Sentenza 5 aprile 2013
Massime • 1
In tema di abuso di ufficio, la violazione di legge può consistere nell'adozione di un atto amministrativo caratterizzato da una motivazione di mero stile, attraverso l'impiego di locuzioni che costituiscano una consapevole "non motivazione". (Fattispecie nella quale il Consiglio di una Facoltà aveva deliberato la "non chiamata" del vincitore di un concorso per il posto di professore universitario limitandosi ad indicare che la sua figura non rispondeva alle specifiche esigenze per il quale il posto era stato bandito, dopo un'ordinanza del TAR che aveva imposto di procedere a "rigorosa ed ampia motivazione di non chiamata").
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 05/04/2013, n. 21976 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21976 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GARRIBBA Tito - Presidente - del 05/04/2013
Dott. LANZA Luigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. CARCANO Domenico - Consigliere - N. 667
Dott. PETRUZZELLIS Anna - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CITTERIO Carlo - rel. Consigliere - N. 49631/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IA MI N. IL 12/10/1971;
ER BA N. IL 20/06/1970;
CC AR N. IL 10/12/1966;
PE MA AZ N. IL 12/04/1956;
RI FR N. IL 25/01/1949;
OM EL N. IL 10/02/1943;
avverso la sentenza n. 1440/2009 CORTE APPELLO di MESSINA, del 03/04/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 05/04/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLO CITTERIO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Mura Antonio, che ha concluso per l'a.c.r. nei confronti di DI e ER;
rigetto nel resto;
uditi i difensori avv. Grasso, Luccisano, D'Ascola, Militi, Nocita, Rizzo per l'accoglimento dei ricorsi.
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con sentenza in data 3 aprile - 20 giugno 2012 la Corte d'appello di SI ha definito imputazioni per fatti tra loro del tutto diversi e coinvolgenti persone differenti (capi 2 e 3, concorso in abuso d'ufficio; capi 24 e 25, concorso in peculato, occasionalmente trattate insieme in quanto vicende attinenti al contesto dell'Università di SI), confermando le statuizioni di condanna deliberate il 19.12.2008 dal locale GUP in esito a rito abbreviato. Questo procedimento, inoltre, costituisce parte separata di procedimento più ampio trattato con altri riti anche nei confronti di coimputati nei medesimi reati.
Due le vicende.
2.1 La prima, che interessa in questa parte del complessivo processo i soli docenti universitari della Facoltà di Medicina Veterinaria CA NC, MA CI e MA ZI EN, nonché l'avv. SI Raffaele egli pure docente di materie giuridiche nella stessa Università, riguarda condotte afferenti il concorso ad un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia presso il Dipartimento di Chirurgia e Fisiopatologia della Facoltà di Medicina Veterinaria, diretta dal prof. CI SE, cui avevano partecipato i dottori IT IM, ST RE NA, NC CR, SA De RI, SI LU e PP AD. Avendo ST, De RI e SI rinunciato, in esito alla valutazione dei titoli ed alla prova orale la commissione (composta dai professori Masetti, Carlucci, petrizzi e Fatone e presieduta dal prof.
CI componente designato dalla Facoltà) aveva espresso giudizi di idoneità per la dott.ssa IT ed il Dr. AD e non favorevole per il dr. CR, ricercatore del medesimo Dipartimento per il quale era stato bandito il concorso e figlio del prof. CR TT, già preside di quella facoltà e docente "ascoltato" nell'ambito del rettorato. Non avendo la facoltà provveduto a deliberare sulla chiamata degli idonei nei termini previsti dal D.P.R. n. 117 del 2000, art. 5 (per le vicende di cui si occupa il processo), la dott.ssa IT (la cui valutazione era stata migliore rispetto a quella del dr. AD) era stata chiamata e nominata dall'Università di Pisa, presso cui in concreto operava già come ricercatrice. Il dott. AD, appunto anch'egli dichiarato idoneo e già operante nella Facoltà IN, solo a seguito di ripetuti interventi del Giudice amministrativo, da lui attivati, era riuscito ad essere alfine chiamato. Secondo l'impostazione accusatoria, il finanziamento necessario per bandire il concorso era stato procurato dal prof. CR TT nell'aspettativa che la procedura dovesse giungere alla nomina del figlio NC. Aspettativa sostenuta da ripetuti e diversificati interventi del docente, anche con contenuti di minaccia, nei confronti di più persone che, a vario titolo, potevano influire sull'esito del concorso.
Bloccata dall'esito della prova di concorso ogni possibilità per il figlio, il prof. CR con l'adesione del rettore AS si era attivato per impedire che il concorso potesse concludersi favorevolmente per alcuno degli altri due candidati e, in particolare, per il dr. AD (atteso che la dr.ssa IT era stata appunto chiamata dall'Università di Pisa da cui proveniva). Il dr. AD era allievo del prof. CI ed è costituito parte civile nel processo, che nei gradi di merito ha visto la condanna di AS, CA e EN (unici nel processo tra gli imputati di abuso d'ufficio nei cui confronti si è costituito) al risarcimento dei danni in suo favore, con rinvio alla sede civile per la quantificazione.
La mancata valutazione positiva di CR NC e l'insistenza del prof. CI perché il concorso dando seguito alla normale procedura si concludesse positivamente per l'idoneo AD avevano determinato fortissime e pubbliche tensioni e divisioni nella facoltà di Medicina Veterinaria.
Quanto agli ulteriori dati temporali pertinenti al caso, gli atti del concorso erano stati approvati con decreto del rettore in data 22 maggio 2006, ed entro sessanta giorni avrebbe dovuto intervenire la delibera di competenza della Facoltà; il 6 luglio il Tar aveva provvisoriamente sospeso l'approvazione degli atti, sul ricorso di NC CR;
il 9 ottobre il Tar aveva rigettato la domanda di sospensione proposta dal ricorso del CR (p. 10 sent), sicché questa era venuta meno, così riprendendo il decorso del termine dei sessanta giorni (decorso quindi iniziato il 22 maggio e da ritenersi pertanto sospeso dal 6 luglio al 9 ottobre); su diffida di AD in data 26 ottobre (decorsi i sessanta giorni tenuto conto della sospensione) il consiglio di facoltà era stato convocato per il 15 novembre per le determinazioni sull'esito del concorso;
nel frattempo l'Università di Pisa aveva chiamato la dott.ssa IT, con la clausola della sospensione di efficacia fino alla scadenza dei sessanta giorni dal decreto rettorale IN, ex D.P.R. 117 del 2000, art. 5; il 15 novembre AD non otteneva il quorum e gli altri componenti del consiglio di facoltà si astenevano, dopo la reiezione di una loro pregiudiziale sulla legittimità della chiamata da parte dell'Università di Pisa, nessun voto andava alla IT;
dopo una seduta interlocutoria del 23 novembre, in esito a ricorso al Tar dello AD si perveniva alla seduta del 7 marzo, in cui era deliberata a maggioranza la chiamata della dott.ssa IT (che nel frattempo aveva preso servizio a Pisa); dopo una seconda Delib. 2 maggio 2007 (resa necessaria da altro provvedimento del Tar nuovamente adito dal dott. AD;
in essa veniva revocata la precedente Delib. 7 marzo e rifiutata la chiamata del dr. AD), con ulteriore Delib. 26 luglio 2007, provocata da altro provvedimento del Tar sempre attivato dal dr. AD (provvedimento che questa volta aveva anche previsto la nomina del locale questore come commissario ad acta nel caso di permanente inottemperanza), quest'ultimo veniva chiamato, con votazione unanime. Le concrete imputazioni di cui sono destinatari gli odierni quattro imputati vanno apprezzate tenuto conto delle succinte premesse in fatto appena esposte.
2.1.1 Ai docenti CI, CA, EN e all'avv. prof. SI sono contestati due reati di abuso d'ufficio, in concorso con altri numerosi docenti componenti il consiglio di facoltà, oltre ai professori CR, AS e Giovanni AN
(quest'ultimo preside p.t. della Facoltà di Medicina Veterinaria). Il primo (capo 2) ha per oggetto la delibera con la quale il 7.3.2007 il Consiglio di Facoltà "chiama" la dr.ssa IT, oltre il termine di 60 giorni previsto dal D.P.R. n. 117 del 2000, art. 5, commi 4 e 8 e dopo che ancora il 1.10.2006 la IT era stata immessa in ruolo a seguito delle deliberazioni delle autorità accademiche pisane (proprio in ragione dell'idoneità conseguita nel concorso IN e dopo aver preso atto che la Facoltà di SI non aveva provveduto a quanto di competenza).
