribunale di Rimini, irrevocabile il 31.10.2005, ma essa si riferisce a fatto del 19.11.2004, e dunque oltre il quinquennio dal passaggio in giudicato (11.5.1998) della sentenza precedente, sicché la condizionale da questa Concessa non è revocabile neppure in forza dell'art. 168 c.p., comma 1. L'ordinanza impugnata va conseguentemente annullata senza rinvio.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Prima Penale, annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata.
Così deciso in Roma, il 14 dicembre 2006.
Depositato in Cancelleria il 1 marzo 2007