Sentenza 20 luglio 2016
Massime • 1
E manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 D.L. 23 dicembre 2013 n. 146, così come modificato dalla legge 21 febbraio 2014, n.10, in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost., nella parte in cui esclude i condannati per i reati di cui all'art. 4-bis ord. pen. dalla disciplina di maggiore favore in tema di entità della detrazione di pena per semestre ai fini della liberazione anticipata stabilita, in via generale, per gli altri condannati, in quanto la disposizione censurata ha introdotto un regime speciale che, nell'estendere la misura di un beneficio penitenziario già applicabile a tutti i soggetti in espiazione di pena, può essere legittimamente sottoposto dal legislatore a limitazioni giustificate dalla connotazione di maggiore pericolosità dei suddetti reati.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 20/07/2016, n. 2780 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2780 |
| Data del deposito : | 20 luglio 2016 |
Testo completo
0278 0-1 7 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE CAMERA DI CONSIGLIO DEL 20/07/2016 Composta da: Sent. n. sez. 2588/2016 MARIASTEFANIA DI TOMASSI -Presidente - REGISTRO GENERALE ANGELA TARDIO N.43124/2015 ALDO CAVALLO Rel. Consigliere - ROSA ANNA SARACENO ALESSANDRO CENTONZE ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: OT LA nato il [...] a [...] avverso l'ordinanza del 04/03/2015 del TRIB. SORVEGLIANZA di ANCONA sentita la relazione svolta dal Consigliere ROSA ANNA SARACENO;
lette/sentite le conclusioni del PG Udit i difensor Avv.; Lette conclusioni del Procuratore generale, dr. Mario Pinelli, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza resa in data 10 settembre 2014 il Magistrato di sorveglianza di Ancona accordava al detenuto LI LA la liberazione anticipata nella misura di quarantacinque giorni in riferimento ai semestri di espiazione di pena detentiva 18 maggio 2010- 18 maggio 2014; respingeva la domanda in riferimento alla liberazione anticipata speciale, essendo l'istante in espiazione di condanna ad anni nove di reclusione per il delitto di cui all'art. 416 bis cod. pen.. 1.1 Il Tribunale di sorveglianza di Ancona, con ordinanza in data 4 marzo 2015, rigettava il reclamo proposto dall'interessato sul rilievo della manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale della norma della legge di conversione che escludeva dal beneficio i condannati per reati ostativi, in quanto riconducibile a legittimo esercizio di discrezionalità legislativa;
negando la possibilità di riconoscere effetti ultrattivi alla norma di un decreto legge caducata ex tunc dalla sua mancata conversione;
stimando erronea la tesi, pure propugnata dal reclamante, secondo la quale l'esclusione dei condannati per i delitti indicati dall'art. 4 bis ord. pen. opera, in base al tenore della norma, solamente per la liberazione anticipata speciale da concedersi per i periodi successivi all'entrata in vigore della nuova disciplina, non con riferimento ai periodi pregressi a far data dal 1 gennaio 2010, non essendo detta esclusione ripetuta ne' espressamente richiamata dall'art. 4, comma 2. 2. Propone ricorso per cassazione l'interessato, a mezzo del difensore, e denunzia vizi di motivazione, inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 4 D. L. n. 146 del 2013, come convertito, reiterando la questione di legittimità costituzionale e deducendo, anche in considerazione della ratio e della finalità dell'istituto, non solo deflativa, ma anche compensativa delle condizioni di restrizione censurate da Strasburgo, la natura irragionevole e discriminatoria della norma che, a parità di condizioni di meritevolezza (la prova di partecipazione all'opera di rieducazione) e di analoghe condizioni inumane e degradanti di vita carceraria, esclude in modo assoluto l'applicazione della disciplina ai condannati per reati ostativi, così valorizzando un mero elemento autoriale, in violazione dei principi di uguaglianza e di rieducazione della pena;
osservando che la sua domanda era stata proposta quando ancora non era intervenuta la legge di conversione che aveva introdotto l'esclusione per i condannati per taluni dei reati elencati nell'art.
4-bis ord. pen.; che, 1 diversamente da quanto affermato dal Tribunale, andava fatta applicazione della legge vigente al momento della domanda;
che la modifica in sede di conversione non poteva produrre modifiche retroattive, dovendosi invece avere riguardo ai risultati già raggiunti dal condannato e che vi era dimostrazione della sua meritevolezza. CONSIDERATO IN DIRITTO Rileva il Collegio che il ricorso appare quantomeno infondato.
