Sentenza 5 luglio 2003
Massime • 1
L'astratta e preventiva attribuzione della qualifica di dirigente non vale , di per sè, a conferire alla qualifica medesima la rilevanza giuridica che le è propria se le mansioni di fatto esercitate manchino dei requisiti che oggettivamente caratterizzano la detta qualifica. L'accertamento in concreto della sussistenza o meno di tali requisiti è rimesso al giudice del merito e il controllo di legittimità non può investire il convincimento del giudice di merito sulla rilevanza probatoria degli elementi considerati, ma solo la congruenza del giudizio, dal punto di vista dei principi di diritto che regolano la prova. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, in presenza di una disposizione di contratto collettivo contenente la declaratoria della qualifica di dirigente, riferita anche al procuratore quale ausiliario dell'imprenditore, aveva ritenuto, con motivazione immune da vizi logico-giuridici, che il lavoratore non avesse fornito la prova dei requisiti caratterizzanti la posizione del dirigente).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 05/07/2003, n. 10635 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10635 |
| Data del deposito : | 5 luglio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MILEO Vincenzo - Presidente -
Dott. DE LUCA Michele - Consigliere -
Dott. FIGURELLI Donato - Consigliere -
Dott. VIGOLO Luciano - Consigliere -
Dott. CELLERINO Giuseppe - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AL PA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DI RIPETTA 22, presso lo studio dell'avvocato GERARDO VESCI, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati ANTONIO PUGLIESE, PA PUGLIESE, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
STAR TRASPORTI INTERNAZIONALI SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA SIMONE DE SAINT BON 42, presso lo studio dell'avvocato DIEGO FERRARA SANTAMARIA, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato MICHELE CALLERI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 490/99 del Tribunale di ALESSANDRIA, depositata il 06/10/99 - R.G.N. 821/98;
udita la redazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/12/02 dal Consigliere Dott. Giuseppe CELLERINO;
udito l'Avvocato PELLEGRINI per delega VESCI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio GIALANELLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. PA AL ricorre, insistendo anche con la memoria ex art. 378. cod. proc. civ., per la cassazione della sentenza del Tribunale di Alessandria, descritta in epigrafe, di cui prospetta i vizi di motivazione e le violazioni di legge più oltre riprodotti, contestando la riforma della decisione di primo grado e il rigetto della sua domanda volta ad ottenere nei confronti della S.p.A. STAR Trasporti Internazionali (in cui era confluita la sua precedente datrice di lavoro S.p.A. Marcevaggi) l'inquadramento nella qualifica di dirigente dal settembre 1982, con conseguente condanna della controparte, che resiste con controricorso, al pagamento delle retribuzioni differenziali.
La sentenza impugnata, premesso che l'eccezione d'inapplicabilità del ccnl 18 aprile 1988 per i diligenti d'aziende d'autotrasporto e spedizione era tardiva, essendo stata sollevata dalla difesa societaria solo in sede di discussione, ha sostenuto che dall'esame della definizione contrattuale del dirigente, non era stata raggiunta la prova convincente della fondatezza della pretesa. Ha ritenuto, infatti, che ne' la documentazione, consistente in alcune procure speciali conferite al AL dai datori di lavoro per la gestione, con le autorità competenti, delle pratiche concernenti il sequestro di veicoli e per rappresentare la società mandante in tutte le controversie civili - ivi comprese quelle giuslavoristiche anche agli effetti conciliativi-, penali e amministrative, aventi ad oggetto la circolazione stradale e le violazioni delle disposizioni CEE "in materia sociale nel campo dei trasporti" e in alcuni documenti (domande di dissequestro di veicoli;
interrogatori in processi civili e penali;
richieste all'Ispettorato del lavoro;
relazioni in tema di assicurazioni;
sottoscrizione di un accordo sindacale e di un licenziamento), ne' le contrastanti dichiarazioni testimoniali circa l'effettività dell'autonomia goduta dal AL rispetto al Direttore amministrativo (tal Scopino), tenuto conto delle dimensioni non particolarmente grandi dell'azienda (circa 200 dipendenti), "consentivano di ritenere che le materie per le quali era stata conferita procura speciale (...) costituissero oggetto di decentramento decisionale, distinto dall'area amministrativa cui era preposto lo Scopino".
