Sentenza 2 dicembre 1999
Massime • 2
In tema di libertà personale, poiché le ordinanze, se non impugnate, acquistano il carattere della irrevocabilità, non è consentito, neanche al medesimo organo che le ha emesse, disporne la revoca. Invero, l'istituto dell'autotutela, che consente alla pubblica amministrazione di correggere i propri provvedimenti errati, trova limitata applicazione nel settore della amministrazione della giustizia ed in particolare per quanto riguarda i provvedimenti "de libertate", per i quali, per esplicito dettato costituzionale, sono previste procedure tassative che danno luogo a provvedimenti sempre verificabili ed impugnabili, nei termini previsti dalla legge. (Fattispecie relativa alla revoca da parte della Corte di appello di sua precedente ordinanza, con la quale era stata dichiarata la inefficacia della custodia cautelare per decorrenza dei termini).
In tema di libertà personale, è provvedimento errato, ma non abnorme, quello con il quale il giudice revochi sua precedente ordinanza, con la quale era stata dichiarata la inefficacia della misura cautelare in carcere per decorrenza dei termini. Esso pertanto non è impugnabile in cassazione, ma, ricorrendone i presupposti, deve essere qualificato dalla adita Suprema corte come appello, con conseguente trasmissione degli atti al competente Tribunale del Riesame.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 02/12/1999, n. 5825 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5825 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. PP Consoli Presidente del 2.12.1999
1. Dott. Nunzio Cicchetti Consigliere SENTENZA
2. Dott. PP Sica Consigliere N.5825
3. Dott. Alfonso Amato Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. Gennaro Marasca Consigliere rel. N.39516/99
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto da RE PP, nato a [...] il [...], detenuto presso la Casa Circondariale di Avellino;
Avverso la ordinanza emessa il 28 luglio 1999 dalla Corte di Appello di Reggio Calabria, che aveva revocato il provvedimento emesso in pari data dalla stessa Corte, con il quale era stata dichiarata inefficace nei confronti di RE PP la misura cautelare della custodia in carcere per decorrenza dei termini massimi di custodia cautelare, ed aveva respinto le istanze di revoca della misura e di modifica della stessa;
Visti gli atti, la ordinanza denunciata ed il ricorso;
Sentita in camera di consiglio la relazione fatta dal Consigliere Dott. Gennaro Marasca, che ha illustrato lo svolgimento del processo ed i motivi del ricorso;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. Antonio Frasso, che ha concluso per il rigetto del ricorso con condanna del ricorrente alle spese del procedimento;
La Corte di Cassazione osserva:
RE PP venne arrestato il 15 agosto 1994 perché ritenuto responsabile dei delitti di cui agli artt. 73, aggravato dall'art.112 n 1 c.p., e 74 DPR 309/90.
Con sentenza del 23 giugno 1998 il RE veniva condannato dal Tribunale di Reggio Calabria alla pena di anni 14 di reclusione e L. 90.000.000 di multa per i reati così come contestati. Con sentenza del 30 giugno 1999 la Corte di Appello di Reggio Calabria escludeva l'aggravante di cui all'art. 112 n. 1 c.p. e riduceva la pena inflitta al RE ad anni 12 di reclusione e L. 75.000.000 di multa.
Con ordinanza del 19 gennaio 1998 il Tribunale di Reggio Calabria aveva dichiarato la decorrenza dei termini massimi di custodia cautelare in ordine al delitto di cui all'art. 74 DPR 306/90. RE PP all'indomani della sentenza di condanna della Corte di Appello, con due distinte istanze, chiedeva la scarcerazione per decorrenza dei termini di custodia cautelare e/o la revoca della misura per il venir meno delle esigenze di cui all'art. 274 c.p.p.. Con provvedimento emesso il 28 luglio 1999 la Corte di Appello di Reggio Calabria, ritenuto che a seguito della esclusione della aggravante di cui all'art. 112 n. 1 c.p. la pena edittale nel massimo prevista dall'art. 73 DPR 306/90 non era superiore ai venti anni, dichiarava la inefficacia della misura custodiale imposta al RE per essere decorsi più di quattro anni dal giorno, dell'arresto e conseguentemente ne ordinava la scarcerazione.
