Cass. pen., sez. IV, sentenza 01/10/1998, n. 12809
CASS
Sentenza 1 ottobre 1998

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L'adempimento di un obbligo di revisione periodica non esclude la colpa generica per difetto di manutenzione nell'intervallo di tempo tra le revisioni, tanto più quanto maggiore è l'intervallo temporale tra l'ultima revisione e la data di costruzione. (Fattispecie in cui la società incaricata del riempimento e dei collaudi di recipienti per gas liquefatti e valvole annesse è stata ritenuta responsabile di incendio colposo, cagionato per la cessione della spina di sicurezza di una bombola costruita 28 anni prima e sottoposta a revisione 9 anni prima. La Corte ha altresì affermato che un obbligo di generica diligenza e prudenza si desume dall'art. 1 della legge 6 dicembre 1971, n.1083 secondo cui tutti i materiali, gli apparecchi, le installazioni e gli impianti alimentati con gas combustibile per uso domestico devono essere realizzati secondo le regole specifiche della buona tecnica, per la salvaguardia della sicurezza).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 01/10/1998, n. 12809
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 12809
    Data del deposito : 1 ottobre 1998

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