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso per Cassazione il ricorrente illustra diffusamente la violazione e falsa applicazione delle norme e dei principi in tema di onere e di valutazione delle prove e, in particolare, degli artt. 2697, c.c., 115 e 116, c.p.c., nonché l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c., e la violazione dell'art. 2209, c.c., in relazione all'art. 1 del ceni dirigenti di aziende di autotrasporto e spedizioni, contestando la "resezione" - operata dal Tribunale- del testo contrattuale nella parte definitoria della categoria, che provvede a riprodurre integralmente e la cui omessa valutazione avrebbe inciso sul piano della correttezza della motivazione:
Rileva, infatti, che sulla base delle stabili procure, aventi carattere sostanziale, conferitegli senza alcuna limitazione dei poteri rappresentativi, di cui pure aveva dato atto il Tribunale, non si poteva, in sentenza, argomentare che, sul piano probatorio, le contrapposte deposizioni testimoniali raccolte pregiudicavano la sua tesi, posto che la STAR non aveva provato, in via d'eccezione e non di mera contestazione, che l'esercizio del potere rappresentativo era limitato e "preceduto da precise direttive", che circoscrivevano la sua autonomia.
Con ulteriore mezzo parte ricorrente si duole della violazione e falsa applicazione dell'art. 116, 1 comma, c.p.c., in relazione all'art. 360, n. 3 e 5, c.p.c., perché il Tribunale, per pervenire all'affermazione di equivalenza delle prove testimoniali "e, quindi, della loro inutilizzabilità", avrebbe riprodotto, in modo peraltro incompleto, "le deposizioni senza verificare se esse vertessero realmente in positivo e in negativo sulle medesime circostanze di fatto e senza fornire di tale ritenuta coincidenza la minima motivazione", senza accertare in quale misura e quale fosse il contrasto fra le deposizioni messe a confronto, limitato, in tesi, alla sola deposizione del teste Grosso, rispetto a quelle di ME, CA, NI e AN, che avevano riferito degli ampi poteri di autonomia da lui goduti ed esercitati, dovendo, invece considerarsi compatibile con il potere dirigenziale l'esercizio concordato o rispettoso di direttive di massima ricordato dai testi BI e Canevari, in armonia con l'ampia ed incontestata documentazione prodotta.
Con l'ultima censura si contesta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2095. 1362, e segg., c.c., in relazione all'art. 1 del ceni e all'art. 360, n. 3 e 5, c.p.c., per avere il Tribunale, identificando gli elementi costitutivi della posizione dirigenziale, travisato un precedente della Corte (Cass. 28/12/98, n. 12860) "in lettura coerente con i principi dell'ordinamento del lavoro come individuati dalla Cassazione nella funzione di dare chiarezza e certezza al diritto vivente", secondo cui, accanto alla figura dell'alter ego, con poteri di supremazia gerarchica, coesistono anche coloro che attuano le scelte strategiche dell'impresa, preordinandone gli strumenti operativi".
Tralasciando quest'ultima censura che, ad avviso della Corte, esprime piuttosto il dato attuale dell'elaborazione dottrinaria e giurisprudenziale in tema di qualifica dirigenziale, da scrutinare pur sempre, alla luce dell'art. 2095, cod. civ., in base alle classificazioni contrattuali di categoria, senza evidenziare un'autonoma censura, se non nei limiti in cui, componendosi con i primi due profili, da trattare, pertanto, congiuntamente, ne ribadisce i contenuti, appare opportuno, per valutarne il fondamento e apprezzare, ai fini della decisività dell'omissione denunciata, la rilevanza della "resezione" addebitata al Tribunale, riprodurre la definizione contrattuale, secondo cui:
"Sono dirigenti di aziende di autotrasporto e spedizione, a norma dell'art. 2094, coti, civ., ed agli effetti del presente contratto, coloro che, rispondendo direttamente all'imprenditore o ad altro dirigente a ciò espressamente delegato, svolgono in concreto funzioni aziendali con ampia autonomia e discrezionalità e iniziativa e col potere di imprimere direttive a tutta l'impresa o ad una sua parte autonoma ovvero come diretti ausiliari della direzione dell'impresa.