Contestualmente la Corte di merito, ritenute ancora sussistenti esigenze cautelari, ai sensi dell'art. 307 c.p.p., imponeva al RE l'obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria di Napoli ogni giorno alle ore dieci.
Con successiva ordinanza, sempre del 28 luglio 1999, ma delle ore 12,30, la Corte di Appello di Reggio Calabria, nella stessa composizione, rilevato che dai verbali di udienza del Tribunale e dalla ordinanza della stessa Autorità Giudiziaria si evinceva che la decorrenza dei termini di custodia era stata "prorogata" fino alla definizione del procedimento di primo grado, trattandosi di procedimento di particolare complessità, riteneva i termini di custodia non ancora scaduti - la scadenza secondo tale impostazione sarebbe prevista per il 15 settembre del 2000 - e revocava la propria precedente ordinanza in pari data.
Nel contempo riteneva sussistenti ancora le esigenze cautelari e rigettava i ricorsi (rectius le istanze) presentati nell'interesse di RE PP il 14 luglio 1999.
Avverso la seconda ordinanza della Corte di appello - quella di revoca della prima - proponeva ricorso per cassazione RE PP, che deduceva la violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) c.p.p. per inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, perché erano decorsi i termini di custodia cautelare dal momento che la Corte di Appello aveva escluso l'aggravante di cui all'art. 112 n.1 c.p.. Con memoria del 19 novembre 1999 il difensore del RE deduceva nuovi motivi di impugnazione:
1) Violazione dell'art. 606 c.p.p. lett. e) c.p.p. per manifesta illogicità e carenza della motivazione in riferimento alla revoca del provvedimento emesso dalla Corte di Appello di Reggio Calabria in data 28 luglio 1999, emesso nella stessa composizione collegiale che aveva dichiarato poche ore prima l'inefficacia della custodia cautelare in carcere nei confronti del RE.
2) Violazione dell'art. 606 lett. b) per incompatibilità del collegio alla revoca del proprio provvedimento.
Il difensore definiva abnorme tale provvedimento perché assunto dallo stesso collegio che aveva deliberato il provvedimento revocato, perché non era stato richiesto il parere al PG e perché le ordinanze soggette a gravame sono sempre irrevocabili. 3) Violazione dell'art. 606 lett. b) in riferimento alla violazione degli artt. 303, 304 e 305 c.p.p.. Il ricorrente chiedeva l'annullamento della ordinanza impugnata. Il ricorso - o forse sarebbe meglio dire i ricorsi - così come proposto da RE PP non è ammissibile.
La ordinanza impugnata è provvedimento complesso che prevede due statuizioni: con la prima si stabilisce di revocare la precedente ordinanza che aveva dichiarato inefficace la misura custodiale applicata al RE per decorso dei termini di custodia e la seconda di reiezione delle istanze in materia di libertà dello stesso RE.
La prima ordinanza - quella revocata - non è stata impugnata da nessuno e non è stata eseguita proprio perché revocata. Quest'ultimo provvedimento non era revocabile.
L'istituto della autotutela che consente alla Pubblica Amministrazione di correggere in via breve i propri provvedimenti errati proprio al fine di evitare inutili e costosi procedimenti giurisdizionali, trova limitata applicazione nel settore della amministrazione della giustizia ed in particolare in quella penale. Ancora più restrittive sono le norme in materia di provvedimenti sulla libertà, specialmente per quelli che restituiscono la libertà all'imputato.
