Sentenza 20 gennaio 2016
Massime • 1
Qualora nel dispositivo della sentenza di patteggiamento il giudice abbia omesso di concedere il beneficio della sospensione condizionale, cui era subordinata l'efficacia dell'accordo, la Corte di cassazione può ovviare a tale omissione disponendo, ai sensi dell'art. 620, lett. l), cod. proc. pen., direttamente l'integrazione sul punto della sentenza impugnata (In motivazione la Corte ha precisato che, in tal caso, non sussiste una contraddittorietà della decisione né un'incertezza sulla volontà chiaramente espressa dal giudicante con l'accoglimento della richiesta).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 20/01/2016, n. 6418 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6418 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2016 |
Testo completo
M 18 6 4 1 8/ 1 6 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Sent. n. sez. 96 Composta da: CC-20/01/2016 Vincenzo Rotundo - Presidente - R.G.N. 32841/2015 - Relatore - NN RU Angelo Costanzo Angelo Capozzi Laura Scalia ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da 1. OM FR, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 08/07/2014 del Tribunale di Bari visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal componente NN RU;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Piero Gaeta, che ha concluso per l'annullamento del provvedimento impugnato senza rinvio, limitatamente all'omessa concessione della sospensione condizionale della pena, con concessione del beneficio stesso;
RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Bari, con sentenza del 08/07/2014, ha applicato nei confronti di OM FR la pena di mesi otto di reclusione in relazione all'imputazione di cui all'art. 316 cod. pen., accogliendo la concorde richiesta delle parti in tal senso. A 2. Ha proposto ricorso l'interessato personalmente, il quale lamenta la mancata concessione della sospensione condizionale della pena, che pure era parte integrante dell'accordo tra le parti, beneficio che risulta riconosciuto nella motivazione contestuale della sentenza, non riportata nel dispositivo, e sollecita a tal fine l'annullamento con rinvio della pronuncia impugnata sul punto. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato, nei termini di seguito precisati.
2. Risulta pacificamente dagli atti che l'accordo proposto prevedeva la subordinazione della sua efficacia alla concessione della sospensione condizionale della pena, e su tale istanza il giudice ha deciso con motivazione contestuale, accogliendo la richiesta nei termini proposti in motivazione, ed omettendo l'indicazione della concessione del beneficio riconosciuto nel dispositivo. Nella situazione descritta deve escludersi, in linea con quanto già ritenuto con precedenti pronunce di questa Corte (Sez. 6, n. 2695 del 13/07/1999, Pm in proc Fezga S. ed altro, Rv. 214186; Sez. 3, n. 40542 del 18/06/2014, Scafuro, Rv. 260653), sia pure formulate nell'ambito di giudizi ordinari, che possa ritenersi prevalente il contenuto del dispositivo, poiché la parte volitiva dell'atto formato contestualmente non può che ricondursi nella sua interezza al suo contenuto. Per contro per la natura del provvedimento, emesso nel corso del giudizio definito con accordo delle parti, ove l'alternativa che si poneva al giudicante era accogliere o respingere l'accordo così come formulato, deve concludersi per la sicura espressione della prima volontà, posto che la seconda si sarebbe manifestata attraverso provvedimenti diversi dalla sentenza, considerazione che porta ad escludere la possibilità di ritenere del tutto contraddittoria, e conseguentemente non distinguibile nei suoi termini effettivi, la decisione del giudicante, condizione che, ove sussistente, avrebbe dovuto condurre all'annullamento con rinvio della pronuncia impugnata, per nuova valutazione. La richiesta di annullamento dell'intero provvedimento non viene formulata neppure dal ricorrente, che si limita a sollecitare l'annullamento con rinvio della pronuncia, limitatamente all'omessa disposizione inerente alla sospensione condizionale della pena;
tale istanza non può trovare accoglimento, all'atto in cui priverebbe la determinazione del giudicante di un elemento essenziale, posto che, stante la natura circoscritta del giudizio, che può condurre all'accoglimento o al rigetto della richiesta nella sua integralità, la valutazione discrezionale ed autonoma su una parte di esso non è profilabile.
3. Alla luce delle considerazioni esposte, deve pronunciarsi l'annullamento della sentenza impugnata, limitatamente alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena;
per contro, trattandosi di una valutazione vincolata, che risulta già chiaramente espressa dal giudicante, sia per l'avvenuta definizione del giudizio a pena concordata, che per l'intervenuto riconoscimento del beneficio nel corpo della motivazione, redatto contestualmente al dispositivo, tale annullamento può disporsi senza rinvio. 2 Cassazione sezione VI, rg. 32841/2015 In applicazione dell'art. 620 lett. 1) cod. proc. pen., si deve conseguentemente accertare il già intervenuto riconoscimento della pena sospesa, di cui è stata solo omessa l'indicazione nel dispositivo della sentenza impugnata, e sulla cui concessione da parte del giudice competente non risultano presenti incertezze nel provvedimento oggetto di impugnazione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente alla sospensione condizionale della pena, che riconosce. Così deciso il 20/01/2016 Il Consigliere estensore Il Presidente NN RU Vincenzo Rotundo fundirell Viners RetrondsУменю DEPOSITATO IN CANCELLERIA 17 FEB 2016 IL MADI IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Dott.ssa Silvana DI PUCCHIO : 3 Cassazione sezione VI, rg. 32841/2015