Nella prospettazione accusatoria, tale chiamata era strumentale ad ottenerne un rifiuto (essendo la IT ovviamente interessata all'incarico pisano) così da poter vanificare il concorso ed impedire la nomina del dr. AD: e, specialmente, violava la precedente ordinanza del 29.1.2007 con cui il TAR NI (adito dallo AD) aveva disposto che proprio (e solo) sulla posizione dello stesso il consiglio di facoltà deliberasse.
Il secondo (capo 3) ha per oggetto la successiva Delib. 2.5.2007: in violazione cit. art. 5, comma 4 il consiglio di facoltà decideva di non chiamare lo AD, con la motivazione che la sua figura non rispondeva alle specifiche esigenze didattiche e scientifiche che avevano indotto la facoltà a bandire il posto di ruolo in questione. Secondo la prospettazione accusatoria si era trattato di motivazione apparente e pretestuosa, in violazione del giudizio espresso dalla commissione giudicatrice, non essendo affatto mutate le esigenze didattiche e scientifiche sottese alla pubblicazione del posto. Entrambe le delibere, secondo le contestazioni, erano state adottate al solo scopo di procurare intenzionalmente un danno ingiusto allo AD.
2.1.2 Quanto alle posizioni individuali, le imputazioni contestano:
alle prof.sse CI e EN ed al prof. CA la partecipazione alle due delibere;
all'avv. prof. SI di avere, su richiesta, fornito la copertura legale alla mancata chiamata del dr. AD, con la materiale stesura o l'indicazione delle argomentazioni da addurre a sostegno delle dichiarazioni di voto in favore della dott.ssa IT e contrarie allo AD per la seduta del 7 marzo e per quelle contrarie allo AD per la seduta del 2 maggio.
Di seguito i motivi di ricorso di questi quattro imputati.
2.2 CA:
- 1. violazione "dell'art. 606 c.p.p., lett. B ed E" in relazione all'art. 323 c.p. e D.P.R. n. 117 del 2000, art. 5, commi 4 e 8:
- quanto alla Delib. 7 marzo (capo 2), i presupposti da cui muove la Corte d'appello sarebbero errati perché, in primo luogo, l'avere la IT prestato acquiescenza alla precedente delibera del 15.11.2006 (in cui non aveva riportato alcun voto) sarebbe irrilevante, in quanto in tale consiglio nessuno dei due candidati aveva riportato il quorum sicché la nuova convocazione e la delibera avrebbero dovuto considerarsi necessarie e comunque non precluse da alcuna norma;
in secondo luogo, la stessa delibera pisana subordinava l'efficacia della propria chiamata alla mancata chiamata della facoltà IN e, alla luce della L. n. 210 del 1998, art. 2, lett. F (di cui il D.P.R. n. 117 del 2000 è normativa di attuazione), l'eventuale rinuncia della IT avrebbe determinato la perdita del titolo per la sua nomina in ruolo anche da parte degli altri atenei, rendendo così certa la sua accettazione, differentemente da quanto ritenuto dal Giudice d'appello;
- quanto alla Delib. 2 maggio (capo 3), la motivazione obiettivamente succinta avrebbe dovuto essere interpretata alla luce del bando, dei giudizi di idoneità e del dibattito precedenti, mentre nessuna violazione del giudizio espresso dalla commissione esaminatrice vi sarebbe stata, tenuto conto della distinzione di competenze e contenuti tra la valutazione di idoneità dei candidati (affidata alla commissione esaminatrice e non toccata dalla successiva delibera) e la valutazione delle specifiche esigenze degli atenei (riservata alla singola Università); nel caso di specie, le esigenze che avevano fondato il bando avrebbero richiesto, secondo il ricorrente, un profilo professionale di eccellenza, da escludersi per il dr. AD, alla luce dello stesso contenuto del suo giudizio di idoneità;
- "illogici" e "incongrui" sarebbero poi i profili di motivazione relativi:
- ai contenuto del provvedimento del TAR in data 29.1.07 (la cui lettera si sarebbe limitata ad imporre di provvedere sulla chiamata di AD, non l'esito della decisione), in ogni caso sul punto potendo configurarsi solo il reato ex art. 388 c.p.;
- alla sussistenza di un danno ingiusto per lo AD (che aveva solo un'aspettativa o un interesse legittimi ma non un diritto alla chiamata, non essendovi alcun obbligo per l'EO e rimanendo integro lo status di idoneità);
- all'inosservanza del termine dei sessanta giorni per la chiamata, da considerarsi ordinatorio e, quanto all'influenza sulla chiamata della dr.ssa IT dall'Università di Pisa, irrilevante, posto che, secondo il ricorrente, anche dopo tale termine sarebbe comunque rimasta la priorità di scelta da parte dell'EO IN (come sarebbe confermato dalla condizione contenuta nella delibera pisana originaria e D.P.R. n. 117 del 2000, art. 5, comma 10);
- 2. medesimi vizi in relazione all'art. 323 c.p., perché la Corte di SI non si sarebbe confrontata con le doglianze d'appello, in particolare sul contenuto della telefonata 30.6.2006 tra i professori NE e CR, travisandone il contenuto che attestava la non conoscenza della vicenda da parte del ricorrente, solo congetturalmente ritenendo provato il successivo contatto da parte del primo attraverso l'individuazione in CA del "CO" della telefonata 6.7.06 (oltretutto in un contesto dove vi era prova di numerosi contatti telefonici diretti che avrebbero reso inutile l'intermediazione); non vi sarebbe prova della partecipazione del ricorrente alla riunione informale con il rettore del luglio 2006, mentre la partecipazione a quella che precedette la seduta del 7 marzo 2007 sarebbe stata giustificata dall'esigenza di un mero scambio anticipato di libere opinioni.
Irrilevante per la posizione individuale sarebbe il riferimento della Corte d'appello alla "faida" necessitante lo schierarsi di ciascuno.
2.3 CI.
Con unico articolato motivo enuncia violazione di legge, motivazione mancante ed "Illogica" in relazione all'art. 323 c.p.; evidenziato il ruolo di mero componente del consiglio di facoltà, non competente nè coinvolto nella predisposizione degli ordini del giorno e dei tempi di trattazione delle questioni, la ricorrente deduce che la prova della propria buona fede nell'approccio all'ordine del giorno che intendeva il provvedimento del Tar quale ordine a provvedere nella scelta tra i due candidati, e non solo a deliberare in ordine esclusivamente allo AD, avrebbe dovuto essere individuata nella presentazione del compito del consiglio come prospettata da parte dello stesso prof. CI, sostenitore dello AD, in quei primi termini (aspetto rilevante sul piano dell'elemento psicologico e sul quale sarebbe mancata motivazione della Corte IN); che di mero errore si fosse trattato, emergerebbe dallo stesso parere dell'Avvocatura di Stato 2920/2007, richiesto dopo che la burocrazia universitaria aveva bloccato l'esecuzione della delibera (in ragione dell'aver già la IT preso servizio a Pisa, del decorso dei 60 giorni, dell'effettivo contenuto del provvedimento del Tar). In definitiva, a carico della prof.ssa CI vi sarebbe la sola partecipazione alle due delibere, nelle quali l'imputata si sarebbe orientata discrezionalmente, secondo coscienza, in relazione al contenuto dell'ordine del giorno. La ricorrente svolge poi deduzioni in ordine alla non perentorietà del termine dei sessanta giorni dal decreto rettorale per la deliberazione del consiglio di facoltà (richiamando giurisprudenza amministrativa in termini, Tar Campania sez. 11, sent.
9.9.11 n. 4374) ed argomenta della legittimità anche della chiamata della dr.ssa IT, spiegando le ragioni della ritenuta irrlievanza della chiamata nel frattempo intervenuta dall'Università di Pisa (questa definita "oggettivamente singolare" anche dal GIP e quindi idonea a confondere una non giurista).
In ordine alla seconda delibera (del 2 maggio) si sarebbe trattato di un legittimo provvedimento di non chiamata di un idoneo (possibile, per la ricorrente che cita giurisprudenza amministrativa conforme, anche per ragioni diverse dal sopravvenire delle sole ragioni normative o finanziarie motivate dalla Corte d'appello, e motivato, con pieno affidamento da parte del semplice componente del consiglio di facoltà).
