CASS
Sentenza 3 giugno 2026
Sentenza 3 giugno 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 03/06/2026, n. 20410 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20410 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2026 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto da: Scutella' LE RO nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 26/11/2025 del TRIBUNALE di Palmi udita la relazione svolta dal Consigliere Micaela Serena Curami;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, Tomaso Epidendio, che ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata limitatamente alla quantificazione dell’aumento per la continuazione. RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento impugnato il Tribunale di Palmi, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha accolto l'istanza presentata nell'interesse di LE RO CU diretta ad ottenere l'applicazione della disciplina del reato continuato in relazione ai reati giudicati con due sentenze emesse da: 1) Corte di appello di Reggio Calabria, in data 01/10/2019, divenuta irrevocabile il 02/07/2021, per il reato di cui agli artt. 73, 80 comma 2 D.P.R. 309/1990 (pena inflitta cinque anni di reclusione ed € 18.000 di multa); 2) Corte d'appello di Reggio Calabria, in data 20/07/2021, divenuta irrevocabile il 27/06/2022, per il reato di cui agli artt. 110, 416 bis commi 1, 3 e 4 cod. pen. (pena inflitta dodici anni di reclusione), rideterminando la pena complessiva in anni quindici di reclusione ed € 10.000 di multa. Penale Sent. Sez. 1 Num. 20410 Anno 2026 Presidente: SIANI VINCENZO Relatore: CURAMI MICAELA SERENA Data Udienza: 29/04/2026 2. Avverso il provvedimento ricorre LE RO CU, per mezzo dei difensori Avv. Giacomo Iaria e Avv. Giuseppe Alvaro, che denuncia, come unico motivo di ricorso, violazione di legge in relazione all’art. 81 cod. pen. e mancanza assoluta di motivazione in ordine alla quantificazione di pena per il reato satellite. Il giudice dell’esecuzione ha omesso del tutto di motivare, estrinsecandoli, i criteri adottati per la quantificazione della pena, in relazione al reato satellite di cui agli artt. 73, 80 comma 2 D.P.R. 309/1990 (sentenza sub 1), stabilita in aumento sulla pena base, in contrasto con i principi sanciti da Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, [...], Rv. 282269 - 01. 3. Il Sostituto Procuratore generale presso questa Corte, Tomaso Epidendio ha fatto pervenire requisitoria scritta con la quale ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata limitatamente alla quantificazione dell’aumento per la continuazione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito indicate.
1.1 L'esegesi di legittimità in tema di reato continuato richiede che il giudice dell'esecuzione, nel procedere alla rideterminazione della pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, [...], Rv. 282269 - 01). Nella citata pronuncia, questa Corte a Sezioni Unite ha precisato che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi e tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 31 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene (in tal senso già Sez. U, n. 7930 del 1995, Rv. 201549-01; Sez. 1, n. 52531 del 19/09/2018, Rv. 274548 - 01).
