Sentenza 22 febbraio 1999
Massime • 1
In tema di emissione di assegno bancario, quando la firma di traenza risulti essere stata falsificata (tanto che sia riferibile al titolare del conto, quanto ad altra persona),ovvero venga apposta firma di persona inesistente, il rapporto tra il correntista e l'istituto di credito viene ad essere illecitamente strumentalizzato, con la conseguenza che, difettando la autorizzazione alla emissione del titolo, si configura sia il reato di falso in titolo di credito(non punibile tuttavia quando la firma apposta sia quella di persona inesistente), sia quello di emissione di assegno senza autorizzazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 22/02/1999, n. 881 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 881 |
| Data del deposito : | 22 febbraio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Camera di Consiglio
Dott. Pasquale LACANNA Presidente del 22/2/99
1.. Dott. F. CALBI Consigliere SENTENZA
2. " L. TOTH " N. 881
3. " A. AMATO " REGISTRO GENERALE
4. " A. NAPPI " N. 47104/97
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto dal Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Brescia nel proc.
contro
AR RG, n. Riva del Garda il 18/2/64
avverso sent. gip pret. Rovereto 31/10/96
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Amato
Letta la req.ria del Pubblico Ministero che ha concluso per l'ann.to c.r.
Motivi della decisione
Il pretore di Rovereto, in funzione di gip, dichiarava n.d.p. che il fatto non sussiste nei confronti di AR RG, che aveva tratto sulla Cassa Rurale di Ala un assegno del conto corrente di NZ LE, cui apponeva la firma di persona inesistente. Ricorre il p.g. presso la Corte d'appello di Brescia, deducendo violazione di legge.
Il ricorso è fondato. Non rileva, per escludere la responsabilità dell'imputato nella specie che si tratti di reato proprio (art. 1 l. n. 386/90). Ed infatti, come sottolinea il p.g. presso questa Corte, quando si appone ad un assegno la firma di traenza di un terzo, persona diversa dal titolare del conto, si integrano ad un tempo le fattispecie di cui agli art. 485/491 cp e 1 l. n. 386/90. Ciò perché l'autore non si avvale del rapporto di conto corrente, bensì solo del modulo per assegno, utilizzato quale mezzo materiale per la più agevole attuazione dell'illecito (Cass. Sez. V, 18.1.96, n. 2767, Strenta). Tale conclusione va condivisa, peraltro con una puntualizzazione:
ogni qualvolta viene falsificata la firma di traenza (appartenga essa al titolare del conto o ad un terzo) o apposta la firma di persona inesistente, il rapporto fra l'istituto di credito e il titolare del conto viene illecitamente strumentalizzato, sicché, difettando l'autorizzazione ad emettere l'assegno, si profilano gli estremi del reato di emissione senza autorizzazione nonché di quello in falso in titolo di credito (non punibile in concreto quando la firma apposta sia quella di persona inesistente).(v. cass., sez. V, 26/3/93, Giannini).
Va disposto, pertanto, l'annullamento con rinvio alla Pretura di Rovereto per il giudizio.
P.Q.M.
Annulla l'impugnata sentenza, con rinvio alla Pretura di Rovereto per il giudizio.
Così deciso in Roma, il 22 febbraio 1999.
Depositato in Cancelleria il 30 marzo 1999