Sentenza 27 novembre 2008
Massime • 1
Integra la distrazione, costitutiva del delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale, il trasferimento senza alcun corrispettivo dei diritti di utilizzazione di un brevetto dal patrimonio della società fallita, in coincidenza temporale con le prime sofferenze economiche, ad altra società che avvii l'attività di produzione del bene brevettato, possibile in quanto vi sia trasferimento del compendio di conoscenze tecniche (cosiddetto "know how"), già di per sé autonomo elemento patrimoniale suscettibile di utilizzazione economica.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 27/11/2008, n. 3489 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3489 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MARASCA Gennaro - Presidente - del 27/11/2008
Dott. CARROZZA Arturo - Consigliere - SENTENZA
Dott. SANDRELLI Gian Giacomo - Consigliere - N. 4267
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DIDONE Antonio - Consigliere - N. 28741/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
avv. TOSCHI Andrea, il 28.6.2008, difensore di:
AR RI RO, nata a [...] il [...];
AC AL, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza della Corte di Appello di Genova del 14 maggio 2008;
Letto il ricorso e la sentenza impugnata;
Sentita la relazione del Consigliere Dr. Paolo Antonio BRUNO;
Udite le conclusioni del Procuratore Generale in sede, in persona del Sostituto Dr. CEDRANGOLO Oscar, che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
Sentito, altresì, l'avv. Toschi che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
BA RI RO e TR AL erano chiamati a rispondere, innanzi al Tribunale di Genova, del reato di cui all'art.110 c.p., alla L. Fall., artt. 216 e 223 perché, in qualità di soci e la BA di amministratrice della APS s.r.l., in concorso con PP IC (per il quale si è proceduto separatamente), distraevano e/o occultavano e/o dissimulavano i beni sociali della Amerika s.r.l, dichiarata fallita dal Tribunale di Genova il 21.10.1999;
in particolare, essendo già titolari della ditta MB Fiber che negli anni precedenti realizzava le calotte dei caschi che poi la Amerika RL assemblava e commercializzava, costituivano pochi mesi prima del fallimento della Amerika, nel maggio 1999, la società APS RL con sede in Ferrara di cui il PP e sua moglie OR TA erano soci tramite la società finanziaria Istifid, acquisendo di fatto la produzione della fallita in capo alla APS RL che continuava a produrre e commercializzare modelli di caschi identici a quelli già prodotti dalla fallita, tra cui il casco APS 300 che era stato anche oggetto di brevetto, con la sola variazione della denominazione di APS System, senza avere corrisposte nulla alla fallita ne' come corrispettivo per la sostanziale cessione dell'attività ne a titolo di royalties (atteso che il casco era brevettato con brevetto che il PP aveva fatto fittiziamente intestare ad una società gemella della fallita, denominata Amerika HE che mai ha operato sul mercato e quindi con brevetto sostanzialmente facente sempre capo al PP ed alla fallita Amerika;
da questa operazione la fallita non ritraeva alcun corrispettivo ne' alcun utile.
Con sentenza del 26 ottobre 2004, il Tribunale dichiarava gli imputati responsabili del reato loro ascritto e - concesse ad entrambi le circostanze attenuanti generiche e, tenuto altresì conto della diminuente per il rito - li condannava alla pena di anni uno mesi quattro di reclusione oltre consequenziali statuizioni. Li condannava, inoltre, al risarcimento dei danni materiali e morali subiti dalla costituita parte civile, da liquidarsi in separato giudizio, oltre consequenziali statuizioni.
Pronunciando sul gravame proposto dal difensore degli imputati, la Corte di Appello di Genova, con la sentenza indicata in epigrafe, confermava l'impugnata pronuncia, con ulteriori statuizioni di legge. Avverso la pronuncia anzidetta il difensore degli imputati ha proposto ricorso per cassazione, affidato alle ragioni di censura indicate in parte motiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Con i primi due motivi di impugnazione, i ricorrenti eccepiscono violazione della L. Fall., art. 216 nonché della disciplina di cui al R.D. 13 settembre 1934, n. 1062 e R.D. 29 giugno 1939, n. 1127 e successive integrazioni, sull'assunto dell'insussistenza della contestata distrazione, per mancanza dell'oggetto (in ipotesi, rappresentato dal brevetto d'invenzione), posto che l'asserita cessione sarebbe inefficace per mancanza di trascrizione e che il brevetto in questione era, comunque, nullo e, dunque, di nessun valore economico, secondo la relazione peritale a firma dell'ing. Dall'Olio.