1.2. Va dunque ribadito che il giudice - in quanto titolare di un potere discrezionale - è tenuto a motivare anche in ordine all'entità dei singoli aumenti per i reati-satellite, affinché sia possibile effettuare un controllo del percorso logico e giuridico seguito nella determinazione della pena, non essendo all'uopo sufficiente il semplice rispetto del limite legale del triplo della pena-base (Sez. 1, n. 800 del 07/10/2020, dep. 2021, [...], Rv. 280216). 2. Nel caso in esame, il giudice dell'esecuzione ha individuato quale reato più grave quello di cui agli artt. 110, 416 bis, commi 1, 3 e 4, cod. pen., giudicato con la sentenza 2 della Corte d'appello di Reggio Calabria del 20/07/2021, divenuta irrevocabile il 27/06/2022, assumendo come pena base quella di anni dodici di reclusione, e ha determinato per il reato satellite di cui agli artt. 73 e 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990, giudicato con la sentenza della Corte d'appello di Reggio Calabria del 01/10/2019, divenuta irrevocabile il 02/07/2021, un aumento che ha condotto alla pena complessiva di anni quindici di reclusione ed euro 10.000 di multa. L'ordinanza impugnata non esplicita, neppure in forma sintetica, i criteri seguiti per determinare l'aumento riferito al reato satellite, così omettendo di rendere percepibile il percorso logico-giuridico posto a fondamento della rideterminazione del trattamento sanzionatorio. Invero, il provvedimento si limita a dare atto dell'applicazione della disciplina della continuazione e del risultato finale del calcolo, senza chiarire per quali ragioni l'aumento sia stato determinato nella misura indicata. Né tale omissione può ritenersi colmata dal mero richiamo al contenuto della sentenza relativa al reato satellite o dalla considerazione della pena in quella sede inflitta, giacché ciò non consente di verificare in qual modo quegli elementi siano stati tradotti nella concreta commisurazione dell'aumento, secondo il canone di proporzione richiesto dalla giurisprudenza di legittimità. Il ricorso deve pertanto essere accolto, con annullamento dell'ordinanza impugnata limitatamente alla determinazione dell'aumento per la continuazione e rinvio per nuovo giudizio sul punto;
il giudice del rinvio, oltre ad attenersi ai principi dettati da Sez. U, Pizzone, dovrà altresì tenere conto dell'insegnamento di Sez. U, n. 40983 del 21/06/2018, [...], Rv. 273751 - 01, secondo cui, quando il reato più grave è punito con pena detentiva e il reato satellite con pena congiunta, l'aumento per la continuazione va effettuato sulla sola pena principale. 3. L'ordinanza impugnata deve, pertanto, essere annullata con rinvio al Tribunale di Palmi, in funzione di giudice dell'esecuzione- in diversa composizione come prescrive la sentenza della Corte costituzionale n. 183 del 2013 – relativamente alla commisurazione dell'aumento di pena per la continuazione, affinché proceda a nuovo esame sul punto.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata relativamente alla determinazione dell'aumento di pena in continuazione con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Palmi. Così è deciso, 29/04/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente 3
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, Tomaso Epidendio, che ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata limitatamente alla quantificazione dell’aumento per la continuazione. RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento impugnato il Tribunale di Palmi, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha accolto l'istanza presentata nell'interesse di LE RO CU diretta ad ottenere l'applicazione della disciplina del reato continuato in relazione ai reati giudicati con due sentenze emesse da: 1) Corte di appello di Reggio Calabria, in data 01/10/2019, divenuta irrevocabile il 02/07/2021, per il reato di cui agli artt. 73, 80 comma 2 D.P.R. 309/1990 (pena inflitta cinque anni di reclusione ed € 18.000 di multa); 2) Corte d'appello di Reggio Calabria, in data 20/07/2021, divenuta irrevocabile il 27/06/2022, per il reato di cui agli artt. 110, 416 bis commi 1, 3 e 4 cod. pen. (pena inflitta dodici anni di reclusione), rideterminando la pena complessiva in anni quindici di reclusione ed € 10.000 di multa. Penale Sent. Sez. 1 Num. 20410 Anno 2026 Presidente: SIANI VINCENZO Relatore: CURAMI MICAELA SERENA Data Udienza: 29/04/2026 2. Avverso il provvedimento ricorre LE RO CU, per mezzo dei difensori Avv. Giacomo Iaria e Avv. Giuseppe Alvaro, che denuncia, come unico motivo di ricorso, violazione di legge in relazione all’art. 81 cod. pen. e mancanza assoluta di motivazione in ordine alla quantificazione di pena per il reato satellite. Il giudice dell’esecuzione ha omesso del tutto di motivare, estrinsecandoli, i criteri adottati per la quantificazione della pena, in relazione al reato satellite di cui agli artt. 73, 80 comma 2 D.P.R. 309/1990 (sentenza sub 1), stabilita in aumento sulla pena base, in contrasto con i principi sanciti da Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, [...], Rv. 282269 - 01. 3. Il Sostituto Procuratore generale presso questa Corte, Tomaso Epidendio ha fatto pervenire requisitoria scritta con la quale ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata limitatamente alla quantificazione dell’aumento per la continuazione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito indicate.
