Sentenza 29 febbraio 2000
Massime • 2
Gli impianti di incenerimento di rifiuti devono sottostare, in via preventiva, alla procedura di valutazione di impatto ambientale ed alla direttiva 96/61/CEE relativa alla prevenzione e riduzione integrata dall'inquinamento (recepita con D.L.G. 4 agosto 1999 n. 372) Infatti l'inceneritore di rifiuti realizza una attività di smaltimento che unitariamente interessa anche le altre normative di settore, quale quella sulla regolamentazione degli scarichi di cui alla legge 11 maggio 1999 n. 152 (ndr.modif. con legge 18 agosto 2000 n. 258) che devono trovare attuazione insieme al D.L.G. 5 febbraio 1997 n. 22.
Anche la immissione diretta di reflui in vasche o serbatoi costituisce scarico in senso tecnico e deve essere autorizzata ex legge 152 del 1999.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 29/02/2000, n. 7138 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7138 |
| Data del deposito : | 29 febbraio 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Umberto PAPADIA Presidente del 29/02/2000
1 Dott. Amedeo POSTIGLIONE Consigliere SENTENZA
2. " Luigi PICCIALLI Consigliere N. 813
3. " Alfredo Maria LOMBARDI Consigliere REGISTRO GENERALE
4. " Francesco NOVARESE Consigliere N. 39972/99
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
NI IO n. Gliffa 19.12.1943
SS ND n. Carrara 5.8.1951
avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino del 25.5.1999 Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dr. Amedeo Postiglione
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dr. Antonio Siniscalchi che ha concluso per l'annullamento senza rinvio per prescrizione. Fatto e diritto
La Corte di Appello di Torino, con sentenza in data 25.5.1999, in parziale riforma di quella del Pretore di Verbania del 23.11.1998, condannava NI IO e SS ND (rispettivamente Presidente del Consorzio Basso OC e responsabile impianto inceneritore) alla pena di tre milioni di ammenda per il primo e 12 milioni di ammenda per il secondo, per i reati di cui all'art. 21 1^ comma l. 319/76 e 27 D.P.R. 915/82 ascritti al NI e 21, 3^ comma l. 319/76 ascritto al SS.
Riteneva la Corte che NI IO, almeno fino alla data del 20 aprile 1995, nella quale aveva cessato dal suo incarico, doveva rispondere dei reati a lui attribuiti a titolo di colpa, perché lo scarico dell'insediamento produttivo in fognatura era privo della autorizzazione e perché alcune prescrizioni dell'autorizzazione allo stoccaggio dei rifiuti non erano state osservate.
La stessa Corte dichiarava la penale responsabilità anche di SS ND per scarico di reflui oltre i limiti legali, provenienti dall'impianto di incenerimento, del cui avviamento era responsabile per conto della ditta appaltatrice.
Contro questa sentenza gli imputati hanno proposto ricorso per Cassazione, deducendo il vizio di carenza di motivazione, perché la gestione dell'impianto era stata affidata ad una apposita società (ASPAN).
Il NI deduce, inoltre, che l'avviso per le analisi eseguite il 14.3.1995 fu notificato al solo SS quale responsabile del cantiere e non anche a lui, nella qualità di Presidente del Consorzio.
I ricorsi sono infondati.
La vicenda si presenta complessa in punto di fatto, nella evoluzione subita e nella complessiva compatibilità ambientale. Per la parte che può avere rilevanza in sede di legittimità, occorre precisare che il Consorzio Basso OC ha svolto attività di smaltimento di rifiuti solidi urbani, attraverso un apposito inceneritore, sito in località Mergozzo.
Questa Corte ha già avuto occasione di precisare in due sentenze(Sez. III 8.2.99 n. 494 imp. LAGO e Sez. III, 7.12.1992, n. 2208, imp. Fava) che un inceneritore di rifiuti realizza una attività di smaltimento, che unitariamente interessa anche le altre normative di settore (l. 319/76 ed ora D.Lgs 152/99 per le acque;
D.P.R. 203/88 e norme successive per le emissioni), che devono trovare attrazione, insieme con la legge di base, costituita prima del D.P.R. 915/82 ed ora dal D.Lgs. 22/97. Il motivo è evidente: gli inceneritori, proprio per la loro natura inquinante, devono sottostare, in via preventiva, alla procedura di valutazione di impatto ambientale secondo gli obblighi comunitari (Direttive 85/337/CEE e 97/11/CEE) ed ora anche alla Direttiva 96/61/CEE, relativa alla prevenzione e riduzione integrante dell'inquinamento.