In definitiva, il duplice voto, giustificato, non potrebbe esser posto a base di un'affermazione di responsabilità penale, non potendosi far derivare da un eventuale dolo di gruppo di altri anche il dolo individuale del singolo in buona fede. In particolare, le votazioni della prof.ssa CI nelle sedute del 15 e del 23 novembre a favore delle pregiudiziali (una proposta anche della prof.ssa ER, non imputata, e votata pure dai sostenitori di AD) sarebbero incompatibili con l'intento di gruppo del "mandare in biancò il concorso e su di esse mancherebbe motivazione della Corte d'appello.
2.4 EN:
Il ricorso della prof.ssa EN ripropone in parte le medesime considerazioni svolte nel ricorso CI in diritto, sul contesto in fatto (in particolare sul voto alle due pregiudiziali nella seduta del 23 novembre), sui limiti del ruolo di semplice componente del consiglio di facoltà e sul significato delle sue votazioni nelle sedute incriminate.
Con specifico riferimento a questa posizione, il ricorso evidenzia poi l'assenza della EN alla seduta del 15 novembre 2006, riproponendo la tesi, disattesa dal Giudice d'appello, che la stessa avrebbe dovuto essere assolta come già accaduto per la collega Beninati, in ragione dell'assenza alla seduta del 2 maggio 2007. In proposito, la ricorrente deduce illogicità e contraddittorietà nella spiegazione della Corte distrettuale sulla diversa importanza delle due sedute in cui si verificarono le distinte assenze, per quanto diversamente argomentato a proposito della rilevanza proprio della partecipazione anche alla seduta del 15 novembre nel trattare la posizione CI (pagine 60, 63 e 64 della sentenza d'appello), nonché in relazione alla conversazione intercorsa tra ED e NE il giorno 13 (dove si parlava di prova del nove e di compattezza) dalla quale avrebbe dovuto evincersi l'estraneità della EN alla fazione di NE (la stessa sentenza d'appello avendo utilizzato il termine Inutilmente nella stessa sentenza per descrivere l'esito di una richiesta di approccio, p. 60). Anche la partecipazione della EN alla riunione precedente la seduta del 7 marzo sarebbe stata illogicamente valorizzata, avendo alla stessa partecipato pure il prof. Panebianco, che aveva poi votato per AD.
2.4.1 Il 19 marzo sono stati depositati motivi nuovi:
- quanto al capo 2, sulla non perentorietà del termine dei sessanta giorni e sull'irritualità della chiamata "pisana" prima del decorso di tale termine. Secondo la ricorrente, dato atto che la IT era già stata immessa in ruolo a Pisa nel momento della delibera che la chiamava a SI, occorrerebbe distinguere tra l'impossibilità pratica di dar seguito alla delibera (non essendo stata impugnata la delibera pisana) e la sua legittimità formale.
L'intento di danno verso lo AD non potrebbe poi assurgere a violazione di legge, mentre in tale errore di diritto sarebbe incorso il Giudice d'appello (p. 18 sent.). L'esistenza di un danno ingiusto dello AD non sarebbe stata oggetto di motivazione: in particolare la natura ordinatoria del termine non avrebbe comportato alcuna lesione per la chiamata dello AD oltre di esso;
- quanto al capo 3, sull'assenza di violazione del comma 4 del D.P.R. n. 117 del 2000, art. 5, comma 4 e sull'intrinseca contraddizione dell'aver considerato violazione di legge il difetto di motivazione della delibera poi invece censurandola nel merito;
neppure rileverebbe il contrasto della delibera con il parere dell'Avvocatura dello Stato e con le statuizioni del Tar, non trattandosi di violazione di norme;
sono riproposte le censure sull'elemento psicologico del reato e sulla mancata motivazione del danno ingiusto per lo AD;
da ultimo si sostiene che l'annullamento in autotutela della precedente delibera e poi la successiva chiamata dello AD configurerebbero desistenza volontaria, sicché risulterebbe violato l'art. 56 c.p.. 2.5 SI:
- 1. violazione "dell'art. 606 c.p.p., lett. B ed E in relazione agli artt. 110 e 323 c.p.". Deduce il ricorrente che quand'anche si dovessero ritenere le due delibere illegittime e dolosamente adottate, l'intervento del prof. SI era avvenuto dopo che la decisione di annullare il concorso era stata già presa e le pressioni sul prof. CI erano già state consumate, come riconosciuto dalla stessa sentenza d'appello. Le ragioni indicate dalla Corte d'appello per affermarne la partecipazione psicologica alla condotta concorsuale contestata a tutti sarebbero irrilevanti e non corrispondenti al vero: sarebbe apodittica l'affermazione di consapevolezza della volontà di annullare comunque il concorso, in ragione dell'effettivo contenuto della conversazione telefonica intercorsa solo il 14.4.06 con il rettore AS, che precede quella tra questi e la moglie;
solo formali sarebbero stati gli interventi sulle bozze dei verbali, dunque già esistenti ed indice di volontà collegiale già formata e, comunque, solo di natura formale e non incidenti sull'iter formativo della decisione gli apporti dell'imputato; l'interlocuzione con il preside AN sarebbe intervenuta solo in via personale e privata e non nella qualità di componente della mai istituita commissione di saggi. Ancora, aver ricostruito l'iniziale apporto del SI con AN e NE come indicazione a dar esito al concorso sarebbe contraddittorio con la poi affermata consapevolezza ed adesione al disegno criminoso: il ricorrente si sarebbe limitato a dare consigli richiesti, senza mai sollecitare o influenzare verso la consapevolmente illecita non chiamata di AD;
la ripetuta sollecitazione per la richiesta di pareri all'Avvocatura dello Stato ed al CUN attesterebbero un suo ruolo di assoluta alterità rispetto agli interessi in conflitto, dovendosi evidenziare la sua estraneità alle riunioni che si svolgevano tra il rettore, il prof. CR e membri della Facoltà di Medicina Veterinaria, la mancanza di alcuna sua pressione nei rapporti con i dipendenti amministrativi, la contemporanea attivazione del prof. Niutta con il proprio fratello, pure avvocato;
di "scarso pregiò l'informazione data al prof. CR dell'esito dell'iniziale ricorso del figlio. Ancora, l'erroneità del parere da lui dato non avrebbe mai potuto fondare la fattispecie concorsuale.
In ogni caso erroneamente la Corte peloritana non avrebbe ritenuto assorbente la mancanza di istigazione, agevolazione, rafforzamento del proposito altrui già formatosi, donde l'assenza del necessario elemento psicologico;
2. "violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. B ed E" con riferimento all'art. 323 c.p. per assenza di danno ingiusto e per omessa motivazione sull'ingiustizia di danno: la "vaghezza" delle asserzioni dei giudici di merito non avrebbe consentito di individuare il diritto o l'interesse legittimo dello AD leso dalla ritenuta violazione del D.P.R. n. 117 del 2000, art. 5, commi 4 e 8, e necessario per concretizzare il requisito della ed doppia ingiustizia.
Sono stati presentati motivi aggiunti a sostegno della non configurabilità del concorso di persona nel reato per l'attribuita attività di copertura legale offerta alla decisione di non nominare lo AD, con il suggerimento di argomenti contrari a tale chiamata e i controlli ai verbali delle delibere. La Corte di SI non avrebbe poi motivato sul necessario contributo causale fornito in concreto dall'imputato, in un contesto in cui era giù maturata ferma volontà dei concorrenti materiali nel reato di non chiamare lo AD;
il suo intervento sarebbe successivo alla prima Delib. 7 marzo e in termini di mero parere quanto alla seconda, rispetto a decisione già formatasi prima.
2.6 I quattro ricorsi debbono essere rigettati, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
2.6.1 Comuni ai quattro ricorsi sono innanzitutto i motivi che pongono, sotto vari aspetti, la questione di diritto sulla configurabilità del reato di abuso d'ufficio in relazione alle due delibere oggetto specifico dei capi 2 e 3.
Tali motivi (primo, nelle sue articolazioni, del ricorso CA;
motivi CI e EN, compresi i motivi aggiunti EN, con esclusione delle deduzioni sulla consapevole partecipazione individuale e sull'elemento soggettivo;
secondo motivo SI) sono infondati.
