Cass. pen., sez. III, sentenza 29/02/2000, n. 7138
CASS
Sentenza 29 febbraio 2000

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime2

Gli impianti di incenerimento di rifiuti devono sottostare, in via preventiva, alla procedura di valutazione di impatto ambientale ed alla direttiva 96/61/CEE relativa alla prevenzione e riduzione integrata dall'inquinamento (recepita con D.L.G. 4 agosto 1999 n. 372) Infatti l'inceneritore di rifiuti realizza una attività di smaltimento che unitariamente interessa anche le altre normative di settore, quale quella sulla regolamentazione degli scarichi di cui alla legge 11 maggio 1999 n. 152 (ndr.modif. con legge 18 agosto 2000 n. 258) che devono trovare attuazione insieme al D.L.G. 5 febbraio 1997 n. 22.

Anche la immissione diretta di reflui in vasche o serbatoi costituisce scarico in senso tecnico e deve essere autorizzata ex legge 152 del 1999.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 29/02/2000, n. 7138
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 7138
    Data del deposito : 29 febbraio 2000

    Testo completo