1. Procedendo secondo un ordine logico alla disamina delle questioni agitate nel ricorso che ripropongono doglianze già disattese dall'ordinanza impugnata, articolata e puntuale nella sua motivazione, va rilevato che, come noto, l'art. 4 del d.l. 23 dicembre 2013, n. 146, nella sua formulazione originaria, prevedeva che la speciale detrazione di pena per il periodo di 75 giorni, ivi prevista, si applicasse anche ai condannati per taluno dei delitti indicati nell'articolo 4-bis L. 26 luglio 1975, n. 354 a condizione che avessero dato prova, nel periodo di detenzione, «di un concreto recupero sociale, desumibile da comportamenti rivelatori del positivo evolversi della personalità». A seguito delle modifiche recate dalla legge di conversione 21 febbraio 2014, n. 10, in vigore dal 22 febbraio 2014, l'art. 4, comma 1, esclude dal beneficio i condannati per detti delitti.
1.1 L'esclusione dal maggiore beneficio opera sia per la liberazione anticipata speciale da concedersi per i periodi successivi all'entrata in vigore della nuova disciplina sia con riferimento ai periodi pregressi a far data dal 10 gennaio 2010, cui fa riferimento il comma 2, in quanto che la ridetta esclusione, ancorché non espressamente ripetuta in detto comma, appare implicitamente richiamata, oltre che per l'espressa intenzione in tal senso manifestata dal legislatore nei lavori parlamentari, anche e soprattutto per la concatenazione della formulazione legislativa e per insuperabili esigenze di tenuta sistematica della disciplina. Al riguardo non può che farsi rinvio alle chiare argomentazioni di Sez. 1, n. 3130 del 19/12/2014, dep. 2015, Moretti, Rv. 262061, cui il Collegio si uniforma con convinta adesione, qui riaffermandole: «La formulazione del testo normativo, a seguito degli emendamenti apportati con la legge di conversione, non può dirsi felice, e potrebbe forse astrattamente prestarsi ad interpretazioni disomogenee (...) nonostante le univoche contrarie proclamazioni dell'intento del legislatore, dichiaratamente volto, senza eccezioni temporali, ad escludere dal novero dei soggetti che possono godere della misura speciale i condannati per i reati di cui all'art. 4 bis. Sembra però più corretto, sia sotto il profilo formale sia in considerazione della tenuta sistematica della disciplina, che i vari commi che 2 compongono l'art. 4 siano letti congiuntamente, in modo che tra loro si integrino e logicamente si chiariscano. (...) Se (...) si pone mente al principio guida di redazione dei testi normativi, secondo cui di regola l'unità base dell'atto normativo è l'articolo e i commi hanno autonomia concettuale nei limiti del criterio della progressione logica degli argomenti trattati, deve riconoscersi che, secondo ragionevolezza, i primi tre commi del cit. decreto, art. 4 si saldano tra loro e si prestano a comporre un sistema unitario che riconosce ai condannati per reati diversi da quelli indicati dall'art.
4-bis una ulteriore riduzione di pena, a titolo di liberazione anticipata e secondo i criteri dell'art. 54 ord. pen., per tutti i semestri di pena detentiva scontata (in carcere) comprendenti i periodi che vanno dal 1 gennaio 2010 al 24 dicembre 2015. Non può ammettersi perciò che il comma 2 riacquisti autonomia al solo fine di estendere ai condannati per delitti indicati nell'art. 4 bis l'applicazione retroattiva di un beneficio all'epoca non previsto e di cui non possono godere a regime. In altri termini, la tesi dell'inesistenza di una disposizione di esclusione per il passato sembra in contrasto non solo con l'intenzione del legislatore, ma con la stessa obiettiva intentio legis enucleabile dalla lettura coordinata del testo normativo, altrimenti del tutto lacunoso e irragionevole».
2. Neppure può ritenersi che le modifiche apportate alla disciplina della liberazione anticipata speciale in sede di conversione non s'applichino al condannato che aveva fatto istanza prima di detta conversione. La relativa questione è stata correttamente risolta dal Tribunale che si è allineato alla linea interpretativa propugnata dalla giurisprudenza di questa Corte ( Sez. 1, n. 34073 del 27/06/2014, Panno, riv. 260848 e Sez. 1, n. 3130 del 19/12/2014 (dep. 2015), Moretti, rv. 262061).
2.1 Le norme in materia di benefici penitenziari non sono norme "processuali" ma neppure costituiscono norme incriminatrici, cui si applicano gli artt. 25 Cost. e 2 cod. pen., trattandosi di disposizioni sostanziali che incidono sulla durata e/o sulle modalità di esecuzione della pena, ma che non costituiscono norme penali in senso stretto ai fini delle disposizioni richiamate. Giova ribadire, in ogni caso, che l'evocazione dei principi regolanti il fenomeno della successione di leggi penali o sostanziali nel tempo non può attagliarsi al caso in esame che concerne la sorte delle disposizioni di un decreto-legge non recepite nella legge di conversione e che trae regola direttamente dall'art. 77 Cost., il quale, al terzo comma, dispone che «I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti», regolazione legislativa che non risulta effettuata.