2.6.1.1 Assorbente rispetto alle diverse deduzioni prospettate sul punto dai quattro imputati nei rispettivi ricorsi è la constatazione - evidenziata dal procuratore generale di udienza - che la vicenda per cui è processo costituisce un caso di scuola di esercizio di potere orientato alla realizzazione non già dell'interesse pubblico ma di un interesse personale ed egoistico, comunque estraneo alla pubblica amministrazione, diverso e collidente con quello per il quale il potere è attribuito, quindi un esercizio che conseguentemente in concreto non avviene secondo lo schema normativo che ne ha legittimato l'attribuzione. Modalità di esercizio che, per sè, integra la violazione di legge pretesa dall'art. 323 c.p. (SU, sent 155/2012) Sez.6, sent 35597/2011; Sez.6, sent 38965/2006). E ciò correttamente è stato affermato e ritenuto dalla Corte distrettuale (p. 17 e 18, 32).
2.6.1.2 La Corte d'appello ha infatti argomentato, con motivazione approfondita esaustiva e attenta al richiamo articolato a materiale probatorio del tutto congruo agli assunti di merito che ne sono stati tratti, che, dopo la negata valutazione di idoneità al figlio del prof. CR, ogni determinazione è stata rivolta ad impedire che quel concorso potesse giungere ad una conclusione fisiologica favorevole ad altri: il prof. CI aveva mancato di parola ("non si era comportato da galantuomo") di fatto approfittando del finanziamento, procurato per creare il posto al dott. CR NC, per una copertura che invece non lo indicava, e pertanto il concorso non doveva portare alla nomina di altri, tantomeno del suo collaboratore dott. AD.
È qui sufficiente richiamare (dell'ampia motivazione d'appello alle pagine 13-15, 25-28, 29-33) i punti relativi alle conversazioni tra i prof. NE e ED (p. 29s.), nonché le due tra ED e AN (p. 30, p. 31, la seconda delle quali non solo vede il commento, relativo alla Delib. 2 maggio, che costituisce una singolare interpretazione autentica della vicenda "e quindi 21 persone hanno votato favorevolmente CR, no?... ricevendo l'assenso dell'interlocutore: si, CR, insomma hanno votato contro" (tutt'altro che illogicamente valorizzata dalla Corte distrettuale, posto che si discuteva formalmente di AD e IT), ma anche anticipa la natura di stile della delibera che rifiuterà la chiamata di AD ("noi diremo che la facoltà non ha più bisogno, non è più richiesta la figura professionale... e basta, la si chiude là"), mostrando pure la consapevolezza della sua programmata illiceità (che... che... che cosa fa che ci... condannano tutti..., p. 33)), per constatare come l'apprezzamento di stretto merito, conforme da parte di entrambi i Giudici di primo e secondo grado (secondo il quale in sintesi l'unico scopo delle decisioni del consiglio di facoltà era quello di pregiudicare le aspirazioni dello AD che, insistendo nelle sue ragioni, aveva rotto certi equilibri emblematicamente rappresentati dalle conversazioni richiamate, p. 31), sia sorretto da motivazione tutt'altro che apparente ed incongrua al materiale probatorio richiamato.
Del resto, è significativo che i ricorsi non si confrontino espressamente con questi dati probatori e con lo specifico ragionamento svolto su di essi dalla Corte d'appello. Ma proprio l'assenza di specifico e puntuale confronto conduce i motivi di ricorso sul punto della configurabilità della violazione di legge alla inammissibilità per genericità (atteso che le argomentazioni sugli altri aspetti, di cui pure subito si dirà: in particolare la natura del termine dei sessanta giorni, la legittimità della chiamata pisana della IT, la legittimità della motivazione della deliberazione sinteticissima del 2 maggio, risultano, per quanto argomentato sub 2.6.1.1, in ogni caso non determinanti). In ordine al requisito del danno ingiusto, alla luce della ricostruzione dei fatti che caratterizza le due sentenze di merito, il tema del diritto o del mero interesse dello AD alla chiamata risulta prospettato in termini astratti e pertanto fuorvianti: non vi è infatti dubbio, ed è rilievo assorbente, che il dott. AD avesse il diritto ad una valutazione non viziata dal programmato pregiudizio personale, anche con il rispetto, da parte del consiglio di facoltà, delle successive deliberazioni del Tar, che ripetutamente egli era stato costretto ad attivare proprio per i dinieghi contrari a giustizia (in quanto non determinati dal corretto libero discrezionale esercizio del potere attribuito a quell'istituzione dal D.P.R. n. 117 del 2000, art. 5 in relazione alla L. n. 390 del 1998, art. 2). In questa esposizione preliminare e comune, occorre solo rilevare, quanto agli ulteriori aspetti in diritto proposti dalle parti, con riferimento ai due capi di imputazione, e tenuto presente che in modo non manifestamente illogico questi aspetti sono stati anche considerati dai Giudici del merito quali elementi di fatto idonei a suffragare l'affermazione di consapevolezza dei singoli imputati in ordine all'arbitrio in corso nei confronti del dott. AD ed alla relativa adesione, come:
- risulta fondata (ma irrilevante ad imporre in diritto una diversa decisione) la censura sul carattere solo ordinatorio del termine dei sessanta giorni, previsto dal D.P.R. n. 117 del 2000, art. 4, ai fini della legittimità di una decisione ad esso successiva (per tutte, Tar Campania, 2 Sez., 14.7-9.9.11, con il condivisibile richiamo del principio generale, secondo cui in assenza di una chiara disposizione che preveda espressamente il termine come perentorio, comminando la perdita della possibilità di azione da parte dell'amministrazione al suo spirare o la specifica sanzione della decadenza, lo stesso deve intendersi come meramente ordinatorio/sollecitatorio; Nel caso di specie, l'art. 5, commi 7, 8 e 9, prevedono espressamente evenienze possibili per il caso del non esercizio del potere di decisione entro i 60 giorni sicché ciò che risulta precluso è solo l'esercizio del potere di decisione in senso reso non più possibile dall'esercizio di una di tale facoltà da parte dei soggetti a ciò legittimati);
- proprio per quanto appena argomentato, è però manifestamente inconsistente la pretesa che l'Università di Pisa avrebbe dovuto attendere di chiamare ed immettere in ruolo la IT dopo che la facoltà IN avesse, senza alcuna previsione di limite temporale che, evidentemente, non fosse quella del più assoluto arbitrio, deciso se decidere o meno: è sufficiente la lettura dell'art. 5, comma 8 per constatare come la "chiamata pisana" fosse del tutto legittima, e comunque efficace a decorrere da quel 22 ottobre 2006 che corrispondeva al decorso dei sessanta giorni più la sospensione provocata dal ricorso del dott. CR NC (data dopo la quale, non a caso, era stata presentata la prima diffida a deliberare da parte del dott. AD);
- la considerazione che precede è assorbente ad escludere altresì ogni fondatezza alle tesi difensive che sostengono la legittimità della chiamata della dott.ssa IT in sede di Delib. 7 marzo 2007 (come la Corte d'appello ha evidenziato, significativamente non messa in esecuzione dagli uffici amministrativi dell'Università - p. 21 sent. - per la sua palese illegittimità, dopo l'esercizio della facoltà riconosciuta dalla norma all'Università di Pisa);
- in ordine alla deliberazione del 2 maggio, la Corte d'appello ha correttamente evidenziato come la motivazione di stile (conforme a quella preannunciata nella ricordata telefonata tra i professori ED e AN) fosse in palese violazione di quell'obbligo di "rigorosa ed ampia motivazione di non chiamata" imposto al consiglio di facoltà dall'ordinanza del TAR NI 137/07, reso nella specie ancor più pregnante dal fatto che la permanenza delle esigenze didattiche (unico criterio per eventualmente disporre la non chiamata) era stata affermata nella delibera di minoranza del 15.11.2006 e richiamata dal parere dell'Avvocatura dello Stato in data 19.4.2007 (sent. app. p. 11, 22 e 23; 25 e 26). Ed allora correttamente i Giudici d'appello hanno individuato la violazione di legge nella motivazione di stile, solo apparente;
ed evidente risulta l'irrilevanza della deduzione di alcune difese sul fatto che motivazioni di tal genere fossero state adottate in altre occasioni da altre facoltà, così come l'infondatezza del rilievo, solo suggestivo in questo caso, che la violazione di un'ordinanza del Tar non può, per sè, costituire violazione di legge: nella fattispecie concreta, infatti, congruamente la Corte d'appello ha evidenziato le ragioni di fatto che rendevano la locuzione di stile adottata dal consiglio di facoltà una consapevole "non motivazione" (non motivazione che, in definitiva, ha poi costituito il presupposto del contenuto, a quel punto intimatlvo, della successiva ordinanza 837/07, del medesimo TAR, che imponeva la nomina del dott. AD).
