Sentenza 11 maggio 2009
Massime • 2
L'accettazione tacita di eredità, che si ha quando il chiamato all'eredità compie un atto che presuppone la sua volontà di accettare e che non avrebbe diritto di compiere se non nella qualità di erede, può essere desunta anche dal comportamento del chiamato, che abbia posto in essere una serie di atti incompatibili con la volontà di rinunciare o che siano concludenti e significativi della volontà di accettare; ne consegue che, mentre sono inidonei allo scopo gli atti di natura meramente fiscale, come la denuncia di successione, l'accettazione tacita può essere desunta dal compimento di atti che siano al contempo fiscali e civili, come la voltura catastale, che rileva non solo dal punto di vista tributario, ma anche da quello civile.
In materia di procedimento civile, in mancanza di una norma specifica sulla forma nella quale l'appellante che voglia evitare la presunzione di rinuncia ex art. 346 cod. proc. civ. deve reiterare le domande e le eccezioni non accolte in primo grado, queste possono essere riproposte in qualsiasi forma idonea ad evidenziare la volontà di riaprire la discussione e sollecitare la decisione su di esse. Tuttavia, pur se libera da forme, la riproposizione deve essere fatta in modo specifico, non essendo al riguardo sufficiente un generico richiamo alle difese svolte ed alle conclusioni prese davanti al primo giudice.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 11/05/2009, n. 10796 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10796 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MENSITIERI Alfredo - Presidente -
Dott. COLARUSSO Vincenzo - Consigliere -
Dott. MALZONE Ennio - Consigliere -
Dott. TROMBETTA Francesca - Consigliere -
Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 12020/2004 proposto da:
ON DR, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE VATICANO 4 6, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCA ROMANA NANNI, rappresentata e difesa dall'avvocato MARCUCCIO Marcello, con procura speciale rep. 58915 del 27/10/08 notaio in LECCE - Mariella COSTA;
- ricorrente -
contro
FF GI, FF IM, FF AN, FF AN NA, tutti in proprio e all'occorrenza quali aventi causa di FF GI, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA XX SETTEMBRE 1, presso lo studio dell'avvocato PESCE GIOVANNI, rappresentati e difesi dall'avvocato ATTOLINI EP A.;
- controricorrenti -
e contro
DE GIORGI ANTONIO;
- intimato -
avverso la sentenza n. 66/2004 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 19/02/2004;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 11/11/2008 dal Consigliere Dott. MARIA ROSARIA SAN GIORGIO;
udito l'Avvocato MARCUCCIO Marcello, difensore della ricorrente che ha chiesto accoglimento del ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CENICCOLA Raffaele, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. - Con atto di citazione notificato il 3 novembre 1994, NÒ EP convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Lecce l'avv. Antonio De Giorni, in qualità di curatore dell'eredità giacente di SA D'RS, e l'avv. Lucia NA PE, assumendo che il primo, con rogito notarile del 29 dicembre 1989, e previa acquisizione delle prescritte autorizzazioni, aveva venduto alla seconda una quota pari ai 28/196 dell'immobile sito in Lecce, alla Via Roberto Caracciolo n. 10, facente parte di detta eredità. Lo NÒ precisò di essere figlio di NA D'RS e di essere stato chiamato all'eredità della nonna AL ON in rappresentazione, essendo la madre premorta a quest'ultima; che OL EO, deceduta il 5 marzo 1953, con testamento pubblico, aveva lasciato al figlio SA D'RS l'usufrutto di detta abitazione, ed agli altri sette figli, o, per quelli premorti, ai loro eredi, una quota pari ad un settimo dell'intero. A seguito del decesso di SA D'RS, avvenuto il 20 maggio 1983, il pretore di Lecce aveva nominato curatore dell'eredità l'avv. De Giorgi Antonio che, erroneamente ritenendo compresa nella massa ereditaria una quota pari ai 28/196 dell'immobile in questione, l'aveva venduta, per la somma di L. un milione, alla convenuta PE, la quale si era appropriata dell'intero. Lo NÒ, ritenendo illegittima la occupazione, in quanto non sorretta da un titolo valido, chiese dichiararsi la nullità del contratto di vendita per mancanza di uno degli elementi essenziali richiesti dall'art. 1325 cod. civ., e condannare la PE al rilascio dell'immobile.
