Sentenza 7 gennaio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/01/2003, n. 38 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2003 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO SEZ00 038 703 LA CORTE SUPREMA DICASSAZIONE Oggetto Lavoro Composta dagli Ell.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo MILEO - Presidente R.G.N. 10120/00 Cron.39Dott. Fernando LUPI Consigliere w Dott. Mario PUTATURO DONATI VISCIDO- Consigliere Rep. Dott. Francesco MAIORANO Consigliere Ud.04/07/02 Dott. Maura LA TERZA Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente S EN TENZA sul ricorso proposto da: MA AL, già elettivamente domiciliata in ROMA VIA COLA DI RIENZO 28, presso lo studio dell'avvocato SALVATORE CABIBBO e da ultimo d'ufficio presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, 1'Avvocatura Centrale dell'Istituto, 2002 presso rappresentato e difeso dagli avvocati CARLO DE 3316 -1- ANGELIS, MICHELE DI LULLO, giusta delega in atti;
controricorrente avversO la sentenza n. 1901/99 del Tribunale di TORINO, depositata il 15/06/99 R.G.N. 338/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/07/02 dal Consigliere Dott. Maura LA TERZA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto DE AUGUSTINIS che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza del 15 giugno 1999 il Tribunale di Torino, riformando la sentenza di accoglimento del locale Pretore del lavoro del 24 ottobre 1997, rigettava la domanda, proposta con ricorso del 30 luglio 1997, da DD SV, vedova di LO EN che era deceduto in conseguenza della tecnopatia contratta, intesa ad ottenere dall'Inps la pensione di reversibilità dal primo agosto 1996. A fronte della argomentazione dell'appellata che per negare l'applicazione del divieto di cumulo - sosteneva che la fonte della pensione di reversibilità era, nel suo caso, la stessa prestazione di anzianità spettante al de cuius, il Tribunale rilevava che il diritto alla pensione di reversibilità spetta iure proprio e non iure W successionis, onde era irrilevante ogni riferimento alla natura della prestazione goduta dal coniuge;
inoltre la dizione onnicomprensiva sul divieto di cumulo di cui all'art. I comma 43 della legge 335/95 non poteva limitare la portata del divieto ai casi di conseguimento del trattamento di reversibilità dipendente dal decesso di un soggetto titolare di una prestazione concessa dall'Inps per inabilità o invalidità. Il Tribunale escludeva altresì la sussistenza del contrasto tra la normativa anticumulo e i principi costituzionali. Avverso detta sentenza la DD propone ricorso affidato ad un unico complesso motivo. Resiste l'Inps con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Nel denunziare violazione e falsa applicazione dell'art. 1 comma 23 della legge 335/95 e dell'art. 13 del RDL n. 636 del 1939, la ricorrente evidenzia che mentre la tutela antinfortunistica ha carattere eminentemente risarcitorio, essendo connessa non ad una anzianità di lavoro ma all'evento, infortunio o malattia professionale, il sistema pensionistico rimane invece correlato 1 all'anzianità assicurativa ed al patrimonio contributivo. Nella specie la rendita ai superstiti era legata alla tipicità dell'evento costituito dalla morte dell'assicurato, mentre la pensione di reversibilità avrebbe una diversa connotazione, rimanendo legata alla vita lavorativa del dante causa;
il regime di incumulabilità previsto dalla disposizione del 1995 e la concessione del solo trattamento più favorevole, sottrarrebbero al titolare una delle tutele assicurate dall'art. 38 della Costituzione, violerebbero gli artt. 36 e 3 della Costituzione. Il ricorso va accolto. Invero ancora prima dell'entrata in vigore dell'art. 73 della legge 23 dicembre 2000 n. 388, disposizione che ha ammesso espressamente il cumulo a decorrere dalle rate di pensione di reversibilità successive al 30 giugno 2000, la giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. 22 dicembre 2000 n. 1629) si era espressa nel senso che < il divieto di cumulo stabilito dall'art. 1, comma - 43, legge 8 agosto 1995 n. 335 fra le pensioni di inabilita', di - riversibilita' o l'assegno ordinario di inabilita' a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, liquidati in conseguenza di infortunio sul lavoro o malattia professionale, e la rendita vitalizia, liquidata per lo stesso evento invalidante a norma del d.P.R. n. 1124 del 1965, non riguarda i trattamenti di riversibilita' di vecchiaia, atteso che il riferimento del citato art. 1, comma 43, alle pensioni di riversibilita' deve intendersi come fatto solo alla riversibilita' originata dalla titolarita' del dante causa di un trattamento a carico dell'INPS derivante da infortunio o malattia professionale, che abbia altresi' comportato l'attribuzione al medesimo di una rendita vitalizia a carico dell'INAIL (persistendo per i superstiti, in caso di morte del pensionato per ragioni legate causalmente all'infortunio 0 alla malattia, il divieto di cumulare il trattamento di riversibilita' e la rendita INAIL); pertanto, anche ove l'infortunio indennizzato con rendita abbia per conseguenza la morte dell'assicurato, i superstiti possono cumulare il trattamento di riversibilita' di vecchiaia con la rendita vitalizia a carico 2 dell'INAIL, allo stesso modo di come il pensionato diretto puo' cumulare i due trattamenti (e configurandosi in caso contrario un dubbio di legittimita' costituzionale, in relazione agli art. 3 e 38 Costituzione).>> Il ricorso va pertanto accolto e la sentenza impugnata va cassata. Non essendovi ulteriori accertamenti da compiere all'esito del principio affermato, la causa può essere decisa nel merito con il rigetto dell'appello proposto dall'Inps avverso la sentenza di primo grado, che aveva riconosciuto il diritto dell'assicurata. Confermata la disciplina delle spese della sentenza di primo grado, l'Inps va condannato al pagamento delle spese del giudizio d'appello e del presente giudizio, liquidate come da dispositivo, con distrazione a favore dell'avv. Cabibbo, antistatario.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l'appello proposto dall'Inps nei confronti della sentenza di primo grado. Condanna l'Inps al pagamento delle spese del giudizio d'appello, liquidate in euro millequattrocentocinquanta, di cui cinquecento euro per diritti, novecento euro per onorari. Condanna l'Inps al pagamento delle spese di questo giudizio liquidate in euro 11,00 oltre millecinquecento euro per ' onorari, spese tutte da distrarsi a favore dell'avv. Salvatore Cabibbo antistatario. Così deciso in Roma il 4 luglio 2002. Vincenzo M es IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE Mame Le moРегио O I T O I I N V I L R T L IL CANCELLE O ' I O E 1 Ð V 1 I Ɑ D - Depositato in Cancelleria V E 8 S - I O -7 GEN 2003 4 N S D 8 I S I N I V I oggi, N C S ' N I A I T I IL CANCELLE 9 N S T . 8 3 V O ' V 8 I U T I L V ' O ' S I S Ɑ V O I