Sentenza 25 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 25/07/2002, n. 10936 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10936 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2002 |
Testo completo
E N O I 6 Z 8 5 9 A 1 . R C ₤3496 / T N 4 S / A I 5 I 2 2 G R E . . A CO TES1 09 367 02 R L R . A L REPUBBLICA ITALIANA P T . A A D U . D B L B E I IN NOME DEL POPOLO A E D T R T I A T 1 N S 3 E N 1 R E S S E E . Oggetto I T N A A EZIONE TRIBUTARIA Tributaria M Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Francesco CRISTARELLA ORESTANO Presidente R.G. N. 23691/00 Cron. 78542 Dott. Stefano MONACI Rel. Consigliere Dott. Eugenio AMARI Consigliere Rep. Dott. Nino FICO Consigliere Ud. 19/03/02 Dott. Vittorio RAGONESI Consigliere CORTE SUFRE DI SAZIONE ha pronunciato la seguente CAMPIONE S ENT ENZA 72996 sul ricorso proposto da: PAVANETTO CELESTINO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEGLI SCIPIONI 268/A, presso lo studio dell'avvocato BATTISTA DOMENICO, che lo difende, giusta procura Notaio LOVERRE LUIGI di IESOLO, rep. 16556 del 18.02.2002;
- ricorrente -
contro
MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro domiciliato in ROMA VIA DEI tempore, elettivamente 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO PORTOGHESI 2002 STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
controricorrente 1271 -1- avversO la sentenza n. 120/99 della Commissione tributaria regionale di VENEZIA, depositata il 07/10/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/03/02 dal Consigliere Dott. Stefano MONACI;
uditi per il ricorrente, l'Avvocati D'AYALA VALVA e che hanno chiesto l'accoglimento del BATTISTA, ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pietro ABBRITTI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con due avvisi di accertamento del 12 dicembre 1989 l'Ufficio distrettuale delle Imposte Dirette di San Donà di Piave rettificava le dichiarazioni dei redditi presentate per gli anni 1985 e 1986 dal signor IN AN. Gli accertamenti si riferivano, in particolare, ai redditi immobiliari ed a quelli da lavoro autonomo, come consulente del lavoro. Il contribuente impugnava gli accertamenti in sede giurisdizionale, ed il processo si svolgeva nei successivi gradi dinanzi alle Commissioni Tributarie. Con sentenza 18 febbraio / 15 aprile 1998 la Commissione Tributaria Centrale rimetteva la determinazione degli imponibili alla Commissione Tributaria del Veneto, precisando che avrebbero dovuto essere stabiliti "quanto ai redditi di fabbricati, tenendo conto esclusivamente dei dati raccolti dalla Guardia di Finanza che abbiano i requisiti di gravità, precisione e concordanza, e, quanto ai redditi di consulente del lavoro, tenendo conto anche delle risultanze della perizia contabile esperita nel procedimento penale." Con sentenza emessa in sede di giudizio di rinvio in data 9 giugno 7 ottobre 1999 la Commissione Tributaria Regionale del Veneto determinava i redditi di fabbricati del contribuente in L. 19.814.000 per il 1985 ed in L. 18.596.000 per il 1986, e quelli da lavoro autonomo in L.627.395.000 per in 1985 ed in L.660.000.000 per 1986. Propone ricorso per Cassazione il AN chiedendo l'annullamento della pronunzia impugnata, ed esponendo tre motivi di impugnazione. Resiste con controricorso l'Amministrazione Finanziaria. La difesa del contribuente ha presentato memoria illustrativa. MOTIVI DELLA DECISIONE 1.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta i vizi di difetto di motivazione su di un punto decisivo della controversia e di violazione di legge. La Commissione Regionale avrebbe dovuto valutare compiutamente il quadro probatorio. Avrebbe data per pacifica la correttezza della metodologia adottata dall'Ufficio impositore e tesa ricostruire i presunti imponibili sottratti ad imposizione, mentre le era stato affidato il compito di ricostruire complessivamente i presupposti dell'accertamento; avrebbe poi violato il giudicato perché avrebbe dovuto tener conto della perizia redatta in sede penale (in un procedimento nel quale il AN era stato prosciolto in sede di indagini preliminari senza essere sottoposto a giudizio dibattimentale); avrebbe posto in essere un error in judicando ritenendo applicabile alla fattispecie una norma ormai abrogata, ed esattamente l'art. 29 del D.P.R. n.636 del 1972. 1.