La qualifica di dirigente comporta la partecipazione e la collaborazione, con la responsabilità inerente alla propria autonomia, all'attività diretta a conseguire l'interesse dell'impresa ed il fine della sua utilità sociale.
Sono dirigenti, a titolo esemplificativo:
gli institori, a norma dell'art. 2203 e segg. del codice civile;
i procuratori, di cui all'art. 2209, cod. civ., con stabile mandato "ad negotia"; i direttori;
i condirettori;
i vice direttori;
i capi di importanti servizi o uffici, sempre che le loro funzioni si esercitino nelle condizioni specificate nei commi precedenti. L'effettiva esistenza delle condizioni di cui sopra comporta il riconoscimento da parte dell'azienda, della qualifica di dirigente e l'applicazione del presente contratto. Sono altresì da considerare dirigenti, a tutti gli effetti, coloro ai quali tale qualifica sia stata assegnata dall'azienda".
Premesso che anche il Tribunale aveva ben presente la dilatazione della categoria dirigenziale, risalente agli anni 80, segnalando, conformemente a una delle decisioni di questa Corte sul punto, "la trasposizione del baricentro dell'attività dirigenziale dal piano della preposizione, e quindi della supremazia gerarchica e dei poteri direttivi ad essa connessi, al piano della qualità, autonomia e discrezionalità delle mansioni affidate", funzionali anche agli obiettivi settoriali dell'impresa, ciò di cui si duole il AL risiede nella mancata considerazione, essendo stabilmente munito di procure speciali aventi valenza sostanziale per compiere "gli atti pertinenti all'esercizio dell'impresa", dell'espressa indicazione contrattuale secondo cui "sono dirigenti anche i procuratori di cui all'art. 2209, cod. civ., "e cioè coloro che per legge "in base ad un rapporto continuativo abbiano il potere di compiere per l'imprenditore gli atti pertinenti all'esercizio dell'impresa pur non essendo preposti ad esso".
D'altra parte costituiscono principi giurisprudenziali consolidati quelli secondo cui, allorché l'appartenenza alla categoria dei dirigenti d'azienda sia espressamente regolata dalla contrattazione collettiva, occorre far riferimento alle relative disposizioni per stabilire l'inquadramento del dipendente, sicché il giudice ha l'obbligo di attenersi ai requisiti stabiliti dalla medesima, che assume valore vincolante nella valutazione della classificazione, (v., ex multis, Cass., 30 dicembre '99, n. 14738), oltretutto essendo sufficiente per il riconoscimento della qualifica di dirigente, nel caso di aziende con organizzazione complessa e diversi livelli di compiti e di responsabilita', che l'attività del dipendente sia coordinata (non subordinata), a quella di altro dipendente con qualifica di dirigente.
