Sentenza 25 ottobre 2000
Massime • 1
Il difensore nominato d'ufficio non può essere sostituito senza un giustificato motivo, salvo che il designato non abbia in concreto esercitato effettivamente il suo ufficio ne' abbia svolto alcuna incombenza difensiva in favore dell'imputato. In tal caso la sostituzione del difensore d'ufficio è legittima e consente l'effettiva assistenza dell'imputato negli atti processuali da compiersi. (Fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto legittima la sostituzione del difensore d'ufficio che si era limitato a presenziare all'udienza nella quale era stato solo disposto il rinvio del processo a causa dello sciopero degli avvocati).
Commentario • 1
- 1. Sentenza Cassazione Civile n. 2067 del 25https://www.laleggepertutti.it/
Cassazione civile sez. I, 25/01/2022, (ud. 04/06/2021, dep. 25/01/2022), n.2067 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. VALITUTTI Antonio – Presidente – Dott. PARISE Clotilde – Consigliere – Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere – Dott. SCALIA Laura – rel. Consigliere – Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere – ha pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso 10349/2018 proposto da: T. COSTRUZIONI GENERALI S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., HCE Costruzioni S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliate in Roma, Pizza San Bernardo, 101, presso lo studio dell'Avvocato Arturo Cancrini, che le …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 25/10/2000, n. 12550 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12550 |
| Data del deposito : | 25 ottobre 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FORTUNATO PISANTI - Presidente - del 25/10/2000
1. Dott. FRANCESCO ROMANO - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. LUCIANO DERIU - Consigliere - N. 1688
3. Dott. ADOLFO DI VIRGINIO - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. ANTONIO S. AGRÒ - Consigliere - N. 21779/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CC US n. il 20.07.1952
avverso la sentenza 29.2.2000 della Corte di Appello di Roma Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Francesco Romano
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. Oscar Cedrangolo che ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
Udito il difensore, avv. Franco Ledda
FATTO e DIRITTO
Con sentenza 29 febbraio 2000 la Corte di Appello di Roma confermava la sentenza 10/2/99 del Pretore della stessa città, sezione distaccata di Tivoli, con la quale HI US era stato condannato alla pena di mesi 4 di reclusione e L.
1.000.000 di multa, oltre al risarcimento dei danni, per il reato di cui all'art. 570, 1^ comma n. 2 c.p.. Avverso detta sentenza il HI ha proposto ricorso per cassazione.
Deduce: con il primo motivo che il difensore d'ufficio nominatogli, come risulta dal decreto di citazione 17/7/96, presenziò all'udienza 23/5/97 nella quale la causa fu rinviata a nuovo ruolo per l'astensione degli avvocati in adesione allo sciopero proclamato dall'Unione delle Camere Penali, ma non venne ricitato per l'udienza del 10/2/99,per la quale venne indicato quale difensore d'ufficio l'avvocato Lillo Salvatore Bucculeri;
che da ciò conseguiva l'evidente nullità degli atti del giudizio e della sentenza, determinando la mancata citazione del difensore d'ufficio nullità assoluta.
Con il secondo motivo si duole del diniego dalla richiesta di rinnovazione del dibattimento per la produzione dei seguenti documenti: 1) sentenza 25 giugno 1993 del Pretore di Roma, passata in giudicato, con la quale egli era stato assolto dal reato di cui all'art. 388 c.p., inerente alla stessa vicenda;
2) sentenza 6 novembre 1995, passata in giudicato, con la quale la Corte di Appello di Roma aveva dichiarato l'efficacia nella Repubblica italiana della sentenza ecclesiastica di annullamento del matrimonio da lui contratto con la Agrosi;
3) ricevute di vaglia postali a quest'ultima da lui inviati per il pagamento del contributo per il mantenimento della figlia minore, rilevando peraltro che la sentenza impugnata avrebbe contraddittoriamente lamentato la mancata acquisizione dei predetti documenti.
Con gli altri motivi di gravame sostiene di aver corrisposto nel corso degli ultimi anni alla figlia minore a titolo di mantenimento prima L. 400.000 mensili, poi L. 700.000, versamenti congrui ai fini del concetto di "mezzi di sussistenza";
che illogicamente la sentenza impugnata, in contrasto con le affermazioni della stessa persona offesa, aveva ritenuto la particolare gravità del fatto negando le attenuanti generiche. Osserva il Collegio che i motivi di gravame (ad eccezione del primo di cui sarà appresso detto), sono fondati.
