Sentenza 2 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 02/02/2001, n. 1514 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1514 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2001 |
Testo completo
IN NOME DEL01514 /0 1 EPUBBLICA ITALIANA 1 4 ) 7 E 3 O . C L L N A , O TE SUPREMA D C SAZIONE P 1 B L I 9 Oggetto E 9 D 1 E - 1 Sentenza Guidice di N 1 O O I pace per risarcimento SEZIONE TERZA CIVILE I 0 Z D 2 A R U . I T L danni S G 9 I 3 a dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: G E E E N R 6 . A T 4 R.G.N. 3068/98 D S . I GIULIANO Presidente - Dott. Angelo T E ( D T R N A E S E Consigliere Dott. Paolo VITTORIA Cron.3217 PERCONTE LICATESE Dott. Renato Rep. - Consigliere Ud. 27/04/00 · Consigliere Dott. Giovanni Battista PETTI CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Rel. Consigliere Dott. Donato CALABRESE - UFFICIO COPIE Richiesta copia studio ha pronunciato la seguente dal Sig. IL SOLE 24 ORE per diritti L. 3000 SENTENZA il 2 FEB 2001 sul ricorso proposto da: IL CANCELLIERE RONDINONE ROSANNA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA L MANTEGAZZA 24, presso il SIG GARDIN, difesa dagli avvocati BEATRICE GENCHI e GIUSEPPE GALLO quest'ultimo con studio in 70100 BARI VIA ARGIRO 117, giusta delega CANCELLERIA in atti;
ricorrente CG408052 contro " 1 COTUGNO CLAUDIO, VENETA ASSIC;
- intimati -
2000 avversO la sentenza n. 33/97 del Giudice di pace di 845 MATERA, emessa e depositata il 13/02/97 (R.G. 983/96); 1 udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/04/00 dal Consigliere Dott. Donato CALABRESE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio SEPE che ha concluso in via principale, per l'inammissibilità del ricorso ed in subordine per l'accoglimento del I motivo e l'assorbimento del II. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato il 13.11.1996 Ron- dinone NA conveniva dinanzi al Giudice di pace di Matera, per l'udienza del 28.11.96, NO CL e la VE RA per sentirli condannare in so- lido al risarcimento dei danni conseguenti a sinistro stradale avvenuto in Matera il giorno 27.8.1996, in cui den erano rimaste coinvolte l'auto AL/521740 di essa istan- te e l'auto MT/186625 del NO. La causa veniva però iscritta a ruolo dal NO, che depositava comparsa di costituzione contenente do- manda riconvenzionale, con la quale sosteneva la re- sponsabilità esclusiva della ON nella causazione del sinistro e chiedeva di essere risarcito del danno a sua volta subito, quantificato in L. 550.000. Alla prima udienza di comparizione, tenutasi il 16.1.1997, veniva dichiarata la contumacia della Rondi- 2 none, non costituitasi in giudizio. Anche la società VE RA non si costituiva. Svoltasi 1'istruttoria del caso, con sentenza 13.2.1977 l'adito giudice rigettava la domanda attrice e accoglieva la domanda riconvenzionale e condannava la ON al pagamento in favore del NO della det- ta somma di L. 550.000, oltre interessi e spese. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricor- so ON NA sulla base di due motivi: 1) vio- lazione e falsa applicazione dell'art. 292 c.p.c. anche con riferimento all'art. 24 Cost., nonché vizi e difet- to di motivazione e travisamento ed erroneità dei pre- supposti, deducendosi la mancata instaurazione di un dy valido contraddittorio in relazione alla domanda ricon- venzionale, in quanto la stessa non notificata ad essa ON, contumace;
2) violazione e falsa applicazio- ne dell'art. 2697 c.c., violazione degli artt. 244, 320 e 245 c.p.c. e omessa e contraddittoria motivazione, illogicità e travisamento ed erroneità dei presupposti, deducendosi l'inammissibilità della prova testimoniale articolata da controparte siccome assolutamente generi- ca, nonché l'audizione di un teste diverso da quello indicato e l'essere la prova del danno rappresentata da un preventivo di spesa senza data. Gli intimati NO CL e VE RA 3 non hanno svolto difese. MOTIVI DELLA DECISIONE Come eccepito dal P.G., il proposto ricorso è inam- missibile. Risulta in fatto dall'impugnata sentenza che l'odierna ricorrente, proponendo la domanda di risarci- mento danni da sinistro stradale, chiese la condanna dei convenuti al pagamento della somma di L.