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione ed errata applicazione di legge, e specificamente dell'art.39, primo comma, del D.P.R. n.600 del 1973. La sentenza avrebbe ritenuto accurata la ricostruzione dei redditi effettuata dall'Ufficio, pur senza averla esaminata. Non si era in presenza di un accertamento induttivo, ma di un accertamento analitico, che richiedeva, come tale, prove certe precise e concordanti. Non vi sarebbe stata la prova dell'effettiva percezione dei redditi professionali imputati al ricorrente, mentre la maggior parte dei prelievi operati sarebbero stati come sarebbe stato - accertato dalla perizia redatta in sede penale - semplici riversamenti ad enti vari di somme avute in deposito da parte dei clienti. Né sarebbero stati identificati i tariffari cui avrebbe fatto riferimento l'Ufficio. Anzi le modalità di determinazione dei presunti redditi adottate dall'Ufficio sarebbero state illatorie ed irrealistiche. Tra l'altro non si sarebbe tenuto conto del fatto che le tariffe professionali comprendevano un importo minimo ed uno massimo per ciascuna prestazione (e che il valore massimo superava di due volte e mezzo quello minimo) rendendo così inaffidabile la ricostruzione effettuata dall'Ufficio. Sarebbe stata imprecisa e grossolana la distinzione in sottoprestazioni delle varie prestazioni fornite ai clienti dallo studio professionale del ricorrente. Tra l'altro non avrebbe tenuto conto del fatto che le prestazioni potevano essere effettuate a forfait, in regime di abbonamento annuale. Per l'anno 1986 poi l'Ufficio non avrebbe effettuato alcun accertamento effettivo limitandosi a riproporre quello dell'anno precedente.
1.3. Con il terzo motivo di impugnazione il contribuente eccepisce un ulteriore profilo di violazione ed errata applicazione dell'art.39, primo comma, lettera d), del D.P.R. n.600 del 1973. La Commissione Regionale, infatti, avrebbe valutato erroneamente il ruolo della perizia tecnico-contabile, ritenendo che la perizia stessa e gli accertamenti dell'Ufficio andassero collocati su piani assai diversi, e che, anzi, la perizia non desse conto delle entrate residuali del contribuente. Invece, l'accertamento compiuto dal perito aveva avuto carattere onnicomprensivo, ed era giunto ad escludere l'esistenza di redditi non dichiarati. а Inoltre l'attività professionale prestata dal AN concerneva prestazioni minute rese a clienti di piccole dimensioni, e per di più con attività di carattere stagionale, e non poteva giustificare affatto i valori accertati.
1.4. In via subordinata il ricorrente chiede, infine, alla Corte l'applicazione in materia di sanzioni delle nuove norme sopravvenute, contenute nei decreti legislativi n.471 e n.472 del 1997. Chiede in particolare che non vengano applicate penalità, - a suo dire i requisiti del dolo o della colpa, difettando - ovvero che le sanzioni stesse vengano ridotte applicando i nuovi criteri di progressività.
2.1. Il primo motivo di impugnazione proposto dal contribuente è infondato, e non può essere accolto. In sede di rinvio la Commissione Tributaria Regionale, in realtà, ha valutato compiutamente il quadro probatorio in conformità al vincolo che le era stato imposto dalla decisione della Commissione Centrale, ed ha motivato questa sua valutazione in maniera completa ed adeguata. Né è esatto che la Commissione Regionale abbia applicato una norma ormai non più in vigore, quale l'art. 29 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n.636, sulla decisione di rinvio nell'ambito della precedente disciplina del contenzioso tributario. In realtà, la Commissione Tributaria Centrale, che (in forza della norma transitoria contenuta nell'art.75, primo comma, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.546) giudicava, e giudica, ad esaurimento le controversie già radicate presso di sé, aveva rinviato la causa alla Commissione Regionale del Veneto ai sensi, appunto, dell'art.29 D.P.R. n.636 del 1972, né avrebbe potuto fare altrimenti, applicando norme diverse: di conseguenza anche la Commissione Tributaria del Veneto era tenuta, in qualità di giudice di rinvio, a dare applicazione allo stesso art. 29, ed a conformarsi alle prescrizioni ed alle indicazioni contenute nella sentenza di rinvio, e non poteva discostarsene. Doveva procedere, perciò, alla valutazione estimativa che le era stata demandata dalla Commissione Tributaria Centrale.