La PE, costituitasi in giudizio, dedusse che nessuno degli eredi di AL ON, ivi compreso SA D'RS, aveva mai accettato l'eredità di quest'ultima, sicché nessuno dei chiamati poteva ritenersi erede, con conseguente carenza di legittimazione dell'attore, apparendo la vicenda rispetto ai non eredi res inter alios. In via subordinata, la convenuta chiese la condanna dell'attore al pagamento della somma di L. 40 milioni, dalla stessa versata per la realizzazione di spese di ristrutturazione dell'immobile.
Nel giudizio intervennero NÒ AN, OS e EF CR, quali acquirenti della quota di 224/588 dell'immobile in questione.
Con sentenza del 15 giugno 2000, il G.O.A. presso il Tribunale di Lecce rigettò la domanda per carenza di legittimazione attiva sia dell'attore che degli interventori. Rilevò il giudicante che, avendo la convenuta contestato la qualità di erede dell'attore, l'azione doveva qualificarsi come petizione dell'eredità, e che l'attore non era legittimato a tale azione per non aver provato di avere accettato l'eredità di AL ON, ne' lo erano gli interventori per non essere eredi e per non avere dimostrato di avere acquistato la quota in questione da eredi.
La sentenza fu impugnata dai soccombenti. La PE propose appello incidentale.
2. - Con sentenza depositata il 19 febbraio 2004, la Corte d'appello di Lecce, in riforma della decisione impugnata, dichiarò inefficace nei confronti di NÒ EP, AN, OS, EF CR la vendita alla PE della quota pari ai 28/196 dell'immobile di cui si tratta, condannando quest'ultima al rilascio dello stesso. Ritenne la Corte di merito che correttamente il giudice di primo grado aveva qualificato l'azione come petizione di eredità, e che, tuttavia, aveva errato lo stesso nell'escludere la legittimazione dello NÒ ad agire in giudizio per non avere fornito la prova della sua qualità di erede, deponendo, invece, nel senso della tempestiva accettazione tacita dell'eredità da parte di tutti i chiamati la documentazione allegata al fascicolo di parte appellante (denuncia di successione e nota di trascrizione). Da tale documentazione si desumeva in via presuntiva, secondo la Corte di merito, la realizzazione di adempimenti che concretizzavano accettazione tacita dell'eredità. Pertanto, il contratto con il quale il curatore dell'eredità D'RS aveva trasferito alla PE la quota indivisa pari ai 28/196 dell'immobile in questione, caduto nell'eredità di AL ON ma mai in proprietà del D'RS, non poteva spiegare effetti in favore della stessa PE, trattandosi di vendita di cosa altrui, che spiega effetti obbligatori solo tra i contraenti.
Quanto alle domande della PE, non essendo state le stesse specificamente riproposte nel giudizio di appello, dovevano ritenersi rinunciate.
3. - Per la cassazione di tale sentenza ricorre NA PE sulla base di tre motivi, illustrati anche da successiva memoria. Resistono con controricorso NÒ EP, AN, OS, EF CR.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Con il primo motivo di ricorso, si deduce "violazione e falsa applicazione dei principi e delle regole in tema di individuazione dell'oggetto della domanda e della sua causa petendi nonché in tema di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e di individuazione dell'interesse richiesto ai fini della proposizione della domanda Violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. e dell'art. 100 c.p.c. - Erronea e comunque incongrua motivazione in ordine al punto decisivo della controversia attinente l'oggetto della domanda e la sua causa petendi". La ricorrente contesta la qualificazione di petitio hereditatis data alla domanda degli NÒ dal giudice di appello nonostante la precisazione da parte degli stessi appellanti che essi avevano inteso proporre una azione generale di nullità in relazione alla rilevata nullità del contratto intercorso tra il curatore della eredità giacente e l'avv. PE per inesistenza dell'oggetto: sicché, la Corte di merito si sarebbe dovuta limitare a pronunciare in ordine a tale asserita nullità ed in ordine alla sussistenza dell'interesse ad agire richiesto dall'art. 100 cod. proc. civ., attesa la contestazione esplicitamente formulata dalla appellata. Sotto il primo profilo, la risposta del giudice non avrebbe potuto essere che negativa, poiché la mancata appartenenza al venditore del bene oggetto della vendita non è ragione di nullità della stessa, che può anche riguardare cosa altrui. In ordine alla sussistenza dell'interesse ad agire, questa avrebbe dovuto essere negata nel caso in esame, in cui la prova dell'interesse alla pronuncia, che sarebbe potuto discendere solo dall'essere l'istante erede della ON, avrebbe potuto essere fornita solo attraverso la accettazione della eredità, con conseguente acquisizione della qualità di erede: ciò che era mancato.