Tali provvedimenti possono essere rimossi ma soltanto con il rispetto delle forme delle procedure e dei termini previsti dal codice di procedura penale. Il rigido rispetto delle forme è previsto proprio allo scopo di garantire la libertà dei cittadini, che può essere limitata soltanto nei casi specificamente previsti dalla legge - vi è in proposito una riserva legislativa prevista dalla Costituzione - e con procedure trasparenti, sempre verificabili ed impugnabili, specificamente previste dal codice di procedure penale. Come è noto le ordinanze qualora non siano impugnate nei termini previsti acquistano la caratteristica della irrevocabilità (vedi Sez. Un. 12 novembre 1993, Galluccio, CED Cass. n. 195806) ed anzi, secondo un indirizzo giurisprudenziale, le ordinanze soggette a gravame "acquistano autorità di cosa giudicata in senso formale", quando l'impugnazione non sia esercitata (vedi Cass. 27 novembre 1989, Luciano, Cass. Pen., I, 268). Ora a prescindere dal delicato problema se si debba o meno parlare di giudicato in senso formale o, come appare più corretto, di irrevocabilità della ordinanza, non vi può essere dubbio che il vizio del provvedimento impugnabile può essere rimosso solo attraverso l'impugnazione e non anche mediante la revoca del provvedimento da parte del giudice che lo ha emesso, proprio perché il mancato esercizio della impugnazione produce effetti giuridici rilevanti (vedi in proposito Cass. 27 novembre 1999, Luciano, già citata, che ha stabilito tale principio proprio in materia di ordinanza di scarcerazione per decorrenza dei termini di custodia cautelare).
Ciò posto per stabilire il tipo di impugnazione possibile contro il provvedimento in esame è necessario verificare se si tratti o meno di provvedimento abnorme.
In caso di abnormità, infatti, sarebbe consentito il ricorso per cassazione mentre nella ipotesi negativa l'ordinanza de qua reiettiva di istanze sulla libertà sarebbe impugnabile ex art. 310 c.p.p., dovendosi escludere che nel caso di specie possa parlarsi di ordinanza impositiva di misura cautelare o di ripristino della stessa ex art. 307 c.p.p., tenuto conto del contenuto del provvedimento. Senza nessuna pretesa di completezza, vanno, per risolvere il caso in questione 1 ricordati alcuni concetti, elaborati dalla più recente giurisprudenza di legittimità, in terna di provvedimento abnorme. È tale non solo il provvedimento che, per la sua singolarità, non sia inquadrabile nell'ambito dell'ordinamento processuale, ma anche quello che, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, al di là di ogni ragionevole limite (vedi, tra le altre, Sez. 5, n. 182 dell'11 febbraio 1994, PM
contro
Marino, in Riv. n. 197091).
La abnormità, come è stato chiarito dalla sentenza Quarantelli (SS.UU: 911-97), non è una nullità di grado estremo, ma l'estravaganza dell'atto stesso rispetto al sistema della legge processuale e dei poteri che questa conferisce al giudicante. Dalla giurisprudenza è stato poi chiarito che l'abnormità dell'atto processuale può riguardare tanto il profilo strutturale, allorché l'atto, per la sua singolarità, si ponga al di fuori del sistema organico della legge processuale, quanto il profilo funzionale, quando esso, pur non estraneo al sistema normativo, determini la stasi del processo e l'impossibilità di proseguirlo (vedi SS.UU. 10- 2-98 (20-12-97) Di Battista n. 9800017). D'altra parte a ben riflettere è proprio questa la ragione di un intervento immediato della Cassazione, cioè la necessità di espungere dagli atti processuali l'atto non altrimenti impugnabile al fine di evitare la paralisi del procedimento.
Se si tiene conto di tali indirizzi, oramai consolidati, la soluzione del caso in esame risulta agevole .
Non vi è alcun dubbio che il nostro sistema processuale preveda il potere-dovere del giudice del dibattimento che abbia trattato il procedimento principale di provvedere, in sede incidentale, sulle istanze degli imputati in materia di libertà.
Il giudice deve attenersi, come si è già detto, strettamente alle norme processuali che conferiscono tale potere e deve rispettare le forme ed i termini ivi previsti.
Nel caso di specie i giudici non hanno correttamente usato tali poteri per un errore di interpretazione delle norme stesse, poiché hanno ritenuto revocabili anche provvedimenti impugnabili. Si tratta allora di un provvedimento errato, ma non abnorme poiché esso si fonda su un potere di sicuro attribuito dalla legge alla Corte di Appello.