Il ritardo e non completo adeguamento a queste direttive (vedi ora D.P.R. 12 aprile 1996 e D.L. 4 agosto 1999 n. 572), ha comportato - come nel caso in esame - che il problema debba essere affrontato in sede giudiziaria ex post con riferimento alle varie normative (scarichi, emissioni, rifiuti) interessate dagli inceneritori, la cui costruzione, localizzazione e gestione pone problemi attinenti all'insieme delle risorse ambientali (suolo, aria, acqua). Come risulta dalla sentenza impugnata, integrata da quella di primo grado e dagli atti, l'inceneritore di Mergozzo del Consorzio Basso OC, per le sue dimensioni e caratteristiche, doveva essere preventivamente autorizzato in base al D.P.R. 915/82 e dotarsi dell'impianto di post-combustione e di un apposito impianto tecnologico per il trattamento delle acque di processo utilizzate. Naturalmente doveva osservare le prescrizioni contenute nell'autorizzazione ed essere in regola con la legge 319/76 ed il D.P.R. 203/88, sia per i profili formali, che per quelli sostanziali. Con apprezzamento di fatto incensurabile in sede di legittimità - perché congruamente motivato - i giudici di merito hanno ritenuto la responsabilità penale del NI, non solo per la sua posizione al vertice dell'ente (che imponeva un dovere positivo di predisposizione di tutte le misure tecniche, organizzative ed economiche atte ad evitare l'inquinamento), ma perché in concreto si era occupato della gestione dell'impianto con superficialità e "faciloneria", ritenendo erroneamente che bastasse una sorta di generica "delega" per l'esonero dai propri doveri (il Pretore parla al riguardo di "autoesonero" in relazione alla missiva del 23.9.1994 e non di vera delega, mancando i relativi presupposti di forma e contenuto). A fronte di scarichi "brutali" dai serbatoi, dal "pozzetto di ispezione" e perfino dal "bacino di contenimento", nel terreno circostante con pericolo per le falde, i giudici di merito hanno ritenuto violato il dovere di diligenza, prudenza e controllo che incombeva al NI, tenendo presente che gli scarichi, oltre che inquinanti, erano privi di autorizzazione.
Deve aggiungersi che questa Corte ha di recente ribadito (Cass. Sez. III, 14.6.1999, imp. Scrocca) che anche la immissione diretta di reflui in vasche o serbatoi costituisce "scarico" in senso tecnico e deve essere autorizzata, mentre il trasporto con autobotti di reflui (costituenti rifiuti liquidi) deve essere autorizzato distintamente secondo la normativa sui rifiuti (D.P.R. 915/82 ed ora D.Lgs. 22/97). È vero che la Corte di Appello di Torino ha ritenuto - diversamente dal Pretore di Verbania - l'esistenza di una delega, ma occorre precisare che (a parte la carenza di motivazione sul punto in ordine alla natura della stessa), l'affidamento all'ASPAN, organismo esterno, di alcuni compiti di gestione, non escludeva anche per la Corte di Torino il dovere per il Presidente del Consorzio Basso OC di controllare la sussistenza delle autorizzazioni previste dalla normativa e l'osservanza delle condizioni dell'autorizzazione per lo smaltimento dei rifiuti (tra cui quella della idonea recinzione dell'area interessata dall'inceneritore).
Sul punto, dunque, la penale responsabilità è stata attribuita al NI in ordine ai reati di cui alle lettere a), b) e g) dell'imputazione, in modo corretto.
Il NI si è doluto della mancata notifica della data delle analisi del febbraio 1995.
Sul punto, osserva la Corte, che il campionamento fu regolare alla presenza del SS, coimputato per il reato ex lettera h) della rubrica e che era sufficiente informare uno dei responsabili della struttura produttiva, considerata l'urgenza, come più volte precisato da questa Corte.
Inoltre il NI non ha interesse a dolersi della insussistente nullità delle analisi, perché assolto dal reato di cui all'art. 21, 3^ comma l. 319/76, del tutto autonomo da quello ex art. 21, 1^ comma l. 319/76.
Risulta, però, dalla sentenza che il NI cessò dal suo incarico il 20 aprile 1995, sicché i reati a lui ascritti devono dichiararsi estinti per prescrizione.
La posizione di SS ND è stata accertata e valutata correttamente dai giudici di merito, per il superamento dei limiti tabellari, in violazione dell'art. 21, 3^ comma l. 319/76. Una serie di campionamenti eseguiti il 27.2.1995, il 14.3.1995, il 5.5.1995, il 13.6.1995 hanno evidenziato il superamento di vari limiti tabellari (alluminio, cromo IV, PH, rame, cloruri, fosforo) e questi eventi erano riconducibili alla diretta responsabilità del SS, in quanto persona incaricata di controllare l'avviamento dell'inceneritore, da cui derivavano gli scarichi. Tale situazione non si è interrotta con la cessazione dell'incarico da parte del NI, ma con riferimento al SS è proseguita fino al settembre 1995, sicché il reato contestato non può considerarsi prescritto.
È, bensì, vero che la contestazione si riferisce al febbraio 1995, ma dagli atti risulta che essa attiene oggettivamente ad una situazione che si è protratta fino alla fine del periodo di avviamento, con il collaudo e la gestione a regime dell'impianto inceneritore.
La situazione dell'inquinamento dovuta ad una causa oggettiva e permanente, assia la rottura del bacino di contenimento con il travaso "brutale" e continuo di inquinamenti senza alcuna depurazione, è proseguita successivamente fino a settembre, sicché il reato non risulta prescritto.
La sequenza di campionamenti eseguiti - tutti indicanti il superamento dei limiti tabellari per più parametri - fino al giugno 1995 e la mancata rimozione anche successivamente della situazione oggettiva strutturale che cagionava l'inquinamento, comportano, secondo la comune esperienza, che "tutto" l'inquinamento si è trasferito sul terreno circostante, compreso il suolo. In base alla nuova legge 152/99, lo scarico nel suolo è vietato in modo assoluto, ancor più per i parametri pericolosi (come rame e cromo), sicché non si pone neppure il problema delle analisi, tanto più che nel caso in esame di insediamento produttivo non autorizzato, la nuova legge 152 trova immediata applicazione. [Cass. Sez. III, 14.6.1999, imp. Masiello].
P. Q. M.
La Corte,
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata relativamente al NI perché i reati sono estinti per prescrizione.
Rigetta il ricorso di SS ND, che condanna al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 29 febbraio 2000.
Depositato in Cancelleria il 19 giugno 2000