Giova premettere che non altrettanto può dirsi per il primo motivo di gravame.
Non trascura questo Collegio la sentenza delle ss.uu., 19/12/94 Nicoletti, secondo cui "il nuovo codice di procedura penale, radicalmente innovando rispetto alla precedente disciplina ed ispirandosi, secondo il dettato della direttiva n. 105 della legge- delega, all'esigenza di assicurare la continuità dell'assistenza tecnico-giuridica e di garantire la concreta ed efficace tutela dei diritti dell'imputato, ha attuato la sostanziale equiparazione della difesa d'ufficio a quella di fiducia, nel senso che anch'essa si caratterizza per l'immutabilità del difensore fino all'eventuale dispensa dell'incarico o all'avvenuta nomina fiduciaria. Pertanto, qualora occorra sostituire il difensore, sia esso di fiducia o di ufficio, in situazioni che, di per sè, non comportano la revoca del mandato fiduciario per l'uno o la dispensa dall'incarico per l'altro (e che si possono individuare secondo il disposto dell'art. 97 comma quarto c.p.p., nelle ipotesi il difensore non è stato reperito, non
è comparso o ha abbandonato la difesa), il titolare dell'ufficio di difesa rimane sempre l'originario difensore designato, il quale, cessata la situazione che alla sostituzione ha dato causa, può riprendere immediatamente il suo ruolo e ricominciare a svolgere le sue funzioni non richiedendo la Legge, proprio per la immutabilità della difesa e per l'automatismo della reintegrazione, comunicazioni o preavvisi di sorta", ne' talune successive sentenze delle singole sezioni (ex plurimis Sez. 5^, 19/12/96, Derbari Mounir Ben Zaier) attestate sulle stesse posizioni.
Epperò ritiene che, pur essendo condivisibile nelle sue linee di fondo le argomentazioni delle suddette pronunzie, deve verificarsi se i principi enunciati nelle stesse siano applicabili alla peculiarità del caso di specie.
Orbene non può in detto caso prescindersi dal rilevare che l'avv. Ascenti si limitò a presenziare all'udienza, nella quale, come si è detto, in conseguenza dello sciopero degli avvocati, fu disposto il rinvio del processo a nuovo ruolo.
Da ciò discende che il difensore non esercitò effettivamente il suo ufficio, ne' svolse in concreto attività a favore dell'imputato, condizione che, secondo la più recente giurisprudenza, (Sez. 1^, 3/6/1998, Esposito e altri) rende il mutamento del difensore d'ufficio illegittimo e lesivo del diritto della difesa.
La suddetta sentenza avvedutamente esclude, invece, validi motivi per "... mantenere ferma la nomina quando il designato non si sia in concreto attivato svolgendo alcuna incombenza difensiva ed anzi la sostituzione, dovendo avvenire nel rispetto dei 'turni di reperibilita'' predisposti a norma dell'art. 97 co. 2 c.p.p. e 29 disp. att., varrà in tal caso a meglio assicurare la possibilità di effettiva assistenza negli atti processuali ancora da compiersi". Fondato, viceversa, è il secondo motivo di ricorso.
Deve infatti, osservarsi che non possono escludersi, senza che siano state acquisite e ne sia stata esaminata la rilevanza: la sentenza 25/6/1993 del Pretore di Roma, passata in giudicato, con la quale il HI era stato assolto dal reato di cui all'art. 388 c.p., posto che indubbiamente per la natura di detto reato ed il tempo della pronunzia vi è una coincidenza, almeno parziale, tra la condotta oggetto di detto giudizio e quella contestata nel presente procedimento, la quale risale al maggio 1986;
nonché la sentenza n. 3214 del 6 novembre 1995, passata in giudicato, con la quale la Corte di Appello di Roma aveva dichiarato l'efficacia nella Repubblica Italiana della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio contratto dal HI e dall'Agrosi, potendo la nullità del vincolo matrimoniale determinare il venir meno dell'obbligo di mantenimento nei confronti del coniuge, incidendo così sul disvalore della condotta in virtù della contrazione cronologica di essa.
In accoglimento del motivo in esame (che assorbe le doglianze prospettate con i due ultimi motivi) la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Roma che procederà a nuovo esame attenendosi ai principi stabiliti da questa Corte.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE annulla la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della Corte di Appello di Roma per nuovo esame.
Così deciso in Roma, il 25 ottobre 2000.
Depositato in Cancelleria il 1 dicembre 2000