1.237.535 e della somma derivante dal deprezzamento subito dalla propria vettura a seguito dell'incidente, oltre inte- ressi, “il tutto [come da citazione, esaminata in que- dan sta sede in relazione alla verifica di error in proce- dendo] compreso nell'ambito della competenza per valore del Giudice di pace adito"; che il convenuto NO CL, costituendosi, propose domanda riconvenzionale di risarcimento, a sua volta, per lo stesso titolo, quantificando i danni in L. 550.000; che l'adito giudi- cante, con la sentenza ora impugnata, rigettò la doman- da principale e accolse quella riconvenzionale come proposta. Ciò posto, è di palese evidenza che nel caso in esame si è in presenza non di causa decisa dal detto giudice secondo equità, ma di causa decisa secondo di- ritto, atteso che la domanda principale della ON è stata svolta nei limiti della competenza per valore 4 (e entro tale limite per materia) dello stesso giudice, quale deriva dall'art. 7 comma 2 c.p.c., e la domanda riconvenzionale del NO per lo stesso titolo da decidere, in linea di principio, ex art. 113 c.p.c., secondo equità derivava dallo stesso fatto, importan- do unicità di giudizio (ex art. 40 comma 6 c.p.c., in riferimento all'art. 39 c.p.c.). In questo caso, dunque, il Giudice di pace ha dovu- to esaminare congiuntamente le due domande sulla base della potestas decidendi implicata dalla domanda prin- cipale. Essendo unico il fatto generatore (il verificarsi dell'incidente), non era possibile valutare questo se- condo criteri diversi rispettivamente per la domanda den principale e per la riconvenzionale: così operando, in- fatti, si poteva giungere ad una contraddittorietà di giudicati. Consegue, quindi, che avverso la sentenza de qua doveva essere proposto, quale correlativo mezzo di im- pugnazione, l'appello, ai sensi dell'art. 339 c.p.c., e non il ricorso per cassazione, come è stato fatto (dalla ON), ancorché investendosi, come nella specie, il solo capo relativo alla domanda riconvenzio- nale. In altre parole, rigettata dal Giudice di pace la domanda principale avente ad oggetto la pretesa dell'attore al risarcimento dei danni patiti in occa- sione di un sinistro stradale e da liquidare in un im- porto superiore a lire due milioni ed accolta la doman- da riconvenzionale diretta a conseguire a sua volta il risarcimento dei danni subiti nello stesso incidente e da quantificare entro il detto limite dei due milioni, avverso tale pronuncia è ammissibile esclusivamente l'appello e non il ricorso per cassazione, ancorché l'attore soccombente investa con il proprio gravame so- lo il capo relativo all'accoglimento della riconvenzio- nale e non anche quello relativo al rigetto della pro- pria domanda, trattandosi di causa unica, determinata, nel valore, ai sensi dell'art. 10 c.p.c., dalla domanda principale. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato, come anticipato, inammissibile. Nulla per le spese del presente giudizio di legit- timità non avendo le controparti svolto attività difen- siva.
P.Q.M.
LA CORTE dichiara il ricorso inammissibile. Nulla per le spese. Così deciso, il 27/4/2000. IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE mito Calabrese منا Depositata in Cancelleria -2 FEB. 2001 IL CANCELLIERE CI Oggi, Concetta Amendola IL CANCELLIERE C1