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Sentenza 6 luglio 2023
Sentenza 6 luglio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 06/07/2023, n. 29338 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29338 |
| Data del deposito : | 6 luglio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: EL KATTANI BD nato il [...] avverso la sentenza del 27/10/2022 del TRIBUNALE di NOCERA INFERIORE udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CANANZI;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale CI DE, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
lette le conclusioni depositate dall'avvocato Roberto Concilio, nell'interesse del ricorrente, chiedendo accogliersi il ricorso per estinzione del reato a seguito di remissione di querela o per difetto di querela. RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, con la sentenza emessa in data 27 ottobre 2022, applicava a El KA DE la pena concordata di mesi otto di reclusione ed euro 200,00 di multa in relazione al delitto di furto aggravato dalla esposizione alla pubblica fede. 2. Il ricorso per cassazione proposto nell'interesse di El KA DE consta di unico motivo, enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. Penale Sent. Sez. 5 Num. 29338 Anno 2023 Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA Relatore: CANANZI FRANCESCO Data Udienza: 19/04/2023 3. Il motivo deduce violazione dell'art. 625, comma 1, n. 7 cod. pen. e vizio di motivazione quanto alla qualificazione giuridica, per non avere la sentenza dato conto della sussistenza della circostanza aggravante, con difetto di specificazione della causale che giustificava la esposizione alla pubblica fede. 4. Con l'impugnata sentenza, pronunciata ai sensi dell'art. 444 e ss. cod. proc. pen., é stata applicata al ricorrente per il delitto di furto aggravato dalla esposizione alla pubblica fede, la pena concordata con la Pubblica Accusa, con riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alla aggravante e alla recidiva. 5. Il ricorso va dichiarato inammissibile, giacché proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n. 103 del 2017, che ha stabilito che il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento è proponibile solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Va premesso che in modo costante la giurisprudenza di questa Corte ha affermato in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, sicché è inammissibile l'impugnazione che denunci, in modo aspecifico e non autosufficiente, una violazione di legge non immediatamente evincibile dal tenore dei capi di imputazione e dalla motivazione della sentenza (Sez. 4, Sentenza n. 13749 del 23/03/2022, Gamal, Rv. 283023 -01; Mass. Conf.: N. 33145 del 2020 Rv. 279842 - 01, N. 15553 del 2018 Rv. 272619 - 01, N. 3108 del 2018 Rv. 272252 - 01, N. 25617 del 2020 Rv. 279573 - 01, N. 14377 del 2021 Rv. 281116 - 01) Inoltre, va considerato che questa Corte, già prima dell'introduzione (con l'art. 1, comma 50, della legge 23 giugno 2017, n. 103) dell'art. art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., aveva affermato che, in caso di patteggiamento ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., l'accordo intervenuto esonera l'accusa dall'onere della prova e comporta che la sentenza che recepisce l'accordo fra le parti sia da considerare sufficientemente motivata con una succinta descrizione del fatto (deducibile dal capo d'imputazione), con l'affermazione della correttezza della qualificazione giuridica di esso, con il richiamo all'art. 129 cod. proc. pen. per escludere la ricorrenza di alcuna delle ipotesi ivi previste, con la verifica della 2 Il Co < igliere estensore II Priesit'ente congruità della pena patteggiata ai fini e nei limiti di cui all'art. 27 Cost. (Sez. 4, n. 34494 del 13/07/2006, P.G. in proc. Koumya, Rv. 234824), come accaduto nel caso in esame. Nel caso in esame non si rinviene né la natura manifesta dell'errore né l'eccentricità della qualificazione giuridica in ordine al fatto contestato e alla aggravante della esposizione alla pubblica fede. La sentenza impugnata rende una adeguata motivazione, riferendo che la persona offesa aveva lasciato la borsa all'interno del negozio, recandosi in altro locale del medesimo, così nella impossibilità di vigilarla. Peraltro, nel caso in esame vi è un chiaro richiamo all'esclusione dei presupposti per la pronuncia ex art. 129 cod. proc. pen.. Ne consegue, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, e che il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Quanto al tema della procedibilità per difetto o remissione di querela, evidenziato dalla difesa con la memoria depositata, questa Corte rileva come dalla inammissibilità derivi l'esclusione di ogni accertamento in ordine alla querela, in ossequio al principio fissato da Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018, Salatino, Rv. 273551 - 01, orientamento per altro ribadito da Sez. 5, n. 5223 del 17/01/2023 Colombo, Rv. 284176 - 01, in quanto nei giudizi pendenti in sede di legittimità, l'improcedibilità per mancanza di querela, necessaria per reati divenuti procedibili a querela a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, non prevale sull'inammissibilità del ricorso, poiché, diversamente dall'ipotesi di "abolitio criminis", non è idonea a incidere sul cd. giudicato sostanziale (fattispecie di furto aggravato ai sensi degli artt. 61, comma primo, n. 5) cod. pen.; nello stesso senso, Sez. 4, n. 2658 del 11/01/2023, Saitta, Rv. 284155 - 01).
