Sentenza 9 gennaio 2004
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/01/2004, n. 173 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 173 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MATTONE Sergio - Presidente -
Dott. MERCURIO Ettore - Consigliere -
Dott. CUOCO Pietro - Consigliere -
Dott. MAIORANO Francesco Antonio - Consigliere -
Dott. TOFFOLI Saverio - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
UL IU, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ANASTASIO II 311, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO COLELLA, rappresentato e difeso dall'avvocato IU COLELLA, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
I.N.A.I.L., - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA IV NOVEMBRE 144, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO CATANIA, RITA RASPANTI, giusta procura speciale atto notar CARLO FEDERICO TUCCARI di ROMA del 18 settembre 2001, rep. 57833;
- resistente con procura -
avverso la sentenza n. 374/00 della Corte d'Appello di BARI, depositata il 01/08/00 R.G.N. 285/2000;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/10/03 dal Consigliere Dott. Saverio TOFFOLI;
udito l'Avvocato PUGLISI per delega RASPANTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Renato FINOCCHI GHERSI che ha concluso per accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al RE di Bari, US UL, premesso che a seguito di una serie di infortuni sul lavoro gli era stato da ultimo riconosciuto, con sentenza passata in giudicato del 1988, il diritto a una rendita unificata rapportata ad un'inabilità complessiva del 74%, lamentava che a distanza di decenni dal riconoscimento delle prime e più consistenti infermità - silicosi ed ipoacusia - l'Inail, adducendo un preteso ed inesistente miglioramento delle condizioni di salute dell'assicurato, in data 20.11.1993, a seguito di revisione, aveva ridotto la rendita in rapporto ad un'inabilità del 45%. Chiedeva quindi che fosse dichiarato il suo diritto al ripristino della rendita commisurata al 74% d'inabilità. Espletata una consulenza tecnica, il RE rigettava la domanda, con sentenza che, appellata dal UL, era confermata dalla Corte d'appello di Bari.
Il giudice di secondo grado, premesso che nella specie non era in questione una rivalutazione di postumi di infortuni erroneamente determinati, ma una rivalutazione globale delle inabilità dovute a pregressi infortuni e a tecnopatie a seguito di miglioramenti, come dichiarato dal c.t.u., riteneva che in concreto la valutazione compiuta in sede amministrativa dovesse essere confermata, alla luce del risultato della c.t.u., le cui conclusioni si potevano ritenere benevole, in presenza di un'inabilità del 15% per ipoacusia, del 20% per bronchite da silicati e del 10% per esiti da trauma cranico. Contro questa sentenza il UL propone ricorso per Cassazione, affidato ad un unico motivo.
L'Inail ha depositato procura a resistere al ricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il UL denuncia omissione, insufficienza e contraddittorietà di motivazione su un punto decisivo e violazione degli artt. 83 e 137 del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124. Lamenta che il giudice d'appello abbia ritenuto che la riduzione al 45% del grado di inabilità fosse giustificata da miglioramenti delle condizioni di salute. Al riguardo rileva che, in realtà, in nessun punto della esposizione del c.t.u. viene affermata l'esistenza di miglioramenti. Al contrario il tipo di valutazioni e di esposizione lasciava intendere che si era in presenza di pregresse valutazioni erronee, e certamente non vi era stata alcuna indagine circa l'esistenza di miglioramenti e quindi dei presupposti di legge per la revisione della rendita, peraltro preclusa, in difetto di miglioramenti, anche dall'esistenza di sentenze che avevano fissato la rendita al 69% e poi al 74% a seguito del sopravvenire di angiopatia.
Sotto un altro profilo, lamenta che la riduzione del grado di inabilità sia avvenuto mediante l'esclusione - giusta le valutazioni del c.t.u. - di qualsiasi incidenza invalidante relativamente all'infortunio subito il 14.12.1964 (scoppio di un forno), in relazione al quale gli era stata riconosciuta inizialmente un'invalidità del 15% per "sindrome nevrosica neurasteniforme" (confermata in tale misura anche in sede di revisione), con violazione del limite di 10 anni quanto alla rilevanza dei miglioramenti.
Deve rilevarsi che di dette censure ha allo stato carattere assorbente il rilievo che il giudice di merito, incorrendo nel vizio di omessa motivazione su un punto decisivo, non ha preso in considerazione che nella specie l'entità complessiva dell'inabilità dipendente dagli infortuni sul lavoro era stata oggetto di accertamenti giudiziali, da ultimo con la sentenza del RE di Bari depositata il 19.12.1988 (in atti), che aveva accertato nel 74% il grado di detta inabilità complessiva. Non risulta quindi l'accertamento dell'esistenza di miglioramenti rispetto alla situazione di fatto esistente a tale epoca, in violazione del principio che, una volta intervenuto un accertamento giudiziale sul grado di inabilità dell'assicurato o dell'assistito, possono rilevare solo le modificazioni della situazione di fatto verificatesi rispetto a quelle esistenti all'epoca di detto accertamento, potendosi configurare in difetto una lesione della cosa giudicata (cfr. Cass., Sez. un., 7 luglio 1999 n. 383/SU; Cass. 21 luglio 2000 n. 9638, 22 marzo 2001 n. 4159). In accoglimento di questa censura, assorbite le altre, la sentenza impugnata deve essere annullata e la causa rinviata per nuovo esame ad altro giudice.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d'appello di Lecce.
Così deciso in Roma, il 10 ottobre 2003.
Depositato in Cancelleria il 9 gennaio 2004