Cass. pen., sez. I, sentenza 20/07/2016, n. 2780
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Sentenza 20 luglio 2016

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E manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 D.L. 23 dicembre 2013 n. 146, così come modificato dalla legge 21 febbraio 2014, n.10, in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost., nella parte in cui esclude i condannati per i reati di cui all'art. 4-bis ord. pen. dalla disciplina di maggiore favore in tema di entità della detrazione di pena per semestre ai fini della liberazione anticipata stabilita, in via generale, per gli altri condannati, in quanto la disposizione censurata ha introdotto un regime speciale che, nell'estendere la misura di un beneficio penitenziario già applicabile a tutti i soggetti in espiazione di pena, può essere legittimamente sottoposto dal legislatore a limitazioni giustificate dalla connotazione di maggiore pericolosità dei suddetti reati.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 20/07/2016, n. 2780
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2780
    Data del deposito : 20 luglio 2016

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