Sentenza 9 maggio 2007
Massime • 1
Non integra il delitto di ingiuria la condotta di colui che comunica - nella specie a mezzo fax, raccomandata r.r. e telegramma - al proprio avvocato la volontà di recedere dal rapporto fiduciario attribuendogli la responsabilità di un grave e reiterato inadempimento professionale e di indebita percezione del corrispettivo contrattuale, considerato che si tratta di addebiti inerenti lo svolgimento del rapporto contrattuale che, quand'anche non rispondenti al vero, esulano perciò stesso dall'ingiuria, la quale, per contro, si può ravvisare nell'attribuzione di fatti connotati da disvalore extracontrattuale e cioè di comportamenti di per sé riprovevoli assunti a pretesto di recesso, giacché solo in tal caso il mandante agisce "uti civis" e al fine di essere esentato da responsabilità penale deve eccepire la verità del fatto attribuito al professionista.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 09/05/2007, n. 29413 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29413 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. NARDI Domenico - Presidente - del 09/05/2007
Dott. FERRUA Giuliana - Consigliere - SENTENZA
Dott. FEDERICO Raffaello - Consigliere - N. 1177
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. NAPPI Aniello - Consigliere - N. 036260/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO C. A. di LECCE, SEZ- DIST. Di TARANTO;
nei confronti di:
1) AT GI N. IL 08/07/1960;
2) COMUNE DI PULSANO;
avverso SENTENZA del 13/02/2006 TRIBUNALE di TARANTO;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROTELLA MARIO;
udite le conclusioni di rigetto del PG, Dr. FAVALLI Mario;
udito l'avv. Campanelli, in sost. Avv. Macrì.
IN FATTO E IN DIRITTO
Ritenuto:
1 - Il Tribunale di Taranto, in riforma della condanna del Giudice di Pace, ha assolto IG TE, sindaco del Comune di Pulsano, perché il fatto non sussiste da ingiuria nei confronti di AR SC, avvocato che, secondo imputazione, il 29.6.03 tacciava di grave e reiterato inadempimento professionale e di indebita percezione del corrispettivo contrattuale, mediante comunicazione a mezzo fax, raccomandata r.r. e telegramma.
Con il ricorso della Procura Generale si denuncia:
1 - violazione di legge;
2 - vizio di motivazione.
Il ricorrente argomenta che, seppure le frasi non sono offensive (incontinenti), come ritenuto dal Tribunale, è attribuito all'offeso, un professionista, un fatto non vero.
Sul punto il Tribunale non ha motivato, facendo apparire la rottura del rapporto del professionista espressione di disistima, perciò idonea ad aggredire la sua sfera professionale, senza che tanto possa giustificarsi con l'esercizio del diritto di critica. La difesa ha presentato memoria con cui ricostruisce l'accaduto.
3 - Il ricorso è infondato.
Innanzitutto equivoca sulla premessa di diritto.
Chiunque può comunicare ad un professionista, con cui ha rapporto contrattuale fiduciario, la volontà di interromperlo per quelle che, a suo parere, sono ragioni di inadempimento. L'esposizione di tali ragioni è facoltà connaturata al diritto contrattuale di revoca o risoluzione, prima che a quello di manifestazione di pensiero. Difatti il mandatario è tenuto a rendere conto di adempimento al mandante, e può dimostrarne l'errore, eccependo la non rispondenza al vero di talun addebito o le ragioni che giustificano il suo comportamento eventualmente in giudizio civile, se non anche avanti all'ordine professionale.
Pertanto, se la non rispondenza al vero di un'attribuzione di inadempimento non giustifica l'addebito rivolto al professionista sul piano contrattuale, non costituisce perciò stesso estremo di ingiuria, che si ravvisa solo nell'attribuzione di alcun fatto connotato di disvalore extracontrattuale, cioè di un comportamento per sè riprovevole assunto a pretesto di recesso, che come tale implica il rispetto del limite posto per all'esimente dell'esercizio del diritto di manifestazione del pensiero, nel processo penale per ingiuria. Solo in tal caso difatti il mandante agisce uti civis, formulando una manifestazione offensiva del decoro personale del destinatario, e non connessa al rapporto intersoggettivo pattiziamente concordato. E quale imputato di ingiuria, spetta a lui di eccepire la verità del fatto attribuito al professionista, al fine di essere esentato da responsabilità penale.
Ma non è questo il caso di specie, ed è infondata anche la censura di motivazione.
La sentenza spiega la stretta pertinenza al rapporto contrattuale delle attribuzioni formulate nelle comunicazioni da parte dell'imputato al professionista (il sindaco gli rappresenta, quale causa di recesso dal contratto, la sua assenza a riunioni cui doveva presenziare per quanto prestabilito, a fronte del compenso percepito e della inaccettabilità di una giustificazione di assenza, in un caso particolare per impegni già assunti).
E non ha alcun rilievo ai fini penali l'accertamento di infondatezza dell'attribuzione dei sostenuti inadempimenti.
Semplicemente il fatto d'ingiuria non sussiste.
È quanto spiega con assoluta chiarezza la sentenza impugnata, che risulta esente da ogni censura.
P.Q.M.
rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 9 maggio 2007.
Depositato in Cancelleria il 20 luglio 2007