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 19/04/2023
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale CI DE, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
lette le conclusioni depositate dall'avvocato Roberto Concilio, nell'interesse del ricorrente, chiedendo accogliersi il ricorso per estinzione del reato a seguito di remissione di querela o per difetto di querela. RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, con la sentenza emessa in data 27 ottobre 2022, applicava a El KA DE la pena concordata di mesi otto di reclusione ed euro 200,00 di multa in relazione al delitto di furto aggravato dalla esposizione alla pubblica fede. 2. Il ricorso per cassazione proposto nell'interesse di El KA DE consta di unico motivo, enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. Penale Sent. Sez. 5 Num. 29338 Anno 2023 Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA Relatore: CANANZI FRANCESCO Data Udienza: 19/04/2023 3. Il motivo deduce violazione dell'art. 625, comma 1, n. 7 cod. pen. e vizio di motivazione quanto alla qualificazione giuridica, per non avere la sentenza dato conto della sussistenza della circostanza aggravante, con difetto di specificazione della causale che giustificava la esposizione alla pubblica fede. 4. Con l'impugnata sentenza, pronunciata ai sensi dell'art. 444 e ss. cod. proc. pen., é stata applicata al ricorrente per il delitto di furto aggravato dalla esposizione alla pubblica fede, la pena concordata con la Pubblica Accusa, con riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alla aggravante e alla recidiva. 5. Il ricorso va dichiarato inammissibile, giacché proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n. 103 del 2017, che ha stabilito che il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento è proponibile solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Va premesso che in modo costante la giurisprudenza di questa Corte ha affermato in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, sicché è inammissibile l'impugnazione che denunci, in modo aspecifico e non autosufficiente, una violazione di legge non immediatamente evincibile dal tenore dei capi di imputazione e dalla motivazione della sentenza (Sez. 4, Sentenza n. 13749 del 23/03/2022, Gamal, Rv. 283023 -01; Mass. Conf.: N. 33145 del 2020 Rv. 279842 - 01, N. 15553 del 2018 Rv. 272619 - 01, N. 3108 del 2018 Rv. 272252 - 01, N. 25617 del 2020 Rv. 279573 - 01, N. 14377 del 2021 Rv. 281116 - 01) Inoltre, va considerato che questa Corte, già prima dell'introduzione (con l'art. 1, comma 50, della legge 23 giugno 2017, n. 103) dell'art. art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., aveva affermato che, in caso di patteggiamento ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., l'accordo intervenuto esonera l'accusa dall'onere della prova e comporta che la sentenza che recepisce l'accordo fra le parti sia da considerare sufficientemente motivata con una succinta descrizione del fatto (deducibile dal capo d'imputazione), con l'affermazione della correttezza della qualificazione giuridica di esso, con il richiamo all'art. 129 cod. proc. pen. per escludere la ricorrenza di alcuna delle ipotesi ivi previste, con la verifica della 2 Il Co < igliere estensore II Priesit'ente congruità della pena patteggiata ai fini e nei limiti di cui all'art. 27 Cost. (Sez. 4, n. 34494 del 13/07/2006, P.G. in proc. Koumya, Rv. 234824), come accaduto nel caso in esame. Nel caso in esame non si rinviene né la natura manifesta dell'errore né l'eccentricità della qualificazione giuridica in ordine al fatto contestato e alla aggravante della esposizione alla pubblica fede. La sentenza impugnata rende una adeguata motivazione, riferendo che la persona offesa aveva lasciato la borsa all'interno del negozio, recandosi in altro locale del medesimo, così nella impossibilità di vigilarla. Peraltro, nel caso in esame vi è un chiaro richiamo all'esclusione dei presupposti per la pronuncia ex art. 129 cod. proc. pen.. Ne consegue, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, e che il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Quanto al tema della procedibilità per difetto o remissione di querela, evidenziato dalla difesa con la memoria depositata, questa Corte rileva come dalla inammissibilità derivi l'esclusione di ogni accertamento in ordine alla querela, in ossequio al principio fissato da Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018, Salatino, Rv. 273551 - 01, orientamento per altro ribadito da Sez. 5, n. 5223 del 17/01/2023 Colombo, Rv. 284176 - 01, in quanto nei giudizi pendenti in sede di legittimità, l'improcedibilità per mancanza di querela, necessaria per reati divenuti procedibili a querela a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, non prevale sull'inammissibilità del ricorso, poiché, diversamente dall'ipotesi di "abolitio criminis", non è idonea a incidere sul cd. giudicato sostanziale (fattispecie di furto aggravato ai sensi degli artt. 61, comma primo, n. 5) cod. pen.; nello stesso senso, Sez. 4, n. 2658 del 11/01/2023, Saitta, Rv. 284155 - 01).
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 19/04/2023