2.7 L'esame dei residui motivi dei diversi ricorrenti. Appare opportuno premettere, perché il rilievo ha valenza in ordine a tutte le posizioni, che la Corte d'appello (in apprezzamento coerente a quello del GUP) ha argomentato specificamente il dato di fatto che la "vicenda CR", ovverossia il conflitto sorto in relazione all'esclusione dal "suo" concorso di NC CR ed all'"insistenza" del dott. AD, allievo del prof. CI e sostenuto da questi, per ottenere il posto bandito, nelle intenzioni di chi si era attivato per il relativo finanziamento, invece proprio per dare una cattedra al figlio del prof. CR IA, era assolutamente nota all'interno della Facoltà di Medicina Veterinaria, durante il suo svolgimento. In particolare i Giudici del merito hanno non solo richiamato le conversazioni tra i professori ED e NE, e tra il primo e AN, spiegandone la insuperabile valenza in tal senso, ma anche evidenziato che addirittura lo stesso custode della facoltà aveva ritenuto di dover attivarsi per contribuire a comporre quella che gli stessi Giudici hanno definito la "faida tra CR e CI" (p. 30s., 63 sent. app.; p. 59, 101 s. sent. GUP). Certamente con approccio non manifestamente illogico ne' intrinsecamente contraddittorio i Giudici del merito hanno quindi spiegato che le diverse condotte, in occasione delle distinte circostanze, dovevano essere apprezzate anche alla luce di tale consapevole comune contesto.
2.7.1 CA.
Il secondo motivo è diverso da quelli consentiti, risolvendosi in sollecitazione ad una diversa valutazione del materiale probatorio, parzialmente anche generica (nel senso del mancato esaustivo confronto con tutte le argomentazioni della Corte distrettuale). La Corte d'appello ha spiegato che intento dei prof. CR e NE fu quello di coinvolgere subito il prof. CA, commentando specificamente le loro conversazioni del 28 giugno e del 30 giugno e i riferimenti all'imputato come soggetto da coinvolgere nella loro "tesi" o "idea". Proprio da quei passaggi (p. 53) si evince tra l'altro la manifesta infondatezza del rilievo difensivo sull'inutilità di intermediazioni tra CR e CA per i comprovati plurimi rapporti diretti tra i due nel periodo, posto che la Corte riporta l'espressa precisazione di CR a NE che "è chiaro che lui non si può muovere e quindi l'altro deve fare la sua parte" e che (quanto specificamente a CA) "lui non gli ha parlato direttamente ed è NE che gli deve parlare" sul tema specifico. La successiva individuazione nel ricorrente del CO coinvolto nella conversazione del 6 luglio e il significato probatorio di questa sono oggetto di spiegazione articolata, specifica ed immune dai vizi logici che soli rilevano ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) (p. 54s.), così come l'indicazione di CA tra i colleghi che sono indicati tra quelli che debbono essere convocati presso il rettore, ma dal preside, per discutere della questione, In contestuale dichiarato ostracismo del prof. CI (p. 55 e 56). La censura in ricorso della mancata prova della partecipazione di CA a tale riunione è del tutto generica, atteso che pur a fronte di conforme affermazione del primo Giudice ne' l'atto di appello ne' i motivi aggiunti ponevano specificamente la questione, che risulta pertanto di mero precluso fatto e proposta in modo assertivo.
Anche l'interpretazione della partecipazione all'ulteriore incontro che precede la seduta del 7 marzo si risolve in censura di merito. Rileva poi, con intensità tale da confinare l'intero motivo ai limiti della stessa inammissibilità per genericità, come anticipato, il mancato confronto del ricorrente con la specifica argomentazione con cui la Corte distrettuale evidenzia (anche graficamente) il contatto telefonico diretto tra CR e CA proprio durante lo svolgimento della seduta del 2 maggio 2007 (p. 56), con un'interpretazione del suo valore probatorio in termini di conferma del "pieno dolo intenzionale" dei voti espressi
contro
AD dal prof. CA (p. 57).
2.7.2 CI.
Sono infondate le deduzioni e censure contenute nell'unico motivo di ricorso, ulteriori rispetto a quelle in diritto già prima trattate. Le censure relative al ruolo di mero componente del consiglio di facoltà ed all'assenza di competenza in ordine ai tempi delle sedute nonché al contenuto dei pertinenti ordini del giorno sono irrilevanti, posto che, come osservato dal procuratore generale in udienza, la contestazione riguarda i contenuti di due specifiche delibere.
Le altre deduzioni si risolvono in sollecitazione alla rivalutazione dell'articolato apprezzamento di merito operato da entrambi i Giudici dei primi due gradi del giudizio.
In definitiva la ricorrente contesta che nessun "dolo di gruppo di altri" potrebbe ricadere sui singoli, determinando la prova di una loro consapevolezza invece da escludere nella fattispecie, rivendicando la piena autonomia delle proprie intenzioni di voto, concretizzate secondo coscienza, evidenziando che talune deliberazioni (come quella a favore di una delle pregiudiziali nelle sedute del 15 e del 23 novembre) avevano avuto anche il consenso di chi sosteneva AD: il che sarebbe stato incompatibile logicamente con l'intento di "mandare in bianco" il concorso. Ma risulta assorbente la constatazione che la Corte distrettuale, con valutazione conforme a quella del primo Giudice, ha spiegato che l'adesione incondizionata, nelle due sedute oggetto dei due capi di imputazione, alla posizione "CR", in due deliberazioni rispetto alle quali emergevano con chiarezza le circostanze di fatto che evidenziavano l'illegittimità palese di quelle posizioni (l'avere la IT già assunto servizio a Pisa e l'intervenire la delibera IN ben oltre i sessanta giorni aumentati di quelli conseguenti all'iniziale sospensione ottenuta da NC CR;
il rifiuto del conferimento dell'incarico con motivazione di stile, nonostante non fossero mutate le esigenze didattiche che avevano determinato il bando e l'ordinanza del TAR che imponeva una motivazione "rigorosa ed ampia"), nel contesto di pubblica "faida" descritto, e senza alcuna titubanza nonostante l'ampio dibattito che aveva visto esporre le ragioni di palese illegittimità, dovevano far concludere per una piena e consapevole partecipazione alle deliberazioni illegittime, cui dava corso insieme con altri. Nè l'occasionale coincidenza di posizione a sostegno di alcune pregiudiziali, con altri componenti pur a favore di AD, in circostanze diverse da quelle delle due delibere incriminate, assume sul piano logico quella decisività che la ricorrente vi riconnette. Ciò, alla luce di due rilievi della Corte distrettuale: la rilevanza penale delle sole due delibere oggetto dei capi di imputazione, rispetto alle quali, per le ragioni ricordate, i Giudici del merito hanno escluso con motivazione specifica anche il solo dubbio di soggettiva buona fede, pure per mero errore (p. 61s. sent. app.);
l'essere per contro quelle pregiudiziali risultate occasione per evitare una decisione nel merito, a fronte della comprovata volontà di non nominare AD, con ciò, differentemente da quanto dedotto dal ricorrente, risultando nient'affatto contraddittorie con il ritenuto permanente appiattimento sulle scelte contingenti dei fautori della posizione CR.
Si tratta di apprezzamento quindi di stretto merito, conforme a quello del primo grado, cui la Corte distrettuale è pervenuta a seguito di autonoma rivalutazione del materiale probatorio e previo confronto puntuale con le deduzioni difensive essenziali, sorretto da motivazione articolata, tutt'altro che apparente, immune dai vizi di manifesta illogicità e contraddittorietà, che non può essere rimessa in discussione in questa sede.
2.7.3 EN.
La Corte d'appello ha trattato la posizione di questa ricorrente insieme con quella della precedente. E lo stesso ricorso EN, come esposto sub 2.4, propone talune deduzioni comuni a quelle del ricorso Ma succi.
