Sentenza 1 febbraio 2006
Massime • 1
In tema di restituzione nel termine per impugnare una sentenza contumaciale, qualora la pronuncia giudiziale sia anteriore all'entrata in vigore delle modifiche normative introdotte dal D.L. 21 febbraio 2005 n. 17, conv. in L. 22 aprile 2005 n. 60, ma l'effettiva conoscenza venga conseguita successivamente, il termine di trenta giorni per la presentazione della richiesta decorre da quando l'imputato ha avuto effettiva conoscenza del provvedimento. (Fattispecie in cui l'imputato giudicato in contumacia in epoca anteriore all'entrata in vigore della nuova disciplina legislativa aveva appreso la notizia della sentenza di condanna soltanto in epoca successiva con la notifica dell'ordine di esecuzione, eseguita a mani dell'interessato, detenuto per altro).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 01/02/2006, n. 18466 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18466 |
| Data del deposito : | 1 febbraio 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SOSSI Mario - Presidente - del 01/02/2006
Dott. CHIEFFI Severo - Consigliere - SENTENZA
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Consigliere - N. 359
Dott. RIGGIO Gianfranco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VANCHERI Angelo - Consigliere - N. 026449/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) IO GI, N. IL 11/07/1945;
avverso ORDINANZA del 02/05/2005 CORTE APPELLO di MILANO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. BARDOVAGNI PAOLO;
lette le conclusioni del P.G. Dr. Geraci Vincenzo (conformi). OSSERVA
Con l'ordinanza in epigrafe la Corte d'Appello di Milano ha respinto l'istanza di restituzione nel termine per impugnare la sentenza 12.2.1992 del Tribunale di Monza, avanzata da IO GI, ritenendola tardiva perché "presentata in carcere il 2.4.2005, cioè oltre il trentesimo giorno dalla pubblicazione del D.L. n. 17 del 2005". Ricorre per Cassazione il difensore, denunciando erronea applicazione dell'art. 175 c.p.p. - come modificato dal D.L. 21 febbraio 2005, n. 17 e poi dalla Legge Conversione 22 aprile 2005, n. 60 - che assegna all'imputato giudicato in contumacia, il quale richieda la restituzione nel termine per impugnare e non si sia sottratto volontariamente al giudizio avendone reale conoscenza, un tempo di trenta giorni dalla effettiva notizia della decisione;
notizia nel caso di specie appresa soltanto con la notifica dell'ordine di esecuzione, eseguita il 21.3.2005 a mani dell'interessato, detenuto per altro.
Il ricorso è fondato. La nuova disciplina dell'art. 175 c.p.p., introdotta dal D.L. n. 17 del 2005 e dalla Legge Conversione, opera in ogni caso in cui, nonostante l'osservanza degli adempimenti previsti dal rito contumaciale, si verifichi di fatto una (non preordinata) ignoranza del provvedimento giurisdizionale;
in coerenza con tale funzione di garanzia è fissato, ai fini dell'utile presentazione della richiesta di restituzione, un termine di trenta giorni decorrente "da quello in cui l'imputato ha avuto effettiva conoscenza del provvedimento" (comma 2 bis).
Non vi è dubbio che - alla stregua della "ratio" e del letterale tenore della norma - questa si applichi anche nei casi come quello in esame, in cui la condanna contumaciale sia anteriore all'innovazione legislativa, ma l'effettiva conoscenza venga conseguita successivamente. Il giudice "a quo", facendo invece decorrere dalla data di entrata in vigore del D.L. n. 17 del 2005 il termine per proporre la richiesta, indipendentemente dalla verifica del momento dell'effettiva conoscenza del provvedimento pregresso, introduce un limite non previsto dalla legge e non coerente con lo scopo da questa perseguito. L'ordinanza impugnata va perciò annullata, con rinvio per nuovo esame nell'osservanza del principio secondo cui il termine previsto dall'art. 175 c.p.p., comma 2 bis, decorre dal giorno di effettiva conoscenza del provvedimento, anche se emesso prima della modifica legislativa.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Prima Penale, annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame alla Corte d'Appello di Milano.
Così deciso in Roma, il 1 febbraio 2006.
Depositato in Cancelleria il 25 maggio 2006