Cass. pen., sez. V, sentenza 22/02/1999, n. 881
CASS
Sentenza 22 febbraio 1999

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

In tema di emissione di assegno bancario, quando la firma di traenza risulti essere stata falsificata (tanto che sia riferibile al titolare del conto, quanto ad altra persona),ovvero venga apposta firma di persona inesistente, il rapporto tra il correntista e l'istituto di credito viene ad essere illecitamente strumentalizzato, con la conseguenza che, difettando la autorizzazione alla emissione del titolo, si configura sia il reato di falso in titolo di credito(non punibile tuttavia quando la firma apposta sia quella di persona inesistente), sia quello di emissione di assegno senza autorizzazione.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 22/02/1999, n. 881
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 881
    Data del deposito : 22 febbraio 1999

    Testo completo