2.1. - Il motivo è infondato.
2.2. - Il giudice ha il potere - dovere di qualificare giuridicamente l'azione e di attribuire al rapporto dedotto in giudizio un nomen juris diverso da quello indicato dalle parti, purché non sostituisca la domanda proposta con una diversa, modificandone i fatti costitutivi o fondandosi su una realtà fattuale non dedotta e allegata in giudizio tra le parti. Nell'indagine diretta all'individuazione del contenuto e della portata delle domande sottoposte alla sua cognizione, il giudice non è tenuto ad uniformarsi al tenore meramente letterale degli atti nei quali le domande medesime risultino contenute, dovendo, per converso, aver riguardo al contenuto sostanziale della pretesa fatta valere, siccome desumibile dalla natura delle vicende dedotte e rappresentate dalla parte istante (v. Cass., sent. n. 19331 del 2007). 2.3. - Ciò posto in via generale, nella specie è da escludere alcuna violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, essendosi trattato solo di qualificazione della domanda operata dal giudice (tra l'altro, da quello di primo grado prima che dalla Corte territoriale), senza mutamento del petitum, consistente, in sostanza, nella restituzione della quota di proprietà del bene in questione venduta dall'avv. PE. Quanto al preteso difetto di legittimazione in capo a EP NÒ, dedotto dalla attuale ricorrente per non avere lo stesso accettato l'eredità della nonna, la Corte salentina ha diffusamente motivato il proprio convincimento in ordine all'avvenuta tempestiva accettazione tacita dell'eredità da parte di tutti i chiamati: convincimento tratto dalla documentazione prodotta in giudizio, ed, in particolare, dalla nota di trascrizione, in danno della eredità di ON AL, richiesta a favore di costoro, in cui si fa riferimento al certificato rilasciato dall'Ufficio del Registro dal quale risulta che nella denuncia di successione della ON M. era stato dichiarato, tra gli altri, l'immobile di Via Roberto Caracciolo n. 10 in Lecce;
nonché dal certificato datato 13 luglio 1956, intitolato "Conservazione del Nuovo Catasto dei terreni della Provincia di Lecce - Ufficio di Lecce", documento nel quale il Procuratore del Registro dell'epoca certifica che nella denuncia di successione di AL ON è compreso il predetto immobile, che è stato devoluto ai chiamati all'eredità.
2.4. - Al riguardo, va richiamato, e ribadito, l'orientamento espresso da questa Corte, secondo il quale l'accettazione tacita di eredità, che si ha quando il chiamato compie un atto che presuppone la sua volontà di accettare e che non avrebbe diritto di compiere se non nella qualità di erede, può essere desunta anche dal comportamento del chiamato, che abbia posto in essere una serie di atti incompatibili con la volontà di rinunciare o siano concludenti e significativi della volontà di accettare. E, se gli atti di natura meramente fiscale, come la denuncia di successione, sono di per sè soli inidonei a comprovare l'accettazione tacita dell'eredità, questa può essere desunta dal comportamento complessivo del chiamato all'eredità che ponga in essere anche atti che siano al contempo fiscali e civili, come la voltura catastale, che rileva non solo dal punto di vista tributario ma anche dal punto civile per l'accertamento, legale o semplicemente materiale, della proprietà immobiliare e dei relativi passaggi (v. Cass., sentt. n. 4783 del 2007, n. 5226 del 2002, n. 7075 del 1999). Deve, pertanto, concludersi che il convincimento del giudice di secondo grado circa la configurabilità, nella specie, di una accettazione tacita dell'eredità risulta non illogico ne' affetto da vizi giuridici.