2.2 L'efficacia del decreto-legge non convertito ( v. Corte cost. n. 51 del 1985) che può farsi salva è, pertanto, limitata agli atti ed ai "rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti", ossia ai c.d. "fatti concomitanti", per tali dovendosi intendere i comportamenti cui si riferisce la pretesa, ma certamente non può essere estesa "sino al riconoscimento di un diritto o di una aspettativa per comportamenti o situazioni precedenti solo perché la relativa domanda era ancora sub iudice al momento della conversione del decreto" (cfr. sentenza Moretti citata). Ne consegue che la norma contenuta in un decreto legge non convertito non ha attitudine ad inserirsi in un fenomeno successorio, per il quale vale il principio di irretroattività delle disposizioni di sfavore o della operatività della norma penale più favorevole relativamente ai "fatti pregressi"; a maggior ragione nella materia in esame (cui non s'applicano le disposizioni dell'art. 2 cod. pen., dell'art. 25 Cost. e neppure quelle dell'art. 7 CEDU, come espressamente affermato da Corte EDU, sent. Grande Camera del 21.10.2013, Del Rio Prada
contro
Spagna, ric. n. 42750/09, citata dal ricorrente) deve negarsi vigore ultrattivo alla disposizione del decreto-legge, non recepita dalla legge di conversione, che collega un effetto favorevole a "pregressi" comportamenti di adesione al trattamento.
3. Manifestamente infondata è, infine, la rinnovata questione di legittimità costituzionale. La norma introdotta in sede di conversione del D.L. n. 146 del 2013, che si risolve nel differenziare la misura del beneficio premiale, derivante dalla partecipazione all'opera di rieducazione, concedibile ai detenuti in espiazione pena per reati di cui all'art.
4-bis ord. pen. rispetto alla platea generale dei condannati, escludendo i primi dalla possibilità di fruire della maggiorazione a 75 giorni del periodo ordinario di 45 giorni di liberazione anticipata fruibile dalla generalità dei detenuti- inclusi i condannati per reati ostativi-, non viola i parametri costituzionali di riferimento indicati dal ricorrente, così che l'ordinanza gravata, anche sul punto, si rivela corretta.
3.1 Come emerge dalla dichiarata natura temporanea della norma contenuta nel primo comma dell'art. 4 del D.L. n. 146 del 2013, quale risultante dalla legge di conversione, che limita a un periodo di due anni dalla sua entrata in vigore la riconoscibilità della maggiore detrazione rispetto a quella prevista per il regime ordinario, la scelta legislativa di concedere in misura più ampia e per un delimitato arco temporale il beneficio premiale, appare prevalentemente ispirata pur non negandosi anche il perseguimento di finalità rieducative del condannato ( v. Corte cost. n. 32 del 2016)-, all'esigenza di deflazione della popolazione carceraria, espressamente enunciata, peraltro, sia nel preambolo del 4 D.L. n. 146 del 2013, il quale indica l'obiettivo di "ridurre con effetti immediati il sovraffollamento carcerario" quale primaria esigenza dai caratteri di straordinaria necessità ed urgenza, cui si è inteso far fronte attraverso "misure straordinarie e temporanee" in tema di liberazione anticipata;
sia nella relazione al disegno di legge di conversione. Nel contesto di tale dichiarata opzione normativa, non sono prospettabili dubbi di legittimità costituzionale con riguardo all'esclusione dell'applicazione della disciplina di maggior favore ai detenuti in espiazione pena per un reato ostativo ex art.
4-bis ord. pen.. La norma che il ricorrente censura ha introdotto, infatti, una disciplina - per definizione espressa del legislatore- "speciale" che estende la misura di un beneficio penitenziario, già previsto e applicabile in via generale, ad una platea più ristretta di detenuti, escludendo i condannati per i titoli di reato più gravi e che destano particolare allarme sociale, previsti dall'art.
4-bis. Proprio la natura e connotazione di maggiore pericolosità dei suddetti reati giustifica e rende non discriminatoria, né irragionevole, né contraria al principio rieducativo della pena, una scelta di politica criminale rimessa alla discrezionalità del legislatore, il quale, attraverso una disposizione speciale, ha inteso estendere, a certe condizioni (tra le quali è compresa quella che la condanna non concerna determinati reati) i vantaggi conseguenti a un beneficio penitenziario generale e applicabile indiscriminatamente a tutti i condannati. Trattasi di scelta, peraltro, temporalmente limitata e correlata a necessità contingenti, che non appare esercitata in modo manifestamente irragionevole, ben potendo il legislatore modulare gli effetti di un provvedimento legislativo incidente - in via - temporalmente definita - sulla esecuzione della pena, in ragione di necessità di tutela di altri valori costituzionali coinvolti nel bilanciamento, escludendo dalla fruizione del beneficio aggiuntivo soggetti condannati per fatti di particolare allarme sociale, già rientranti in una disciplina connotata da specialità nel settore considerato.
4. Per le ragioni esposte il ricorso deve essere rigettato. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle sp processuali. Così deciso in Roma, il 20 luglio 2016 Il Consigliere estensore Il Presidente Rosanna Saraceno Maria Stefania Di Tomassi дне 5