Sentenza 15 aprile 2003
Massime • 1
Il giudice richiesto della revoca di una misura cautelare personale, rispetto alla quale sia già stata proposta istanza di riesame a suo tempo disattesa, qualora escluda l'intervento di fatti nuovi atti a modificare l'originario quadro, non ha alcuno specifico onere di motivazione ne' in ordine ai gravi indizi di colpevolezza, ne' in ordine alle esigenze cautelari come in precedenza ritenuti e fatti oggetto di valutazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 15/04/2003, n. 35647 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35647 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. Raffaele Leonasi Presidente
1. Dott. Bruno Oliva Consigliere
2. Dott. Francesco Serpico Consigliere
3. Dott. Francesco P. Gramendola Consigliere
4. Dott. Nello Rossi Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
HI NI AT, nato a [...] l'[...];
contro l'ordinanza 13 settembre 2002 del Tribunale di Taranto. Letta l'ordinanza impugnata ed il ricorso.
Udita la relazione del Consigliere Bruno Oliva.
Udito il Procuratore generale che ha chiesto il rigetto del ricorso. Udito l'Avv. Eligio Curci, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
OSSERVA IN FATTO E IN DIRITTO
Con il provvedimento indicato in epigrafe il Tribunale di Taranto ha respinto l'appello presentato nell'interesse di HI NI AT - funzionario della Soprintendenza per i beni ambientali, architettonici e storici della Puglia, con la qualifica di architetto direttore della sezione distaccata di Taranto - contro l'ordinanza 29 luglio 2002 con la quale il Gip del detto Tribunale aveva rigettato l'istanza di revoca o sostituzione con gli arresti domiciliari della misura della custodia cautelare in carcere adottata nei suoi confronti l'8 luglio 2002 dall'anzidetto Gip limitatamente a due distinte ipotesi di concussione concretatesi rispettivamente nell'avere costretto, in qualità di direttore dei lavori di restauro di beni ambientali affidati alla s.r.l. PA AR (oggi EG NI s.r.l.) e altre sei società, l'amministratore della prima società a far eseguire all'artigiano LA IN lavori di ristrutturazione di una masseria di sua proprietà per un importo di euro 13.944,33, e gli amministratori delle altre società a conferire al detto LA l'incarico della fornitura e la posa in opera di infissi per l'importo complessivo di euro 154.937,07.
Ha proposto ricorso per cassazione l'indagato, denunciando sia l'erroneo riferimento ad un preteso giudicato cautelare conseguente all'omessa impugnazione della decisione di riesame della misura cautelare, sia il mancato esame dei motivi di appello derivante dall'anzidetta proposizione, sia la violazione dell'art. 317 cod. pen. e la scorretta deduzione di indizi di colpevolezza da fatti neppure contestati, sia infine la violazione degli artt. 274, 292 e 275 cod. proc. pen. non essendo stato ne' verificato il pericolo di reiterazione nel reato, ne' apposto un termine alle ritenute esigenze investigative, ne' chiarite le ragioni dell'inadeguatezza di ogni altra misura meno afflittiva.
Le esposte doglianze non possono essere condivise.
Si deve convenire con il ricorrente in ordine all'insussistenza del giudicato cautelare cui è cenno nel provvedimento impugnato. Tuttavia costituisce ius receptum che il giudice richiesto della revoca di una misura cautelare personale, rispetto alla quale sia già stata proposta istanza di riesame a suo tempo disattesa, qualora escluda l'intervento di fatti nuovi atti a modificare l'originario quadro, non ha alcuno specifico onere di motivazione, nè in ordine ai gravi indizi di colpevolezza, ne' in ordine alle esigenze cautelari, quali in precedenza ritenuti (cfr. Cass. sez. VI, 20 luglio 1995, n. 1457, Marino). Tale è la situazione in esame in cui il Tribunale, avendo rilevato l'insussistenza di nuovi temi d'indagine rispetto a quanto rappresentato ai giudici del riesame e in quella sede motivatamente rigettato con ordinanza che in data odierna ha superato il vaglio di legittimità, si è giustamente riportato, condividendola pienamente, alla motivazione di quel provvedimento.
Pur essendo superfluo in questa sede ogni altro rilievo, va comunque posto in evidenza la carenza d'interesse del ricorrente, rimesso in libertà, in ordine alle critiche riguardanti le esigenze cautelari e l'adeguatezza della misura applicata.
Alla reiezione del ricorso segue a norma di legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 15 aprile 2003.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 17 SETTEMBRE 2003.