Debbono pertanto richiamarsi tutte le considerazioni appena svolte in ordine all'infondatezza delle censure sulla non consapevolezza individuale dell'adesione a delibere (quelle oggetto dei due capi di imputazione) palesemente illegittime e volte solo ad impedire la nomina dell'allievo del prof. CI.
Anche le altre deduzioni, specifiche per la posizione EN, sono infondate. La risposta della Corte d'appello sull'assenza di contraddittorietà intrinseca ed insuperabile tra l'assoluzione della prof.ssa Beninati, in relazione alla sua assenza alla delibera "carica" della maggior intensità del disegno di "stoppare" comunque il dott. AD ("erano ben più definiti i giochi sottostanti e, di contro, assolutamente chiara la posizione dell'Avvocatura erariale", p. 62), si sottrae alle censure della ricorrente, che in realtà si risolvono in sollecitazione a preclusa rivalutazione di tale apprezzamento in fatto. Così si risolvono in censure di merito i rilievi della ricorrente circa la propria assenza alla seduta interlocutoria del 15 novembre ed al significato da attribuire alla partecipazione alla riunione che precedette la seduta del 7 marzo. Invero, anche in questo caso ciò che rileva è l'apprezzamento, tutt'altro che manifestamente illogico o contraddittorio, con cui i Giudici dei due gradi del merito hanno collocato le due adesioni senza titubanza alcuna alle due delibere palesemente intrinsecamente illegittime, nel contesto storico in cui erano maturate (p. 62) e nelle implicazioni che ne derivavano sul piano della consapevolezza del fine perseguito concretamente dalle delibere (p. 63 e 64), evidenziando in particolare la pluralità di atti illegittimi posti in essere, sintomo inequivoco della scelta di campo comunque fatta, nell'acceso perdurante contrasto in atto.
Da ultimo, alla luce di tale ricostruzione e delle argomentazioni che la sorreggono, risulta palesemente non idonea a scardinare il percorso logico seguito dai Giudici del merito il rilievo difensivo sull'essersi il prof. NE rivolto alla collega IN per coinvolgere la EN, oltretutto "inutilmente" come detto in sentenza. Premesso che il termine va riferito al fatto che la IN non abbia dato seguito alla richiesta, e non che la EN, contattata, abbia rifiutato (così l'interpretazione del GUP a pag. 97 della sua sentenza, senza che il motivo d'appello proponga una lettura diversa del punto, p. 30 atto di app.), è sufficiente constatare che i Giudici del merito hanno riferito aver la IN collocato tale richiesta disattesa nella prima metà dell'anno 2006, mentre le delibere incriminate sono del marzo e maggio 2007, per escludere il carattere logicamente dirompente della richiesta di intermediazione con la collega EN quale indice attuale di estraneità della stessa al disegno che si concretizza un anno dopo.
Anche la deduzione relativa alla configurabilità della desistenza volontaria è manifestamente infondata. Premesso che la stessa risulta proposta solo nei motivi aggiunti presentati a questa Corte di legittimità, costituendo pertanto motivo nuovo che poggia su ricostruzione in fatto non sottoposta ai Giudici del merito, in diritto risulta assorbente la constatazione che l'adozione della prima delibera, per sè efficace (tanto da aver costretto il dott. AD all'ennesima attivazione dell'autorità giudiziaria amministrativa), aveva già determinato la compiuta consumazione del primo reato contestato (per tutte Sez. 6, sent. 40678/2011).
2.7.4 SI.
Il residuo articolato primo motivo è infondato, ai limiti dell'inammissibilità perché le concrete deduzioni rasentano la censura di puro merito nell'apprezzamento probatorio operato dai due Giudici del merito.
Del resto, il motivo è enunciato come "violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. B ed E in relazione agli artt. 110 e 323 c.p.".
Sul punto, questa Corte ha già evidenziato che "una tale locuzione, per sè, destinerebbe la singola censura all'inammissibilità. L'art.606 c.p.p., comma 1, infatti, non contiene nelle diverse lettere che lo compongono precetti suscettibili di violazione, ma indica i casi nei quali il ricorso per cassazione può essere proposto: la sola violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1 ipotizzabile è infatti proprio la proposizione del ricorso per un caso lì non contemplato. Paradossalmente, l'unico senso sistematico che la locuzione letterale di "violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. B ed E" può avere è quello di prendere atto che il ricorso è stato proposto senza che ricorressero le condizioni di cui alle lettere B ed E. L'osservazione rileva in particolare per il vizio di motivazione previsto dalla lettera E del comma 1. Tale vizio rileva nelle sole tassative forme della motivazione mancante, manifestamente illogica o contraddittoria, che per la loro radicale diversità e peculiarità debbono essere oggetto di denuncia specifica e non cumulativa o indifferenziata" (Sez.6, sent 49745/12). La lettura del motivo evidenzia in effetti tipologie di concrete censure estranee ai tassativi vizi di manifesta illogicità e contraddittorietà (del resto mai richiamati come tali nel corso delle deduzioni), come la critica di essere talune argomentazioni della Corte d'appello inconducenti, irrilevanti, difformi dal dato storico (censure tipiche dell'apprezzamento di merito in ordine al significato probatorio del singolo elemento all'interno del complessivo contesto probatorio). In definitiva, solo le censure di mancanza di motivazione su punti determinanti per la configurabilità del concorso possono essere valorizzate per il giudizio di ammissibilità del motivo di ricorso. Ma anche tali censure sono infondate ed in parte generiche, laddove non si confrontano, con la necessaria puntualità, con tutte le argomentazioni svolte sul punto dai Giudici del merito. In sostanza il ricorrente contesta la configurabilità di un suo concorso nelle condotte di abuso d'ufficio ascritte ai coimputati, cui egli sarebbe rimasto comunque estraneo, atteso che le relative decisioni sarebbero sorte prima dei suoi interventi e ad esse non vi sarebbe stata alcuna sua forma di partecipazione: SI non avrebbe "istigato, agevolato, rafforzato l'altrui proposito criminoso".
Ma i Giudici del merito hanno compiutamente risposto alle obiezioni in fatto e si sono confrontati puntualmente con le letture alternative prospettate nei motivi d'appello in ordine sia all'apporto causale concretamente portato dal professore e avvocato SI al disegno illecito, pur originariamente di altri, di trovare un modo formalmente ineccepibile per impedire che il dott. AD ottenesse l'incarico che alla consapevolezza della finalità illecita dell'obiettivo che gli era stato chiesto di sostenere con accorgimenti formali e strategici adeguati;
censure che nel ricorso vengono solo riproposte.
In particolare la Corte d'appello ha, con apprezzamento non viziato da manifesta illogicità o contraddittorietà intrinseca o con atti specifici (per sè assolutamente incompatibili con l'assunto), valorizzato proprio il mutamento dell'approccio e della condotta del ricorrente (da un'iniziale posizione di personale riconoscimento del buon diritto di AD alla chiamata al ripetuto intervento per indicare possibili contenuti di deliberazioni o strategie consone al diverso intendimento de sostenitori della "posizione CR" e per verificare sul piano formale i provvedimenti conseguenti alle decisioni prese, al fine specifico di consentirne la "resistenza" rispetto alle reierate reazioni giudiziarie dello stesso AD) quale fondamento della piena sussistenza dell'illiceità della complessiva azione e del personale dolo di concorso (p. 34s.; 37-39). Manifestamente infondato è in proposito, sul piano logico e giuridico, l'assunto difensivo dell'irrilevanza dell'azione di SI perché altri avevano preso e prendevano le decisioni: i suggerimenti di condotte consone allo scopo e la verifica degli aspetti formali per sostenere le deliberazioni costituiscono infatti comportamenti che del tutto correttamente i Giudici del merito hanno apprezzato come oggettivamente idonei a costituire contributo causale al perseguimento degli intenti illeciti (sent. app. p. 35). Invero la Corte d'appello ha argomentato con motivazione specifica che;
l'imputato era perfettamente consapevole che vi era la volontà di annullare il concorso, ponendo nel nulla la procedura concorsuale (p. 39-40); al fine di assicurare il perseguimento dell'intento pur proprio di altri, egli era intervenuto materialmente sulle bozze dei verbali del consiglio di facoltà posti alla sua preventiva attenzione (p.40); lui era stato indicato dal prof. NE come ispiratore del contenuto della dichiarazione di voto "esternata" alla seduta del 7 marzo, tanto da suscitare una sorta di postume rimostranze del NE (p. 40 e 41); erano comprovati contatti plurimi telefonici tra il ricorrente ed i prof. AN e NE (il SI essendo docente di altra Facoltà) in coincidenza temporale con le sedute del 7 marzo e del 2 maggio e dalle conversazioni intercettate, pur intercorse tra altri soggetti, emergeva il dato di fatto dell'essere SI divenuto il punto di riferimento di AN per le decisioni da adottare nella trattazione della vicenda (p, 41); SI aveva già seguito per conto del rettore e del preside la vicenda relativamente al ricorso di NC CR (p. 42s.) ed era divenuto il referente di AN e NE nel loro intento di "confezionare, a tutti i costi, una delibera del consiglio di facoltà che resistesse alla prevedibile impugnazione di AD" (p. 43), nella piena consapevolezza del ricorrente, giurista ed accademico, di ogni implicazione afferente l'illiceità dell'Intento perseguito dai suoi interlocutori e quindi del significato del proprio apporto tecnico ai loro intendimenti (p. 43 e 44; p. 44 e 45 specificamente sulla seduta del 7 marzo, p. 45, 46, specialmente 47, 48 e 49 (anche "abbiamo fatto quello che ha detto SI, che aveva letto le carte"), su quella del 2 maggio, p. 50). Da tutti questi elementi in fatto, con apprezzamento non palesemente incongruo ai dati probatori specificamente richiamati la Corte distrettuale (confermando le conclusioni del GUP) ha giudicato essere "ipotesi inverosimile che SI non fosse consapevole del dolo di danno che muoveva la frangia vicina al CR".