Il terzo motivo denuncia contraddittorietà di motivazione in punto di titolarità del brevetto.
I giudici di appello non avevano tenuto conto che il brevetto in questione era intestato sin dal 1996 all'Amerika HE di proprietà del coimputato PP, all'epoca contemporaneamente titolare dell'azienda poi fallita, e che, al più, avrebbe potuto ipotizzarsi il mancato pagamento al PP dei diritti di sfruttamento dell'invenzione.
Il quarto motivo deduce illogicità e carenza di motivazione, specie con riferimento all'elemento soggettivo.
2. - L'esame delle questioni di diritto poste dall'impugnazione in esame postula una succinta puntualizzazione della vicenda sostanziale, sulla base, come è ovvio, della ricostruzione emergente dal testo delle sentenze di primo e secondo grado, che, stante la convergenza in punto responsabilità, formano una sola entità giuridica.
La società fallita, in danno della quale era stata ipotizzata l'attività distrattiva, è l'Amerika s.r.l., i cui amministratori, in tempi successivi, sono stati i coniugi OR TA e PP IC.
Costituita per la commercializzazione all'ingrosso di caschi per motociclisti, la società anzidetta aveva, poi, intrapreso anche l'attività di produzione di questi stessi prodotti. Non solo, ma aveva anche brevettato un nuovo casco integrale apribile, denominato APS 300.
In ragione delle difficoltà economiche che la società cominciava ad accusare già nel 1994, il brevetto era stato, poi, intestato ad un'altra società, l'Amerika HE RL, costituita nel 1995, il cui amministratore era lo stesso PP.
Sennonché, l'Amerika HE non aveva mai svolto attività di produzione o commercializzazione di caschi, rimanendo mera intestataria del brevetto.
Il prodotto brevettato continuava, invece, ad essere realizzato e commercializzato da Amerika sino al 1997.
L'insorgenza di problemi tecnici nella produzione aveva, poi, determinato il ritiro dei caschi dal mercato, nel 1999. A quel punto, PP e la moglie OR costituirono una nuova società, l'APS s.r.l., con sede in Ferrara, di cui divennero soci gli odierni ricorrenti BA e TR, già titolari della ditta MB Fiber di Ferrara, che, negli anni precedenti, aveva realizzato le calotte dei caschi, che, poi, Amerika RL assemblava e commercializzava;
il PP e la moglie OR TA diventarono soci tramite la finanziaria Istifid, trasferendo nella nuova società (l'APS) tutta l'attività di produzione e commercializzazione di caschi. Tant'è che l'APS iniziò la produzione di caschi perfettamente identici a quelli già prodotti da Amerika, in particolare l'APS 300, commercializzato con la nuova denominazione APS System (benché nuovamente omologato).
Venne così abusivamente utilizzato un modello da altri brevettato, senza che fosse stato versato alcun corrispettivo alla società fallita per la sostanziale cessione di attività ovvero a titolo di royalties.
L'insieme di tali pacifici presupposti di fatto ha indotto i giudici di merito a due consequenziali affermazioni:
1) L'intestazione del brevetto all'Amerika HE era da ritenersi meramente fittizia, vuoi perché tale società non aveva mai intrapreso alcun'attività di produzione e commercializzazione del prodotto brevettato, restando vuoto contenitore, vuoi perché, di contro, il casco continuava ad essere prodotto e commercializzato da Amerika, che lo aveva fatto brevettare.
Dunque, al di là della mera intestazione del brevetto ad altra società (l'Amerika HE), che, nelle iniziali intenzioni del PP, doveva preludere ad un trasferimento in capo a quest'ultima di tutta l'attività produttiva dell'Amerika, il brevetto e tutti i diritti di sfruttamento continuavano, di fatto, a far capo a quest'ultima società, che sarebbe poi fallita.
2) Considerato che per l'ingresso della finanziaria Istifid (fiduciaria del PP) nella nuova società (l'APS), l'imputata BA, per sua stessa ammissione, aveva anticipato a fondo perduto la relativa quota, siffatta anticipazione non poteva avere altra ragione giustificativa che quella di contropartita dell'utilità economica riveniente dal conferimento nella nuova società dei diritti di sfruttamento del brevetto, di fatto sottratto all'Amerika.
