Sentenza 18 maggio 2005
Massime • 1
In tema di affidamento in prova al servizio sociale in casi particolari, disciplinato dall'art. 94 d.P.R. 309 del 1990, la competenza a decidere in ordine alla revoca spetta al tribunale di sorveglianza in cui è in corso di esecuzione la misura, e non a quello che ha emesso la misura, stante l'autonomia della revoca rispetto al procedimento di concessione del beneficio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 18/05/2005, n. 21352 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21352 |
| Data del deposito : | 18 maggio 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MOCALI Piero - Presidente - del 18/05/2005
Dott. SILVESTRI Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - N. 2072
Dott. URBAN Giancarlo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 047300/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) IO FR, N. IL 04/10/1980;
avverso ORDINANZA del 10/11/2004 TRIB. SORVEGLIANZA di CAMPOBASSO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. URBAN GIANCARLO;
lette le conclusioni del P.G. Dr. VIGLIETTA Gianfranco, che ha chiesto di rimettere gli atti alle Sezioni Unite.
OSSERVA
Con ordinanza in data 10 novembre 2004 il Tribunale di Sorveglianza di Campobasso revocava l'affidamento in prova al servizio sociale ai sensi dell'art. 94 D.P.R. n. 309/1990 già concesso a IO NC, tenuto conto del comportamento inosservante degli obblighi imposti.
Propone ricorso per Cassazione il difensore del Caprio, rilevando la incompetenza del Tribunale di Sorveglianza di Campobasso, poiché sarebbe competente il Tribunale di Sorveglianza di Roma, luogo presso il quale ha sede l'organo del Pubblico Ministero investito dell'esecuzione.
Il ricorso è infondato.
La questione della competenza del Tribunale di Sorveglianza chiamato a decidere sulla revoca della misura alternativa alla detenzione ha subito in passato una giurisprudenza contrastante: da un lato, si sosteneva che competente a conoscere della revoca fosse lo stesso Tribunale che aveva deliberato la concessione della misura alternativa e non il Tribunale di Sorveglianza del luogo in cui era in corso l'esecuzione, sul presupposto della unitarietà del procedimento riguardante la misura alternativa, con inizio dall'applicazione della stessa e con termine dalla conclusione (positiva o negativa) della misura, ovvero dalla sua revoca (in tal senso: Cass. Sez. 1^, 6 novembre 2002, ric. Capocchia, RV 222988). La giurisprudenza più recente e prevalente è invece orientata nel senso opposto, stante l'autonomia del procedimento di revoca rispetto a quello di ammissione alla misura alternativa: di conseguenza la competenza del Tribunale di Sorveglianza che deve provvedere sulla revoca della misura deve essere determinata sulla base di quanto dispongono l'art. 677 comma 2 c.p.p. e l'art. 51 ter ord. pen. (in tal senso: Cass. Sez. 1^, 20 marzo 2003, ric. Giunta, RV 224853;
Cass. Sez. 1^, 12 gennaio 2005, confl., comp. in proc. Passerella, RV 230746).
Si deve infine rilevare che anche in tema di nomina del difensore di fiducia, si è ritenuta l'autonomia del procedimento di revoca rispetto a quello che aveva disposto la misura alternativa alla detenzione (in tal senso: Cass. Sez. 1^, 11 gennaio 1995, ric. Galassi, RV 200583).
Poiché la Corte condivide quest' ultima tesi, il ricorso deve essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Prima Penale, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 18 maggio 2005.
Depositato in Cancelleria il 7 giugno 2005