Sentenza 4 ottobre 2006
Massime • 1
In tema di reati fallimentari commessi da persone diverse dal fallito, gli elementi di prova ritenuti insufficienti per radicare la qualità di amministratore di fatto in capo all'estraneo non possono essere utilizzati come prova presuntiva della sua responsabilità a titolo di concorso esterno nel reato proprio del fallito (nella specie, bancarotta per distrazione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 04/10/2006, n. 37038 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37038 |
| Data del deposito : | 4 ottobre 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. NARDI Domenico - Presidente - del 04/10/2006
Dott. CALABRESE Renato Luigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - N. 1620
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - N. 029756/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) SI NI N. IL 18/11/1957;
avverso SENTENZA del 18/05/2005 CORTE APPELLO di MILANO;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROTELLA MARIO;
udite le conclusioni di rigetto del S.P.G. Dott. FEBBRARO G.. RITENUTO IN FATTO
1 - La Corte di Milano, confermando la condanna da parte del GUP di AS IC, per concorso in bancarotta per distrazione di merci con l'a.u. (GL MA) ed altri amministratori di fatto della fallita Manta G.S. s.a.s. (a), concedendogli i benefici di legge, lo ha invece assolto per non aver commesso il fatto di bancarotta documentale (b).
Secondo la sentenza di 1 grado, cui si rapporta integralmente in punto di responsabilità il Giudice di appello, egli deve ritenersi concorrente esterno a stregua di acquisizioni presso creditori ed agenti di commercio, secondo i quali (in particolare La ST) era una delle "persone che esprimevano la Mantra nelle relazioni esterne".
Contro la sentenza propone ricorso, che denuncia:
1 - violazione di legge, con riferimento al reato di bancarotta per distrazione;
2 - carenza di motivazione sulla richiesta di riconoscimento dell'ipotesi di truffa invece che di bancarotta;
3 - manifesta illogicità di motivazione, una volta esclusa la qualità di amministratore di fatto.
2 - È preliminare e manifestamente infondato il 2 motivo. La truffa, in ipotesi, concernerebbe l'acquisizione delle merci al patrimonio sociale della società fallita, non il successivo destino delle stesse merci, una volta entrate a far parte di quel patrimonio. In altri termini in ipotesi potrebbe concorrere con il reato di bancarotta, non escluderlo.
Il 1 ed il 3 motivo pongono la medesima questione, sotto diversa angolazione, e sono fondati.
Secondo diritto vivente, nei confronti dell'estraneo, ovvero di soggetto non qualificato alla gestione dell'impresa, è impossibile avvalersi di presunzione connessa agli obblighi imposti all'amministratore dalla legge civile, e quindi ritenere risolutiva per la prova di responsabilità per bancarotta, la sua mancata giustificazione del destino dei beni e dei valori non rinvenuti all'atto del fallimento, e circa la tenuta o la sorte dei libri sociali.
Nella specie, esclusa la qualità di amministratore di fatto originariamente contestata al ricorrente che, come dipendente della società fallita, si occupava dei rapporti con i fornitori e i clienti, è stata ritenuta la sua responsabilità per concorso esterno con i soggetti qualificati, amministratori di diritto o di fatto, ai sensi dell'art. 110 c.p.. Ma la sentenza impugnata non da conto alcuno del contributo dell'imputato alla causazione dell'evento distrattivo. Difatti si avvale degl'indici già ritenuti insufficienti per l'attribuzione di qualità di amministratore di fatto, del tutto irrilevanti per quanto concerne il apporto concorsuale a singoli fatti di distrazione, in concreto da dimostrare.
È dunque necessario procedere a nuovo esame.
P.Q.M.
annulla l'impugnata sentenza con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Milano per nuovo esame.
Così deciso in Roma, il 4 ottobre 2006.
Depositato in Cancelleria il 9 novembre 2006