In definitiva, l'apprezzamento della Corte distrettuale conferma quello del GUP dopo una rivalutazione autonoma dell'intero materiale probatorio, compiuta con attenzione continua alle censure specifiche rivolte dall'appellante alla prima sentenza, ed è sostenuto con motivazione tutt'altro che apparente, anche immune dai soli residui vizi che rilevano ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. E, divenendo giudizio di merito insuscettibile di rivalutazione in questa sede di legittimità.
3.1 La seconda vicenda, che interessa ER BA e DI KO (ricercatori dell'Università di Urbino e coniugi), riguarda la somma di Euro 23.333 che ciascuno di essi ha ottenuto, con due distinti mandati di pagamento emessi il 5 settembre 2006 (n. 113/06 e 114/06), quali ricercatori cui, dopo apposito bando gestito dal Dipartimento diretto dal prof. ED (coimputato la cui posizione è stata trattata con diverso rito), era stata affidata una prestazione professionale nell'ambito del progetto LI.P.IN. (laboratorio integrato per l'innovazione), finanziato per il 90% circa dalla Regione Sicilia e destinato (p. 128 sent. Gup) a potenziare le dotazioni dei propri laboratori, con l'obiettivo finale di creare un centro multifunzionale dedicato alla traduzione industriale di prodotti della ricerca.
Le imputazioni (originari capi 24 e 25) sono autonome per ciascuno dei due imputati ma hanno il medesimo contenuto: agli imputati è contestato il concorso con il prof. ED, responsabile del progetto IN, e con il funzionario amministrativo Augliera Stefano nell'impossessamento della somma "di cui avevano la disponibilità in ragione dei rispettivi incarichi". Secondo i Giudici del merito, tale corresponsione (relativa al periodo 1.12.2005 - 1.6.2006) non aveva trovato riscontro in alcuna documentazione o relazione scientifica che la potesse giustificare;
i testi informatici di due relazioni, con data 23 novembre 2006, erano stati consegnati in tempi successivi al primo accertamento della polizia giudiziaria. Risulta dalle sentenze di merito che altri due mandati, dell'importo ciascuno di Euro 11.666, erano stati emessi per l'attività prestata nel precedente periodo dall'1.9 all'1.12.2005 in ragione della medesima convenzione, ma non sono stati oggetto di contestazione.
3.2 Unico è il ricorso, presentato nell'interesse dei due imputati dal comune difensore, che enuncia tre articolati motivi:
-1. Errata applicazione dell'art. 314 c.p. e non sussumibilità delle condotte contestate nella fattispecie di peculato perché, anche seguendo la (criticata) ricostruzione accusatoria, che vede le convenzioni con funzione di mera copertura, si sarebbe trattato di mera condotta di "distrazione", in quanto appropriazione giustificata dal titolo rappresentato dalla convenzione firmata: una mera irregolarità amministrativa, posto l'arrivo delle relazioni in tempo successivo alla ricezione del pagamento del corrispettivo convenzionale pattuito. Tale ricostruzione sarebbe l'unica congrua all'imputazione, tenuto conto dell'assenza, in essa, di alcun riferimento al pagamento della prima parte del compenso, con i due primi mandati del 2005, fatto per sè incompatibile con una diversa ricostruzione, che avesse ritenuto tutti i pagamenti avulsi da alcun rapporto con l'oggetto della convenzione.
Deducono poi i ricorrenti che, in ogni caso, oggetto della prestazione contrattuale sarebbe stata l'attività di ricerca, effettivamente eseguita, e non la redazione delle relazioni (la cui efficacia costitutiva, secondo le convenzioni, sarebbe stata esclusa dalla stessa Corte d'appello).
Neppure sarebbe qualificabile il delitto di abuso d'ufficio, nessuna violazione di legge essendo stata contestata nei due capi di imputazione e non potendosi far riferimento al mero art. 97 Cost., comma 1, altrimenti dandosi rilievo a "meri principi relativi alla programmazione contabile";
2. "carenza ed insufficienza" della motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza del delitto ex art. 314 c.p.. Esaminando quelli che ricostruiscono come i quattro punti della motivazione d'appello per escludere la sussistenza del presupposto per i (secondi) pagamenti, i ricorrenti deducono che sarebbe mancato un effettivo confronto del Giudice d'appello con i motivi d'impugnazione:
- sulla nozione di "laboratorio" contenuta nella convenzione e sull'attività concretamente svolta sulle specifiche indicazioni del prof. ED per la generazione dei dati della ricerca di base e sulle modalità di loro espletamento, rispettate per espressa dichiarazione anche del ED (p. 16s. ric): in definitiva la Corte peloritana avrebbe privilegiato "il vocabolario" (richiamato in sentenza per analizzare il contenuto del termine "laboratorio" richiamato dalle convenzioni) rispetto al confronto con le argomentazioni ed i fatti dedotti e comprovati nei motivi d'appello;
- sull'istruzione di due unità di personale, in relazione all'effettivo insegnamento rivolto a due collaboratrici messinesi di tecniche di laboratorio pertinenti le ricerche in corso e al rapporto tra il dato temporale, la durata del progetto IN e la collaborazione già in atto tra ED e i due ricercatori di Urbino;
la Corte di SI avrebbe in particolare ignorato i riferimenti alla pubblicazione dei dati della ricerca di DI e ER, nell'ambito di quelli presentati come prodotti dall'iniziativa IN a due congressi internazionali dell'agosto e novembre 2006 (p. 21 ric.) ed alla documentazione comprovante i rapporti, intrinseci alle esigenze della ricerca, tra i ricorrenti e personale del policlinico di SI, nel periodo di riferimento, con un continuo scambio tra campioni ed elaborazione dei dati (p. 22s ric.), disattendendone la rilevanza probatoria senza argomentare;
- sull'effettivo adempimento degli obblighi previsti dalle convenzioni, punto risolto con motivazione apparente rispetto al contenuto del quarto paragrafo dei motivi d'appello, in particolare sul rapporto necessario tra le relazioni e l'attività svolta, prima richiamata, con risultati originali ed oggetto della presentazione ai ricordati congressi internazionali (rilevante in ragione delle intrinseche regole di selezione scientifica), nonché di successive prestigiose pubblicazioni (come dedotto nei motivi aggiunti d'appello);
- sull'effettiva verifica del lavoro prima della corresponsione dei compensi: intrinsecamente contraddittorio sarebbe l'assunto della Corte d'appello che prima ha escluso la efficacia "costitutiva" delle relazioni e poi dalla loro mancanza ha fatto derivare la prova della mancanza di un controllo sull'attività svolta, ignorando il terzo motivo d'appello, dedicato al punto (p. 31 ss. ric.), in particolare il continuo controllo di ED sul lavoro dei due e l'espresso rilievo, del primo ai secondi, circa la non necessità della redazione di una relazione, circostanza che per sè privava di rilevanza il ritardo;
3. "Carenza e insufficienza" della motivazione in relazione alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di peculato e del concorso di persone nel reato, perché i Giudici d'appello non avrebbero risposto all'argomentato assunto dell'impugnazione sull'estraneità dei due alle procedure amministrative di pagamento e sulla convinzione di aver ricevuto il denaro legittimamente in relazione all'attività prestata (con riferimento ai precedenti motivi), ignorando anche la produzione documentale relativa a pendenza contro il ED di un'imputazione di concussione in danno dei due ricorrenti, ad attestare la mancanza di comuni intenti illeciti e la predominanza del ruolo del primo sui due ricorrenti.
