Sentenza 28 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 28/01/2004, n. 1580 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1580 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CARBONE Vincenzo - Presidente -
Dott. DI NANNI Luigi Francesco - Consigliere -
Dott. LO PIANO Michele - Consigliere -
Dott. MAZZA Fabio - Consigliere -
Dott. AMATUCCI Alfonso - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COMUNE DI MAGLIANO ROMANO, in persona del Sindaco pro tempore Sig. LE TU, elettivamente domiciliato in ROMA VIA TARANTO 6, difeso dall'avvocato DOMENICO CARTOLANO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
VA GR;
- intimata -
avverso la sentenza n. 26360/01 del Giudice di pace di ROMA, Sezione 5^ Civile, emessa il 24/10/01 e depositata il 25/10/01 (R.G. 29550/00);
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio il 19/12/03 dal Consigliere Dott. AMATUCCI Alfonso;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. CARESTIA Antonietta che ha chiesto si rigetti il ricorso per manifesta infondatezza, con i provvedimenti conseguenti. RILEVATO
- che viene proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale il giudice di pace di Roma, in parziale accoglimento delle domanda di RA AG, ha condannato il comune di Magliano Romano a restituire all'attrice il 20% delle somme dalla stessa corrisposte per canone relativo al consumo di acqua negli anni 1994, 1995 e 1996, nonché a risarcirle il danno costituito dal consumo di acqua minerale nei periodi durante i quali, negli anni predetti, l'acqua era stata dallo stesso comune dichiarata non potabile;
- che con l'unico motivo del ricorso è dedotta "nullità della sentenza ex art. 360, n. 5, c.p.c." per avere il giudice di pace:
ravvisato un'insussitente responsabilità del comune (posto che le temporanee interruzioni erano dipese da un'eccessiva concentrazione di manganese); ascritto al comune l'intera responsabilità pur riconoscendo un inadempimento solo parziale;
ravvisato un danno nonostante il difetto di prova circa la sua sussistenza;
operato una non consentita duplicazione risarcitoria;
RITENUTO
- che con l'atto introduttivo era stato tra l'altro domandato che il comune fosse condannato alla restituzione quantomeno del 50% degli importi di cui all'avviso di pagamento (di L. 390.600) relativo agli anni in questione ed al risarcimento del danno indicato in L. 584.000, oltre alla rivalutazione monetaria degli importi ed agli interessi legali;
- che, determinandosi il valore della causa in base alla domanda e sommandosi a tal fine le domande proposte avverso lo stesso soggetto, il valore della causa può ritenersi non eccedente L.
2.000.000 di lire (in relazione ai valori sopra indicati), come affermato dal giudice di pace, il quale ha tuttavia erroneamente ritenuto che la causa potesse decidersi secondo diritto, vertendosi in ipotesi di decisione necessariamente equitativa a norma dell'art. 113, secondo comma, c.p.c., nel testo risultante dalle modifiche apportate dall'art. 21, l. 21 novembre 1991, n. 374, sicché la dichiarata applicazione da parte del giudicante di norme di diritto deve intendersi come ravvisata conformità della regola di diritto all'equità; equità "sostitutiva" della regola di diritto, in linea con la valutazione più libera, più elastica e più semplice che si richiede nelle controversie di minor valore;
- che secondo l'orientamento ormai consolidato di questa corte (dopo l'arresto di Cass., Sez. Un., 15 ottobre 1999, n. 716), per quanto concerne il diritto sostanziale unico limite del giudizio di equità è costituito dal dovere del giudice di conformarsi alle norme di rango costituzionale ed a quelle del diritto comunitario sovraordinato, siccome poste da fonti di livello superiore a quella della legge ordinaria che il giudizio equitativo prevede;
- che la sentenza equitativa del giudice di pace può essere dunque impugnata con ricorso per Cassazione per error in iudicando, ai sensi dell'art. 360, n. 3, c.p.c., soltanto per far valere il superamento di questi limiti, essendo l'ammissibilità del ricorso per violazione di legge, al di fuori di tali ipotesi, concettualmente preclusa dalla non configurabilità - a proposito del giudizio equitativo - della violazione di una regola (posta dalla legge) che presuppone un giudizio secondo diritto;
- che, dunque, impropriamente la ricorrente richiama nell'illustrazione del motivo le disposizioni di cui agli artt. 1176 e 1218 c.c., dalle quali tuttavia discenderebbe il principio che, provato dal creditore l'inadempimento o l'inesatta esecuzione della prestazione, compete a quest'ultimo offrire la prova della non imputabilità della impossibilità della prestazione;
- che è stato anche chiarito come, per le sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità, il vizio di motivazione è prospettabile solo in quanto si risolva in un'ipotesi di mera apparenza o di radicale ed insanabile contraddittorietà della motivazione, tale da autorizzare la conclusione che la sentenza non sia motivata;
- che la ratio decidendi equitativa posta a fondamento della decisione è assolutamente chiara, avendo il giudice di pace affermato che "risulta provato e riconosciuto dallo stesso Comune che negli anni 1994, 1995 e 1996 l'acqua erogata era e non era alternativamente potabile (a causa del superamento dei limiti di concentrazione del manganese riscontrati dall'Ente): pertanto, è fondata la tesi attrice di un inadempimento del Comune alle obbligazioni assunte con il contratto di concessione acqua";
- che la parzialità dell'inadempimento è inequivocamente correlata all'obbligazione di fornire "anche" acqua potabile, tanto che il dovuto è stato ridotto soltanto del 20% e che il quantum è stato equitativamente determinato sulla base di regole di esperienza, presumendosi l'acquisto di una bottiglia di acqua minerale al giorno per due persone e riducendosi l'importo della metà in relazione alla migliore qualità dell'acqua minerale;
- che siffatto ordine di apprezzamenti non sarebbe sindacabile in sede di legittimità neppure se la controversia avesse dovuto decidersi secondo diritto e che, pertanto, il ricorso è manifestamente infondato;
- che, in difetto di esercizio di attività difensiva da parte dell'intimata, non sussistono i presupposti per provvedere sulle spese;
visto l'art. 375, comma 2, c.p.c., come sostituito dall'art. 1 della legge 24 marzo 2001, n. 89.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 19 dicembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2004