Sentenza 27 agosto 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 27/08/2003, n. 12566 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12566 |
| Data del deposito : | 27 agosto 2003 |
Testo completo
RE P12.56 6./03 Aula A In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: ogg.previdenza Dr. Stefano Ciciretti Presidente R.G.11022/01 11 Paolino Dell'Anno Consigliere " Mario Putaturo Donati CI " Rep. " Pietro Cuoco " Cron.26448 " Luciano Vigolo 11 Ud.9/4/2003 ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da dell'INTERNO, in persona del Ministro pro- MINISTERO tempore,dom.in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso gli uffici dell'Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende per legge;
RICORRENTE CONTRO 2086 NA ER e NC SO, nella qualità di genitori esercenti la potestà sulla figlia DA LI SO;
INTIMATI per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Catanzaro in data 4 dicembre 2000,n. 1591 (R.G.N.1238/1997); 1 на udita, nella pubblica udienza tenutasi il giorno 9/4/2003,la della causa svolta dal Cons. .Dr.Mario Putaturo Donati relazione CI;
udito il Pubblico Ministero, nella persona del Sost. Proc. Gen.Dr.Giovanni D'Angelo che ha concluso:in via principale, inammissibilità del ricorso;
in subordine, remissione alle Sezioni Unite. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso del 5 giugno 1997 il Ministero dell'Interno proponeva appello avverso la sentenza in data 4 dicembre 1995 del Pretore del lavoro di Cosenza che lo aveva condannato al pagamento di quanto dovuto, oltre accessori,per indennità di accompagnamento prevista dall'art.1 della legge n.18 del 1980, con decorrenza dal 1° ottobre 1001,in favore di LV VA e di AN SO, nella qualità di genitori della minore ID IA LI, deducendo l'erroneità della decisione per avere recepito le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio. Nella resistenza degli appellati, il Tribunale di disposto una nuova consulenza tecnicaCatanzaro, dopo avere d'ufficio, con sentenza del 4 dicembre 2000, rigettava l'appello confermando la pronuncia pretorile. Il Ministero dell'Interno ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi. Gli intimati non si sono costituiti. MOTIVI DELLA DECISIONE Con tre motivi, denunciandosi violazione e/o falsa applicazione degli artt. 75 e 101 c.p.c.,nullità della sentenza e/o 2 а del procedimento, motivazione omessa e/o insufficiente e/o comma, nn ,4 e 5 dell'art.360,primocontraddittoria, ai sensi c.p.c., si deduce la nullità del giudizio di appello e della stessa decisione di primo grado perché pronunciata nei confronti di chi : non era più parte in il sopravvenuto difetto di causa, stante legittimazione attiva di LV VA e di AN LI. Costoro avevano agito, infatti, nella qualità di genitori esercenti la potestà, nonostante la figlia ID IA LI, nata il [...], avesse raggiunto la maggiore età prima della udienza di discussione di primo grado del 4 dicembre 1996, sicchè il Tribunale avrebbe dovuto eventualmente rimettere la causa al Pretore ai sensi dell'art.354, comma 1,c.p.c. Preliminarmente va dichiarata l'inammissibilità del ricorso per cassazione. Ed invero, il Ministero ha notificato l'impugnazione a LV a AN LI, nella qualità di genitori VA e LI, pur essendo a esercenti la potestà, e non a ID IA della maggiore età della stessa (vedi Cass.,8 marzo conoscenza 2001, n.3349). Non si provvede sulle spese in assenza degli intimati.
P.Q.M.
La Corte, dichiara inammissibile il ricorso;
nulla per le spese. Roma, 9 aprile 2003 Il Presidente Il Consigliere est. Menci es 3 ހ i CANCELLE 3 - 5 G E G 9 8 3 N E A 3 1 . L L L 1 E - D LERE IL CANCELL R I A I D D I E S I N O E T T R ' L O . S A 0 1 L T 27 ABO:2003a R I R G E T S G E , D O A O P S E S I N A S S A T , A Depositato in S S E D T A N I A O I M D , B T O L P O E D L E I oggi, IL CANCELLIERE Lauco : *