3.3 I ricorsi sono fondati, nei termini che seguono.
L'imputazione rivolta ai due imputati è di concorso in peculato per essersi appropriati, ciascuno, di Euro 23.333 corrispondenti ai due terzi del compenso previsto per la loro partecipazione ad attività nell'ambito del progetto IN, in esito a convenzione stipulata l'1.9.2005. Come data di consumazione del reato è indicata quella del 5.9.2006, con riferimento ai mandati di pagamento 113 e 114 del 2006.
Risulta dalle sentenze di merito che i due hanno regolarmente incassato anche il terzo iniziale del compenso, relativo al periodo da settembre a dicembre 2005, senza che tale somma risulti oggetto di contestazione alcuna, in assenza di alcuna spiegazione o informazione sul punto.
I capi di imputazione non forniscono alcuna descrizione ulteriore della condotta, al di là dell'indicazione dell'essersi appunto appropriati delle somme oggetto dei due autonomi mandati. La Corte distrettuale, con il Primo Giudice, ha giudicato che i due ricercatori non abbiano espletato l'attività prevista dalla convenzione, tuttavia ricevendone i compensi. Va innanzitutto sul punto condiviso il rilievo dei ricorsi in ordine all'apparente anomalia del contesto, posto che il mancato espletamento della prestazione avrebbe dovuto essere posto in relazione all'intero compenso e non già al solo saldo, senza che ne' l'imputazione ne' le sentenze dei Giudici del merito spieghino espressamente le ragioni della limitazione dell'imputazione: infatti anche il pregresso periodo (fino a dicembre 2005) trovava titolo nella medesima convenzione (deve osservarsi che, pur non risultando l'eventuale erronea limitazione per sè in grado di inficiare, in termini di legittimità, la contestazione come concretamente formalizzata, tuttavia l'obiettiva anomalia segnala la necessità di un peculiare punto che dovrebbe essere oggetto della motivazione, per escludere che nella prima parte del periodo alcuna attività corrispondente alla convenzione sia stata invece posta in essere).
Nel l'argomenta re la conferma della condanna, i Giudici d'appello evidenziano in particolare che le convenzioni prevedevano una prestazione che "investiva l'organizzazione di un laboratorio avanzato di citofluorimetria", mentre le relazioni scientifiche e le fatture emesse avevano ad oggetto prestazioni professionali nell'ambito del progetto IN sul tema "biologia avanzata e sue applicazioni in laboratorio di biochimica delle proteine" (settore che, va comunque rilevato, risulta dalla stessa sentenza essere stato quello per il quale la Commissione di valutazione aveva selezionato i ricorrenti).
Argomentano quindi la conferma della condanna su questi rilievi: non era stato creato alcun "laboratorio"; non era stata svolta alcuna formazione del personale, le attività indicate dalla difesa non rilevando a tal fine (p. 68); lo studio e la elaborazione delle tesi scientifiche indicate nelle relazioni (qualificate "posticce rispetto al pagamento") ancorché pregevoli ed originali non costituivano adempimento degli obblighi di convenzione;
non era avvenuta alcuna preventiva verifica del lavoro svolto prima del pagamento: in particolare, il pagamento era stato eseguito prima della relazione, mancava traccia alcuna della verifica da parte del responsabile prof. ED. Su tale ultimo punto la Corte d'appello spiegava che, mancando appunto prova di questa autonoma verifica sul lavoro svolto dai ricercatori, la tardività delle relazioni aveva anche impedito la formazione di uno strumento che appunto consentisse per sè il necessario controllo.
In definitiva (è la conclusione della Corte IN) gli emolumenti erano stati corrisposti indebitamente perché i ricercatori non avevano adempiuto gli obblighi di convenzione e il responsabile non aveva operato alcuna verifica sul punto. Lo scostamento tra quanto fatto e quanto avrebbe dovuto essere fatto era evidente e fondava per sè il dolo necessario.
3.3.1 La motivazione esposta deve ritenersi allo stato apparente, perché non si è confrontata con deduzioni specifiche dei motivi d'appello, sul piano logico invece potenzialmente idonee, se fondate, a influire sulla decisione, quanto meno in ordine all'elemento psicologico del reato.
Va premesso che il GUP aveva confermato l'inserimento della vicenda riguardante i due imputati nel progetto IN, così descritto:
"Laboratorio integrato per l'innovazione... attraverso il progetto in esame l'Università di SI (con imponenti risorse prevalentemente regionali) mirava a potenziare le dotazioni dei propri laboratori con l'obiettivo finale di creare un centro multifunzionale dedicato alla traduzione industriale di prodotti della ricerca (p. 127 e 128). L'attuazione del progetto era coordinata dal prof. ED". La difesa aveva svolto articolate deduzioni (ricordate nel secondo e terzo motivo dei ricorsi) per comprovare che i due imputati avevano svolto tutta la propria attività sotto il permanente e vincolante controllo del prof. ED, adeguandosi sempre alle sue direttive, tra l'altro redigendo le relazioni "in ritardo" proprio a seguito dell'inutilità dell'incombente loro partecipata dal responsabile del progetto, in relazione all'attività di ricerca effettivamente prestata e documentata nelle ricordate comunicazioni e pubblicazioni.
Su tali punti, nient'affatto irrilevanti e la cui decisività potenziale è argomentata nei ricorsi, è in realtà mancata alcuna risposta. Risposta tanto più necessaria quando la motivazione d'appello (pur in un contesto argomentativo (sopra esposto) nel quale non si comprende con immediatezza se, da un lato, la ritenuta diversità tra ciò che si era obbligati a fare e quanto in concreto fatto e, dall'altro, il mancato controllo del lavoro da parte del responsabile costituiscano due aspetti la cui valenza accusatoria è autonoma, ed alternativamente esaustiva, ovvero assume efficacia solo dalla loro sintesi) ha escluso in radice che ED avesse controllato alcunché prima dei pagamenti ed è parsa assegnare alla redazione delle relazioni una qualche funzione essenziale nell'economia della specifica vicenda, ancorché dichiaratamente "non costitutiva" (p. 69).
Ancora, valorizzando il significato semantico del termine "laboratorio", in realtà la Corte distrettuale non si è confrontata con l'inserimento dell'attività dei due imputati nell'oggetto del più ampio progetto IN (nella descrizione riferita dal GUP), valorizzando un aspetto strutturale con le cui (in tale ipotesi) necessarie implicazioni (in termini di tempi e risorse assegnati ai due imputati dalla convenzione) e con la cui adeguatezza (al contenuto concreto dell'incarico assegnato a DI e ER) non si è confrontata.
In altri termini, l'apparente incertezza della motivazione d'appello nell'indicare l'effettiva ragione per cui nei confronti dei ricorrenti sarebbe configurabile il delitto di peculato, pare risultare conseguenza sia dell'obiettiva genericità dell'imputazione (che, come già osservato, per sè in realtà nulla dice sulle ragioni dell'affermata illegittimità della ricezione dei compensi) sia dell'estrapolazione del fatto specifico dal contesto complessivo del progetto (in ipotesi esso pure concretizzato, nel suo complesso, in termini di "infedeltà" agli scopi istituzionali), aspetti che rendevano particolarmente pregnante l'obbligo di specifico confronto con gli articolati motivi d'appello (tenuto pure conto dell'obiettiva ricordata anomalia di una contestazione limitata ai secondi mandati di pagamento a fronte di una medesima convenzione).
Si impone pertanto l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente ai capi 24 e 25, con rinvio alla competente Corte d'appello di Reggio Calabria per nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di DI KO e ER BA e rinvia per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Reggio Calabria.
Rigetta gli altri ricorsi e condanna i ricorrenti CI, EN, CA e OM al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 5 aprile 2013.
Depositato in Cancelleria il 22 maggio 2013