Peraltro, l'astratta previsione del ceni, espressamente esemplificativa e non tassativa, come riferito più sopra, della qualifica dirigenziale per la figura del "procuratore", quale ausiliario dell'imprenditore (artt. 2209, cod. civ.), non appare idonea, di per sè sola, a conferire all'indicazione medesima, pur proposta come esempio di posizione professionale cui normalmente sono collegati i poteri e le mansioni del dirigente, la rilevanza giuridica che le è dovuta nell'ambito del rapporto di lavoro, se le mansioni di fatto esercitate manchino dei requisiti che oggettivamente caratterizzano la detta qualifica dal punto di vista strutturale (Cass., 28 gennaio 1989, n. 537), tanto più che, prosegue la definizione contrattuale, solo "l'effettiva esistenza delle condizioni di cui sopra comporta il (detto) riconoscimento". Nell'ambito di questo contesto giurisprudenziale, la Corte di Cassazione ha ripetutamente affermato il principio secondo cui la dimostrazione degli elementi costitutivi del diritto preteso non implica affatto che l'onere della prova debba essere assolto solo attraverso le prove offerte da colui che ne è gravato, vigendo nell'attuale ordinamento processuale il principio (che comporta, come regola residuale di giudizio coerente col principio dispositivo, in assenza di elementi idonei ad assicurare la verifica del diritto in contestazione, la soccombenza della parte onerata della dimostrazione dei fatti costitutivi) di acquisizione e di verificazione probatoria secondo cui le risultanze istruttorie, concorrono tutte, indiscriminatamente a realizzare il convincimento del giudice, indipendentemente dalla loro provenienza, sicché è giuridicamente irrilevante che la prova derivi da fonti indotte dall'una, piuttosto che dall'altra parte, salvo ovviamente il principio d'attendibilità e congruenza delle evenienze raccolte, posto che il giudice del mento è libero di attingere il proprio convincimento dai risultati di quelle prove che ritenga più attendibili e idonee, essendo sufficiente che dalla motivazione risulti che l'accertamento dei fatti su cui giudica sia stato realizzato attraverso l'analisi complessiva dei vari elementi probatori acquisiti, senza che sia necessaria, qualora risulti logico e coerente il valore preminente attribuito, sia pure per implicito, a quelli utilizzati, un'esplicita confutazione degli elementi non scrutinati o scartati, e senza che possa, pertanto, escludersi l'utilizzabilità di una prova fornita da una parte per trarne argomenti favorevoli alla controparte.
Infatti, la valutazione del risultato delle prove e il giudizio sull'attendibilità dei testi, come la scelta, fra le varie circostanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di evincere il proprio giudizio da quelle prove che ritenga più attendibili ed idonee a dimostrare la pretesa o l'eccezione. Ne consegue che il controllo di legittimità da parte di questa Corte non può riguardare il convincimento del giudice di merito sulla rilevanza probatoria degli elementi considerati, ma solo la congruenza del giudizio, dal punto di vista dei principi di diritto che regolano la prova (v. ex plurimis, da ultimo, Cass. L6 giugno 1998, n. 5980; 17 luglio 2001, n. 9662). Orbene, il giudizio espresso dal Tribunale alessandrino è allineato a questi fondamenti, atteso che, dopo avere dettagliatamente riferito e riportato le prove raccolte, ricordando le dichiarazioni contrastanti rese dai testi sul livello d'autonomia del AL, a fronte e a chiarimento dei contenuto delle procure, sinteticamente riprodotte, ha ritenuto che, le pur numerose attività svolte dal AL, non consentono di "stabilire se ciò avvenne nell'ambito di un'ampia e piena autonomia o in esecuzione di precise direttive.". "Ritiene il Collegio - prosegue la sentenza impugnata- che le deposizioni testimoniali sopra trascritte si equivalgono sul piano probatorio non essendo possibile attribuire maggiore attendibilità all'una piuttosto che all'altra, in assenza di ulteriori elementi obiettivi di riscontro" e aggiunge: "Attesa l'esistenza di un amministratore amministrativo, il sig. Scopigno, e tenuto conto delle dimensioni non particolarmente grandi dell'azienda (circa 200 dipendenti) è ragionevole però ritenere che le materie per le quali era stata conferita procura speciale al AL non costituissero oggetto di decentramento decisionale. Non appare infatti verosimile che per la gestione dei contratti di assicurazione, per rappresentare la società nelle controversie di lavoro e nel procedimenti penali relativi a sinistri stradali, occorresse creare un autonomo centro decisionale distinto dall'area amministrativa cui era preposto lo Scopigno". avvalorando la consistenza di quest'ipotesi attraverso l'esame di due documenti ricorrente e controfirmati da altri, sicché, conclude coerentemente la sentenza, "l'incertezza circa l'autonomia decisionale si risolve in senso sfavorevole per il AL cui incombeva l'onere probatorio. In conclusione il ricorso deve essere rigettato, resistendo il giudizio del Tribunale alle censure esposte.
Tenuto conto dell'andamento altalenante dei giudizi di merito, appare equo compensare fra le parti le spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Spese compensate.
Così deciso in Roma, il 19 dicembre 2002.
Depositato in Cancelleria il 5 luglio 2003