Del resto l'esperienza giudiziaria dimostra che non sono rari provvedimenti giudiziari che si fondano su errori procedurali o interpretativi;
il legislatore ha, infatti previsto gli strumenti processuali per eliminarli.
Non può, perciò, parlarsi nel caso di specie di abnormità strutturale poiché il provvedimento in discussione non presenta quei caratteri di stravaganza rispetto al sistema della legge processuale. Non sussiste nemmeno l'abnormità funzionale poiché il provvedimento non ha prodotto nessuna stasi processuale e non l'avrebbe potuta determinare.
Come è noto, infatti le ordinanze in materia di libertà sono sempre impugnabili con specifici rimedi e dinanzi ad una Autorità, il Tribunale del riesame, che ha una competenza funzionale in materia. Anche sotto tale profilo deve, pertanto, essere esclusa la abnormità del provvedimento impugnato
È appena il caso di rilevare che se il provvedimento dovesse essere considerato abnorme, sarebbe certamente consentito il ricorso per cassazione ma in tal caso quello proposto dal RE dovrebbe essere ritenuto inammissibile poiché il RE non ha dedotto l'abnormità del provvedimento, ma ha contestato le decisioni di merito dell'ordinanza e cioè la reiezione delle due istanze in materia di libertà.
Ne potrebbe essere preso in considerazione il c.d. ricorso proposto successivamente - il 19 novembre 1999 - dal difensore del RE, perché si tratterebbe di motivi aggiunti che non hanno alcuna attinenza con il ricorso principale, e, quindi, dovrebbero essere ritenuti tardivi.
Per completezza è opportuno considerare che in ogni caso i profili indicati dal difensore - pronuncia da parte dello stesso Collegio che aveva emesso il provvedimento revocato e mancata richiesta del PM prima dell'adozione del provvedimento - per sostenere la tesi della abnormità, costituiscono invece, aspetti di nullità del provvedimento impugnato.
Da tutto quanto detto discende che il RE avrebbe dovuto impugnare il provvedimento della Corte di Appello di Reggio Calabria reiettivo delle istanze in materia di libertà al Tribunale del riesame di Reggio Calabria, non essendo consentito in siffatta materia il c.d. ricorso per saltum (vedi su tale ultima questione SS.UU. 20 settembre 1997, Nexhi, CED Cass. n. 209336). La questione, allora, consiste nel verificare se nel caso di specie il ricorso proposto dal RE debba essere dichiarato inammissibile oppure se valga anche in siffatta ipotesi il c.d. principio di conversione di cui all'art. 568 comma 5 c.p.p. Un esame preciso e puntuale del ricorso proposto denota la sicura volontà del RE di impugnare il provvedimento reiettivo delle sue istanze e la disposizione indicata mira proprio alla salvezza della volontà effettiva dell'interessato.
La impugnazione, erroneamente qualificata ricorso, contiene, poi tutti i requisiti formali e sostanziali dell'appello al Tribunale del riesame poiché si tratta di una contestazione del merito della decisione, non proponibile, come è noto, in sede di legittimità, ma che costituisce il contenuto degli appelli di merito ex art. 310 c.p.p... Ed allora non vi sono ostacoli alla applicazione, nel caso di specie, della disposizione di cui all'art. 568 comma 5 c.p.p.. Ne consegue che il ricorso del RE debba essere qualificato appello e gli atti debbano essere trasmessi al Tribunale del riesame di Reggio Calabria per quanto di competenza.
Ai sensi dell'art. 94 disposizioni di attuazione del c.p.p. la Cancelleria è tenuta alle comunicazioni ed agli adempimenti previsti.
P.Q.M.
La Corte qualificato il ricorso come appello ordina trasmettersi gli atti al Tribunale del riesame di Reggio Calabria;
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti e le comunicazioni previste dall'art. 94 disposizioni di attuazione del c.p.p.. Così deciso in Roma, deliberato in Camera di consiglio, il 2 dicembre 1999.
Depositato in Cancelleria il 13 gennaio 2000