Sentenza 4 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 04/03/2003, n. 3174 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3174 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2003 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA 0 3 4 7 4 20 3 NOME DEL POPOLO TALIANO TE UPREM. CAS ZLONE LA C Oggetto Opposizione agli SEZIONE TERZA CIVILE atti esecutivi Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 1520/00 Dott. Vito GIUSTINIANI Presidente Dott. Luigi Francesco DI NANNI Rel. Consigliere Consigliere - Cron.7290 Dott. Italo PURCARO Rep. 877 Dott. Fabio MAZZA Consigliere Ud. 06/12/02 Dott. Francesco TRIFONE Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AR MP, elettivamente domiciliato in ROMA VIA M FASCETTI 58, presso lo studio dell'avvocato NICOLA NUCARO, difeso dall'avvocato RAFFAELE NOTTE, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
SE IA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA A GENOVESI 3, presso 10 studio dell'avvocato EUGENIO MERLINO, che la difende, giusta delega in atti;
controricorrente 2002 avverso la sentenza n. 134/99 del Tribunale di 2465 VIGEVANO, emessa il 06/10/99 e depositata il 07/10/99 1 (R.G. 2226/98); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/12/02 dal Consigliere Dott. Luigi Francesco DI NANNI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MACCARONE che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. IA RA, con atto di precetto del 17 aprile 1998, ha intimato a PA RÉ il pagamento della somma di oltre lire 29 milioni, portata da sen- tenza di condanna del tribunale di Vigevano del 5 lu- glio 1994. 2. IA RÉ ha proposto opposizione contro l'atto di precetto davanti al pretore di Vigevano, de- ducendo che, nella sentenza fatta valere come titolo esecutivo, era state corretto l'errore materiale del- l'indicazione della RA con il nome di AN, anzi- ché con quello esatto di IA, e che la correzione era stata chiesta e fatta prima del passaggio in giudi- cato della decisione contenente l'errore. Nella tesi dell'opponente la violazione di questo principio poteva essere fatta valere mediante opposizione agli atti ese- cutivi proposta contro l'atto di precetto.
3. L'opposizione è stata rigettata dal pretore con 2 sentenza del 7 ottobre 1999. Il pretore ha ritenuto: che "l'effettuazione della correzione da parte del Giudice a quo in pendenza del giudizio di gravame rappresenta un'anomalia processua- le"; che questa era stata sanata, perché non era stata proposta impugnazione contro il provvedimento di corre- zione di correzione dell'errore materiale.
4. Per la cassazione della sentenza IA RÉ ha proposto ricorso. Resiste con controricorso IA RA. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Il ricorso è rigettato in base alle considera- zioni di seguito esposte.
2. Con l'unico motivo del ricorso il RÉ sostiene che, poiché l'impugnazione contro il provvedimento di correzione di errore materiale riguarda le parti cor- rette del provvedimento, dalla mancata impugnazione di esso, il pretore non avrebbe potuto ricavare la preclu- sione a far valere successivamente il vizio in cui era incorso il giudice della correzione, ma avrebbe dovuto rilevare che la violazione del procedimento sulla cor- rezione dell'errore materiale si risolveva in una irre- golarità formale del titolo esecutivo, per far valere la quale il rimedio consentito è quello dell'opposizio- ne agli atti esecutivi. 3 D'altra parte, secondo il ricorrente, la natura am- ministrativa del provvedimento di correzione dell'erro- re materiale escludeva la formazione del giudicato sul- la irregolarità del procedimento di correzione ed impo- neva al cancelliere di apporre la formula esecutiva sul titolo esecutivo formatosi irregolarmente: censura di violazione e falsa applicazione degli artt. 617, 618, 287, 288, 474, 475 cod. proc. civ. e art. 153 disp. att. di detto codice.
3. IA RÉ, in punto di fatto, ha denunciato la irregolarità formale del titolo esecutivo posto a base del precetto, deducendo che l'indicazione della creditrice IA RA, in esso contenuta, era frut- to della correzione della sentenza costituente titolo esecutivo. In punto di diritto ha sostenuto che l'erra- to procedimento di correzione dell'errore materiale contenuto nella sentenza si risolveva in un vizio for- male del titolo esecutivo, denunciabile con l'opposi- zione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 cod. proc. civ. La tesi non è fondata.
4. Il procedimento di correzione di errori materia- li è disciplinato dall'art. 288 cod. proc. civ. La funzione del procedimento è di eliminare un er- rore che non incide sul contenuto sostanziale della de- cisione;
essa rappresenta, piuttosto, un difetto di corrispondenza tra il contenuto "ideale" della sentenza e la sua materiale rappresentazione attraverso 10 scritto, emergente immediatamente dalla lettura del provvedimento, in questo senso, da ultimo, Cass. 7 giu- gno 2000, n. 7712. Per questa ragione, il procedimento non costituisce un nuovo giudizio o una nuova fase processuale rispetto a quella in cui il provvedimento da correggere è stato emanato. Si tratta, in altre parole, di un incidente del medesimo giudizio, volto, ad eliminare i difetti di esteriorizzazione grafica della volontà del giudice. In definitiva si tratta di un rimedio interno al procedi- mento in cui si è formato il provvedimento soggetto a correzione. Per questa ragione, il provvedimento di correzione può essere impugnato, relativamente alle parti corret- te, con i mezzi previsti per le decisioni che incorpo- rano la correzione.
5. L'opposizione agli atti esecutivi è volta, inve- a consentire il controllo degli atti del processo ce, esecutivo in funzione di prevenire e correggere gli er- rori del procedimento che dovrà concludersi con la rea- lizzazione coattiva del diritto del creditore istante. Si tratta, in altre parole, di un rimedio interno al 5 procedimento di esecuzione forzata. Questa caratteristica ha consentito alla dottrina the edi giurisprudenza di questa Corte di affermare il prin- cipio secondo il quale, nei casi di titolo esecutivo di formazione giudiziale, l'opponente non può far valere motivi di doglianza contro il provvedimento che sarà utilizzato come titolo esecutivo, che avrebbe potuto far valere nella fase di formazione del provvedimento poi utilizzato come titolo.
6. Applicando e coordinando i principi ora esposti, si ricava che il RÉ non può utilizzare l'errata pro- cedura di correzione dell'errore materiale contenuto nella sentenza del tribunale di Vigevano, perché quel- l'errata procedura poteva e doveva essere denunciata mediante appello, come si ricava dall'ultimo comma del citato art. 288. Ciò non poteva fare, non tanto perché, come mostra di ritenere il pretore, si era formato il giudicato sul punto, quanto per la separazione che è posta tra pro- esecutivo quanto aglicesso di cognizione e processo errori che in ciascuno di essi si siano verificati. S'intende dire che la funzione del processo esecu- tivo, di realizzare la pretesa insoddisfatta nella for- ma più celere possibile, non consente la riproduzione in esso di questioni che la parte interessata avrebbe 6 potuto sollevare nella sede opportuna del processo di cognizione.
7. Le spese di questo giudizio sono poste a carico del ricorrente, in base alla regola della soccombenza.
P. q. m.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorren- te al rimborso delle spese di questo giudizio, che li- quida in € 100,00, oltre onorari liquidati in € 600,00. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del- la terza sezione civile della Corte di cassazione, il 6 di dicembre 2002. Luigi Francesco Di Nanni, Est. کالا may Il Presidente IL CANCELLIERE CI Dott.ssa Maria Alelio Depositata in Cancelleria Boggi.
4.03.07 BIL CANCED ERL Dott.ssa Mari