1.1 L'esegesi di legittimità in tema di reato continuato richiede che il giudice dell'esecuzione, nel procedere alla rideterminazione della pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, [...], Rv. 282269 - 01). Nella citata pronuncia, questa Corte a Sezioni Unite ha precisato che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi e tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 31 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene (in tal senso già Sez. U, n. 7930 del 1995, Rv. 201549-01; Sez. 1, n. 52531 del 19/09/2018, Rv. 274548 - 01).
1.2. Va dunque ribadito che il giudice - in quanto titolare di un potere discrezionale - è tenuto a motivare anche in ordine all'entità dei singoli aumenti per i reati-satellite, affinché sia possibile effettuare un controllo del percorso logico e giuridico seguito nella determinazione della pena, non essendo all'uopo sufficiente il semplice rispetto del limite legale del triplo della pena-base (Sez. 1, n. 800 del 07/10/2020, dep. 2021, [...], Rv. 280216). 2. Nel caso in esame, il giudice dell'esecuzione ha individuato quale reato più grave quello di cui agli artt. 110, 416 bis, commi 1, 3 e 4, cod. pen., giudicato con la sentenza 2 della Corte d'appello di Reggio Calabria del 20/07/2021, divenuta irrevocabile il 27/06/2022, assumendo come pena base quella di anni dodici di reclusione, e ha determinato per il reato satellite di cui agli artt. 73 e 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990, giudicato con la sentenza della Corte d'appello di Reggio Calabria del 01/10/2019, divenuta irrevocabile il 02/07/2021, un aumento che ha condotto alla pena complessiva di anni quindici di reclusione ed euro 10.000 di multa. L'ordinanza impugnata non esplicita, neppure in forma sintetica, i criteri seguiti per determinare l'aumento riferito al reato satellite, così omettendo di rendere percepibile il percorso logico-giuridico posto a fondamento della rideterminazione del trattamento sanzionatorio. Invero, il provvedimento si limita a dare atto dell'applicazione della disciplina della continuazione e del risultato finale del calcolo, senza chiarire per quali ragioni l'aumento sia stato determinato nella misura indicata. Né tale omissione può ritenersi colmata dal mero richiamo al contenuto della sentenza relativa al reato satellite o dalla considerazione della pena in quella sede inflitta, giacché ciò non consente di verificare in qual modo quegli elementi siano stati tradotti nella concreta commisurazione dell'aumento, secondo il canone di proporzione richiesto dalla giurisprudenza di legittimità. Il ricorso deve pertanto essere accolto, con annullamento dell'ordinanza impugnata limitatamente alla determinazione dell'aumento per la continuazione e rinvio per nuovo giudizio sul punto;
il giudice del rinvio, oltre ad attenersi ai principi dettati da Sez. U, Pizzone, dovrà altresì tenere conto dell'insegnamento di Sez. U, n. 40983 del 21/06/2018, [...], Rv. 273751 - 01, secondo cui, quando il reato più grave è punito con pena detentiva e il reato satellite con pena congiunta, l'aumento per la continuazione va effettuato sulla sola pena principale. 3. L'ordinanza impugnata deve, pertanto, essere annullata con rinvio al Tribunale di Palmi, in funzione di giudice dell'esecuzione- in diversa composizione come prescrive la sentenza della Corte costituzionale n. 183 del 2013 – relativamente alla commisurazione dell'aumento di pena per la continuazione, affinché proceda a nuovo esame sul punto.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata relativamente alla determinazione dell'aumento di pena in continuazione con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Palmi. Così è deciso, 29/04/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente 3