2.2. Anche il secondo motivo proposto è infondato, e non può trovare accoglimento. Tramite il meccanismo adottato dell'abbattimento in via forfetaria, in realtà l'Ufficio ha tenuto conto effettivamente del vincolo stabilito nella pronunzia di rinvio dalla Commissione Tributaria Centrale, che le imponeva di valutare le ragioni esposte dal contribuente per criticare la metodologia adottata dall'Ufficio nell'accertamento, e relative, in particolare, al fatto che secondo il contribuente stesso - nell'accertamento contestato i costi delle varie prestazioni professionali da lui erogate alla clientela sarebbero stati conteggiati sulla base degli importi massimi di tariffa, ed alla mancata considerazione dell'esistenza di una prassi nel senso di addebitare ai clienti forfetariamente in regime di abbonamento annuale le prestazioni effettuate. La valutazione poi della congruità della misura in cui si è tenuto conto concretamente di questi rilievi, e perciò dell'adeguatezza della percentuale di abbattimento adottato, costituisce anch'essa una questione di merito, non suscettibile di riesame in questa sede di legittimità.
2.3. Anche il terzo motivo di impugnazione è infondato. Non è vero che la sentenza impugnata non abbia tenuto conto della perizia redatta in sede penale nel corso delle indagini preliminari del procedimento a carico del AN. Ha precisato, anzi, le ragioni per le quali quella perizia non poteva essere utilizzata in concreto per ricostruire i redditi del AN, spiegando che non aveva effettuato un'indagine complessiva, ma semplici controlli a campione, e che si poneva perciò su di un piano diverso rispetto all'accertamento compiuto dall'Ufficio. Anche su questo punto la motivazione appare del tutto congrua e razionale. Costituisce, d'altra parte, una questione di merito, come tale non sindacabile in sede di legittimità, il riscontro in linea di fatto dell'esattezza delle circostanze così esposte in motivazione. motive Altre censure contenute nel medesimo di impugnazione (sul carattere minuto delle prestazioni fornite dal AN ai clienti, sul carattere stagionale dell'attività svolta da questi ultimi, sulle loro dimensioni, ecc.) concernono, anch'esse, elementi di mero fatto, non suscettibili di riesame in sede di legittimità.
2.4. Il quarto motivo di impugnazione, infine, non può essere accolto perché infondato e generico. Il contribuente richiede in via subordinata l'applicazione del nuovo regime sanzionatorio introdotto dai decreti legislativi 18 dicembre 1997, nn.471 e 472. La richiesta, per la verità, appare generica. Non viene specificato, infatti, quali siano state le sanzioni applicate in concreto dall'Ufficio, e che si contestano, né quali quelli che avrebbero dovuto essere applicate sulla base della nuova disciplina. Non viene specificato perciò neppure perché in concreto (e non in astratto) il nuovo regime risulterebbe più favorevole al contribuente rispetto a quello precedente.
3. Concludendo, dunque, il ricorso appare infondato nella sua interezza e deve essere rigettato. In relazione alle peculiarità della fattispecie ed alla complessità delle questioni trattate sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa le spese di questo giudizio. Così deciso in Roma il 19 marzo 2002. Il Presidente (dr/Francesco Cristarella Oristano) estensore Monaci) dr. Coſtale Crest سكر ее 1 m s IL CANCELLERE C1 25 LUG. 2002 MERE CE ST E 6 6 N 9 1 O / I A 4 Z / I A 6 R 5 R 2 . T . A S R N T I - P U G E R D A 2 I D S A I N 1 E E R T 1 S E 3 N I 1 T E A S . A E N M 9