3. - Le suesposte argomentazioni danno, altresì, conto della infondatezza della seconda censura. Con essa, si lamenta "violazione e falsa applicazione dei principi in materia di accettazione tacita dell'eredità e di individuazione dell'acquisto della qualità di erede - In particolare: violazione e falsa applicazione dell'art. 416 cod. civ. - Del tutto omessa e comunque assolutamente insufficiente motivazione in ordine al punto della controversia concernente gli elementi di valutazione delle circostanze, già esaminati in termini negativi dal primo giudice, integranti dati di valutazione utili ai fini dell'accertamento di una manifestazione tacita di accettazione dell'eredità". Sostanzialmente, con la descritta doglianza, si contesta la ricostruzione operata dalla Corte di merito, che ha ravvisato nei citati documenti - con apprezzamento, come si è dianzi chiarito, non censurabile sul piano logico-giuridico - elementi idonei a suffragare la accettazione tacita dell'eredità di cui si tratta.
4. - Con la terza censura, si denuncia "violazione e falsa applicazione dei principi e delle regole in materia di appello incidentale condizionato - Violazione, in particolare, dell'art. 346 c.p.c.. - Del tutto omessa e comunque assolutamente insufficiente motivazione in ordine al punto della controversia attinente l'appello incidentale proposto con il richiamo della domanda riconvenzionale condizionata proposta in via del tutto subordinata in primo grado. Si lamenta il mancato accoglimento dell'appello incidentale, con il quale la attuale ricorrente aveva riprodotto la domanda riconvenzionale, sollevata nel giudizio di primo grado solo in via subordinata, relativa alla condanna dell'attore al rimborso delle spese da lei sostenute e dalle migliorie apportate al bene acquistato. Si sottopone a critica, in particolare, il richiamo, operato dalla Corte d'appello, alla necessità che la richiesta sia corredata di motivi specifici di impugnazione. Ritiene la ricorrente che all'appellato, a differenza che all'appellante, non potrebbe richiedersi una puntuale contestazione degli argomenti proposti dalla pronuncia impugnata, ma solo una inequivoca manifestazione della volontà di riproporre in appello le domande o eccezioni nelle quali intenda insistere. Ciò in quanto, nei confronti di una sentenza che, respingendo la domanda principale dell'attore, ha assorbito e reso inutile qualsiasi statuizione in ordine alla domanda riconvenzionale subordinata del convenuto, dovrebbe escludersi che possano essere proposti motivi di impugnazione distinti dalle ragioni a suo tempo proposte a sostegno della domanda riconvenzionale. 5.1. - Anche tale motivo è infondato.
5.2. - il Collegio intende, al riguardo, ribadire l'orientamento già espresso dalla giurisprudenza di legittimità, alla stregua del quale, in materia di procedimento civile, in mancanza di una norma specifica sulla forma nella quale l'appellante che voglia evitare la presunzione di rinuncia ex art. 346 cod. proc. civ., deve reiterare le domande e le eccezioni non accolte in primo grado, queste possono essere riproposte in qualsiasi forma idonea ad evidenziare la volontà di riaprire la discussione e sollecitare la decisione su di esse. Tuttavia, pur se libera da forme, la riproposizione deve essere fatta in modo specifico, non essendo al riguardo sufficiente un generico richiamo alle difese svolte ed alle conclusioni prese davanti al primo giudice (v. Cass., sentt. n. 830 del 2006, n. 9878 del 2005, n. 16360 del 2004). 6. - Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato. Le spese, che vengono liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza e vanno poste, pertanto, a carico della ricorrente.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in complessivi Euro 1500,00, di cui Euro 1400,00 per onorari.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 11 novembre 2008. Depositato in Cancelleria il 11 maggio 2009