Entrambe le conclusioni sono pienamente condivisibili, in quanto costituiscono l'approdo di un processo logico, corretto e consequenziale, adeguatamente motivato.
Quanto alla prima affermazione, gli elementi sintomatici utilizzati dai giudici di merito risultano, davvero, dotati di capacità dimostrativa della ritenuta fittizia intestazione, mentre la dinamica negoziale ipotizzata a sostegno della seconda affermazione non pare discutibile ne' è sostanzialmente contestata dai ricorrenti, che, peraltro, non hanno neppure indicato un alternativo titolo di giustificazione della gratuita elargizione da parte loro, consistente nel versamento della quota societaria dovuta dall'Istifid, e dunque dal PP.
Tutt'altro che illogica, dunque, è la conclusione che si sia trattato del corrispettivo o contropartita dell'apporto in società dell'insieme di utilità economiche e dei diritti patrimoniali connessi all'utilizzazione del prodotto brevettato, la cui realizzazione, peraltro, avrebbe compendiato l'attività della nuova società, l'APS.
Per via di successiva approssimazione si è così giunti al punto focale del thema decidendum, imperniato nel quesito se la fattispecie, come sopra enucleata (trasferimento sostanziale, senza corrispettivo, dei diritti di utilizzazione del brevetto), possa integrare gli estremi della distrazione, ai fini della configurazione del reato di bancarotta fraudolenta, e quindi se la condotta contestata agli imputati possa configurare il concorso dell'extraneus nella distrazione anzidetta.
Quanto al primo profilo, la nozione di distrazione pacificamente delineata dalla giurisprudenza, a fronte dell'indeterminatezza del dato normativo, è certamente tale, nella sua ampiezza, da ricomprendere la fattispecie in questione.
Per distrazione deve, infatti, intendersi qualsivoglia distacco del bene dal patrimonio dell'imprenditore o della società, con conseguente depauperamento dell'asse concorsuale. Ed il distacco penalmente rilevante va inteso in senso non solo fisico, ma anche giuridico (come la perdita di titolarità sul bene, conseguente a qualsiasi atto negoziale di disposizione che comporti diminuzione patrimoniale od anche l'assunzione di obbligazioni volte a determinare, comunque, pur con effetti differiti, quella diminuzione, con la messa in pericolo dell'integrità del patrimonio vincolato alla garanzia del creditori, ai sensi della generale previsione dell'art. 2740 c.c.: cfr., tra le altre, Cass. sez. 5^, 26.6.1990, n. 15850, rv. 185891; id. sez. 5^, 24.5.1984, n. 7359, rv. 165673).
L'indeterminatezza del dato normativo si spiega, agevolmente, in ragione della sua ratio, che mira essenzialmente all'obiettivo privilegiato di impedire, comunque, il depauperamento del patrimonio e la conseguente contrazione della garanzia del ceto creditorio, in qualunque forma si realizzino.
Orbene, la condotta oggetto di giudizio si sostanziava, come sì è visto, nel trasferimento dal patrimonio dell'Amerika, in coincidenza temporale con le prime sofferenze economiche, dei diritti di sfruttamento del brevetto, richiesto ed ottenuto dalla stessa, seppur fittiziamente intestato ad una terza società.
Il patrimonio della società fallita è stato depauperato dei diritti di utilizzazione del brevetto, conferiti addirittura in altra società, appositamente costituita, la quale anzi ha avviato, essa stessa, l'attività di produzione del bene brevettato, senza che a siffatto trasferimento abbia fatto riscontro corrispettivo alcuno. D'altra parte, è ovvio che l'inizio dell'attività di realizzazione di un prodotto, con caratteristiche e funzionalità identiche a quello brevettato, da parte di società diversa, è stato possibile in quanto vi sia stato trasferimento del compendio di conoscenze tecniche per la produzione di quello stesso bene e per lo svolgimento del necessario processo produttivo.
Tale bagaglio di conoscenze (c.d. Know How in senso stretto) è, già di per in sè, autonomo elemento patrimoniale suscettibile di utilizzazione economica (cfr. Cass. Sez., 1^ civile, 20.1.1992, n. 659, rv. 475385) ed anche di questo la società fallita è stata privata senza contropartita di sorta.
