Sentenza 1 ottobre 1998
Massime • 1
L'adempimento di un obbligo di revisione periodica non esclude la colpa generica per difetto di manutenzione nell'intervallo di tempo tra le revisioni, tanto più quanto maggiore è l'intervallo temporale tra l'ultima revisione e la data di costruzione. (Fattispecie in cui la società incaricata del riempimento e dei collaudi di recipienti per gas liquefatti e valvole annesse è stata ritenuta responsabile di incendio colposo, cagionato per la cessione della spina di sicurezza di una bombola costruita 28 anni prima e sottoposta a revisione 9 anni prima. La Corte ha altresì affermato che un obbligo di generica diligenza e prudenza si desume dall'art. 1 della legge 6 dicembre 1971, n.1083 secondo cui tutti i materiali, gli apparecchi, le installazioni e gli impianti alimentati con gas combustibile per uso domestico devono essere realizzati secondo le regole specifiche della buona tecnica, per la salvaguardia della sicurezza).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 01/10/1998, n. 12809 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12809 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
Dott. Fattori Paolo Presidente del 1.10.1998
1.Dott. Moffa Fabio Consigliere SENTENZA
2. " SA IT " N.1944
3. " IN AN " REGISTRO GENERALE
4. " Colaianni IC " N.1042/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto da ET DI, n. Altoparcio 28.5.1915 Avverso la sentenza della Corte d'appello di Firenze 11.6.1997 Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Colaianni
Udito il Pubblico Ministero in persona del dott. Meloni che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Osserva
Con la sentenza sopra menzionata la Corte d'appello di Firenze confermava quella del Tribunale di Lucca, che aveva dichiarato ET DI responsabile del reato di incendio colposo (art. 449 c.p.) sviluppatosi nell'abitazione di AR LA a causa della fuoriuscita di GPL da una bombola fornita dalla società, incaricata del riempimento e dei collaudi sulla bombola stessa, di cui il ET era legale rappresentante. Gli veniva imputato di non aver osservato la necessaria diligenza e perizia nel verificare lo stato di idoneità e la tenuta della bombola, in particolare nel non aver provveduto, in considerazione della data di fabbricazione della bombola (1965) e del suo grado di usura, alla sostituzione dell'intero gruppo valvolare, di cui in concreto aveva ceduto la spina di sicurezza: l'ultimo collaudo era stato effettuato nel 1984, nove anni prima dell'evento.
Ricorre il ET denunciando che, nel confermarne la colpa generica, la Corte non ha tenuto conto dell'esistenza di una serie di norme specifiche in materia di gas compressi (in particolare gli artt. 21, 23 e 25 delle norme integrative del r.d. 9.1.1927, n. 147), che impongono la revisione delle bombole e del gruppo valvolare ogni dieci anni (nella specie non ancora trascorsi dall'ultima revisione, regolarmente effettuata nel 1984), preferendo ritenere regolata la materia da "normali misure di diligenza e di prudenza", che avrebbero imposto la sostituzione del gruppo valvolare e della bombola ben prima del termine di legge. È invece alle norme specifiche che bisogna far capo e, avendole l'imputato scrupolosamente osservate, non si può, in assenza di una colpa specifica, individuarne altra generica.
Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.
Il fatto che la legge preveda l'obbligo di una revisione periodica dei recipienti per gas liquefatti e delle valvole annesse non toglie l'obbligo di provvedere alla manutenzione medio tempore tanto più quando si tratti di un attrezzo vetusto che, come rilevato dai giudici di merito, "per l'uso frequente per anni e anni può subire delle lesioni o delle usure del tutto connaturate al trascorrere del tempo". Per stare all'esempio formulato dal ricorrente - secondo cui sarebbe come se la Corte condannasse in caso di incidente chi guida un'automobile vecchia, ma comunque sottoposta a revisione periodica, per non averne comprato una nuova -, non v'è dubbio che chi circola con un veicolo ha l'obbligo - amministrativamente sanzionato e tanto più stringente in proporzione alla vetustà - di tenerlo in "condizioni di massima efficienza,, comunque tale da garantire la sicurezza" (art. 79 cod. strad.), senza che, in mancanza, possa ritenersi esonerato da colpa per il fatto che nella revisione periodica sia stata accertata la sussistenza - a quella data - delle condizioni di sicurezza per la circolazione (art. 80 cod. strad.) e, per esempio, un dispositivo di equipaggiamento del veicolo, obbligatorio ex art. 72 cod. strad., al cui mancato o cattivo funzionamento sia riconducibile l'incidente, sia stato giudicato efficiente.
L'adempimento dell'obbligo di revisione periodica non esclude affatto la colpa generica nell'intervallo di tempo tra le revisioni, tanto più quando il tempo si allontani dall'ultima revisione (come nella specie: nove anni) e dalla data di costruzione (nella specie: 28 anni).
Tale obbligo di generica diligenza e prudenza si desume dall'art. 1 della l. 6.12.1971, n. 1083, secondo cui tutti i materiali, gli apparecchi, le installazioni e gli impianti alimentati con gas combustibile per uso domestico devono essere realizzati secondo le regole specifiche della buona tecnica, per la salvaguardia della sicurezza: e nel concetto di realizzazione rientra anche quello di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'apparecchio per renderlo conforme alle norme della buona tecnica (in particolare quelle UNI CIG: cfr. cass. 7605/97, ced 208986) continuamente, e comunque in occasione di ogni uso e non solo periodicamente in occasione delle verifiche previste dalla legge.
P.Q.M.
La Corte di cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 1 ottobre 1998.
Depositato in Cancelleria il 5 dicembre 1998