Sentenza 27 settembre 2011
Massime • 1
Integra la contravvenzione prevista dall'art. 17 R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (Testo Unico della legge di pubblica sicurezza) l'inosservanza, da parte del gestore di una casa di riposo, dell'obbligo previsto dall'art. 109 del medesimo R.D. di identificare le persone alloggiate e di comunicare le relative generalità all'autorità di P.S. (Nella specie, la S.C. ha sottolineato che l'obbligo in questione non è equiparabile a quello, previsto dalla l. Reg. Sicilia n. 22 del 1986, di registrazione e comunicazione, essendo quest'ultimo finalizzato al solo controllo igienico-sanitario delle strutture e non alla verifica del movimento dei cittadini).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 27/09/2011, n. 3110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3110 |
| Data del deposito : | 27 settembre 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 27/09/2011
Dott. IANNELLI Enzo - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAIAZZO Luigi Pietro - rel. Consigliere - N. 986
Dott. MAZZEI Antonella P. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 8030/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
EO MA NC, nata a [...] il [...];
avverso la sentenza in data 13 gennaio 2011 della Corte di appello di Palermo, nel proc. n. 3014/2010. Visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita, nella pubblica udienza del 27 settembre 2011, la relazione svolta dal consigliere Antonella Patrizia Mazzei;
udite le conclusioni del Pubblico ministero presso questa Corte di cassazione, in persona del Sostituto procuratore generale, Dr. MONETTI Vito, il quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso;
rilevato che il difensore della ricorrente non è comparso. RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 13 gennaio 2011, depositata il successivo 20 gennaio, la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale di Palermo, in composizione monocratica, con la quale UL MA NC era stata condannata alla pena di un mese e dieci giorni di arresto per la contravvenzione prevista dal R.D. n.773 del 1931, artt. 109 e 17 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, abbreviato in T.U.L.P.S.), perché, in qualità di legale rappresentante della casa di riposo, denominata "Residence Tenerezza soc. coop.va", ometteva di comunicare all'autorità locale di pubblica sicurezza, le generalità di 32 persone ospitate all'interno della predetta struttura;
fatto accertato in Villabate il 4 gennaio 2006.
A ragione la Corte territoriale ha addotto che la tesi difensiva, secondo cui l'obbligo di comunicazione non incombeva sulle case di riposo perché strutture socio-assistenziali e non turistiche, era priva di fondamento non rispondendo ne' alla lettera ne' alla ratio della norma incriminatrice contestata, di cui al citato R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 109, a termini del quale l'obbligo di comunicare all'autorità di pubblica sicurezza le generalità dei residenti è imposto ai gestori di tutte le "strutture ricettive", tra cui anche le case di riposo, e va ricondotto all'esigenza di controllo da parte dell'autorità di pubblica sicurezza dei movimenti dei cittadini e degli stranieri all'interno del territorio nazionale. Ha aggiunto la Corte distrettuale che il detto obbligo non poteva ritenersi assolto dall'osservanza delle disposizioni regionali in tema di tempestiva e regolare comunicazione del registro dei presenti da parte dell'imputata al Sindaco del Comune di Villabate, per la differente finalità di tale ulteriore adempimento, non avendo l'autorità amministrativa locale compiti di controllo e prevenzione dei reati, incombenti esclusivamente alla polizia di Stato e alle altre forze dell'ordine.
La Corte di merito ha, infine, rilevato che non si era compiuto il termine di prescrizione quinquennale del reato contravvenzionale, essendo esso rimasto sospeso dal 10 marzo al 14 aprile 2010, con scadenza intervenuta il successivo 18 febbraio.
2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la UL, tramite il suo difensore, il quale ha dedotto due motivi di gravame.
2.1. Con il primo rinnova la denuncia di violazione del R.D. n. 773 del 1931, artt. 109 e 17 (T.U.L.P.S.), che i giudici di merito avrebbero erroneamente ritenuto applicabili all'imputata, quale gestrice di una casa di riposo per anziani, e insiste nel sostenere che incombeva alla UL il solo obbligo di iscrizione dell'attività esercitata presso gli appositi albi regionale e comunale, al fine di consentire la necessaria attività di vigilanza igienico-sanitaria sulla struttura, sul personale e sugli ospiti, nonché la compilazione di uno specifico registro, numerato e vidimato dal Comune di Villabate, nel quale annotare i dati identificativi di ogni ospite con la firma delle persone accolte al momento del loro arrivo presso la casa di riposo ed a quello dell'eventuale uscita, adempimenti, i predetti, tutti assolti dall'imputata, la quale, tramite fax, aveva provveduto alla comunicazione del medesimo registro al Sindaco di Villabate, quale massima autorità di pubblica sicurezza in ambito locale, così assolvendo anche all'obbligo previsto dal R.D. 18 giugno 1931, n.773, art. 109. 2.2. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta l'errata negazione della compiutasi prescrizione del reato, tenuto conto della data di accertamento della violazione, il 4 gennaio 2006.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi proposti.
3.1. Riguardo alla prima censura che nega la configurabilità, nella fattispecie, della contravvenzione contestata, va richiamata la giurisprudenza di questa Corte, la quale, in aderenza alla lettera e alla finalità della norma in esame, ha anche recentemente chiarito che l'obbligo di identificare le persone alloggiate e di comunicarne le generalità all'autorità di P.S., previsto dal R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 109, incombe agli albergatori e a quanti gestiscono case di salute, e cioè case di riposo, distinguendo queste ultime dalle case di cura, sui gestori delle quali grava, invece, ai sensi del R.D. 6 maggio 1940 n. 635, art. 193 (Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza), l'obbligo di tenuta di uno speciale registro, con notifica all'autorità di P.S. delle persone ricoverate (Sez. 1, n. 5584 del 11/01/2011, dep. 15/02/2011, Trivelli, Rv. 249796). Nè il predetto obbligo, previsto dal R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 109, per tutti i gestori di strutture ricettive, incluse le case di riposo, e finalizzato a consentire il controllo sui movimenti dei cittadini e degli stranieri da parte della polizia di Stato e dalle altre forze dell'ordine nell'intero territorio nazionale, può essere equiparato all'obbligo di registrazione e comunicazione introdotto dalla legislazione regionale (L.R. Sicilia n. 22 del 1986, artt. 26 e 27) al diverso fine, riconosciuto dallo stesso ricorrente, del controllo igienico-sanitario delle medesime strutture.
3.2. Quanto al secondo motivo di ricorso, la prescrizione del contestato reato, non si era compiuta al momento della decisione impugnata, risultando il relativo termine sospeso dal 10 marzo al 14 aprile 2010 per trentacinque giorni, con scadenza pertanto alla data dell'8 febbraio 2011 (e non a quella del 18 febbraio, indicata per evidente errore materiale nella sentenza impugnata), e, quindi, successivamente alla definizione del processo con la sentenza emessa dalla Corte di appello il 13 gennaio 2011. 4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non essendo la determinazione della causa di inammissibilità immune da profili di colpa (Corte cost. n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento della somma di Euro 1.000,00 - stimata congrua tra il minimo e il massimo previsti- alla cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 1.000,00 alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 27 settembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 25 gennaio 2012