Sicché è giuridicamente ineccepibile la convergente interpretazione dei giudici di merito, nei due gradi di giudizio, in ordine alla sussistenza del reato di bancarotta fraudolenta per distrazione. Corretta risulta, poi, la correlata affermazione di penale responsabilità in capo agli odierni ricorrenti, come extranei. Ed infatti, gli stessi assunsero la qualità di soci della nuova società con il PP, ben consapevoli del vantaggio che sarebbe loro derivato dalla produzione di un casco del tutto identico a quello brevettato, sfruttandone, di fatto, i diritti di esclusiva. La prova della consapevolezza è stata correttamente desunta anche dal versamento, da parte loro, della quota societaria dovuta dal PP, la cui corresponsione non aveva altro titolo giustificativo che quello di contropartita personale (la fallita Amerika non aveva ricevuto alcunché) dell'indebito conferimento del corredo conoscitivo e dei diritti di sfruttamento del prodotto brevettato. Inutilmente, i ricorrenti tentano di mettere in dubbio la validità di siffatta costruzione giuridica, sostenendo la tesi dell'inesistenza dell'oggetto della distrazione e, dunque, dell'ipotizzata fattispecie delittuosa, sul rilievo che la relativa cessione sarebbe inefficace per la mancata trascrizione e che, comunque, il brevetto in questione era nullo, come tale privo di valenza economica.
Si assume, in particolare, che la nullità del brevetto, dovuta a preuso, lo priverebbe - anche indipendentemente da una dichiarazione giudiziale - di ogni utilità economica, al punto che eventuali rivendicazioni di esclusiva, nei confronti di asseriti imitatori, produttori o distributori di prodotti simili, avrebbero potuto esporre il reclamante all'addebito di concorrenza sleale. La tesi non può essere condivisa, in quanto, al di là dei riflessi civilistici inerenti ad eventuale inefficacia dell'atto di cessione o di invalidità del brevetto, ciò che rileva, in chiave penalistica, è il dato sostanziale dell'apprezzabile depauperamento della società fallita, che, in precedenza, utilizzava il brevetto. Nell'ottica della L. Fall., art. 216 non può assumere rilievo una mera, astratta, possibilità di esercizio di un'azione di invalidità del brevetto, a fronte del pregiudizio, reale e concreto, inerente all'atto di spoliazione.
Non risulta, peraltro, che un'azione siffatta sia stata mai esercitata e, ad ogni modo, appare decisivo il rilievo dei giudici di appello secondo cui il solo interessato - o, comunque, il soggetto che, ragionevolmente, avrebbe potuto far valere l'invalidità del brevetto - era proprio il PP, che l'aveva in precedenza usato e che non si sarebbe certamente avvalso di quella facoltà, avendo proprio lui posto in essere la condotta distrattiva. Non solo, ma, in linea teorica, persino l'utile esperimento delle opportune azioni giudiziarie da parte del curatore, con il recupero all'asse fallimentare delle utilità distratte, avrebbe fatto venir meno il reato di distrazione, essendo irrilevante il recupero o mera la possibilità di recupero, per via giudiziaria, del bene distaccato, in quanto la norma incriminatrice punisce il fatto della sottrazione, in cui si traduce, con corrispondente danno, ogni ipotesi di distrazione.
E la sottrazione si perfeziona al momento del distacco dei beni dal patrimonio della società, anche se il reato viene, poi, a giuridica esistenza solo con la dichiarazione di fallimento, e prescinde dalla validità, opponibilità ed effetti civili del trasferimento e dalle eventuali azioni esperibili per l'acquisizione del bene. Il recupero del bene, reale o meramente potenziale, è comunque un posterius, che non può avere alcuna incidenza sull'esistenza della fattispecie delittuosa oramai perfezionata (così Cass. sez. 5^, 17.5.1996, n. 9430, rv. 205920). Del resto, nel caso di specie, la prova più eloquente dell'utilità economica, comunque rappresentata dal brevetto, asseritamente invalido, consisteva proprio nella diretta corresponsione, da parte degli odierni ricorrenti, della quota societaria dovuta dal PP (o da chi per lui), rappresentando siffatta corresponsione, nella piattaforma negoziale tra i futuri soci, il pattuito equivalente patrimoniale del conferimento, nel nuovo contesto societario, dei diritti di sfruttamento del brevetto.
3. - Per quanto precede, il ricorso deve essere rigettato con le consequenziali statuizioni espresse in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 27 novembre 2008. Depositato in Cancelleria il 26 gennaio 2009