Sentenza 19 maggio 2009
Massime • 1
Allorché tra i motivi di ricorso per cassazione proposto "per saltum" figuri quello della mancata assunzione di prove decisive (art. 606, lett. d, cod. proc. pen.), il ricorso stesso va convertito in appello, anche se contenga motivi con cui si lamenti violazione di legge del provvedimento impugnato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 19/05/2009, n. 25669 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25669 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ESPOSITO Antonio - Presidente - del 19/05/2009
Dott. NUZZO Laurenza - Consigliere - SENTENZA
Dott. MONASTERO Francesco - Consigliere - N. 2205
Dott. PRESTIPINO Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRONZINI Giuseppe - Consigliere - N. 14406/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) AN OV LV N. IL 24/08/1932;
contro
:
2) L'NA RO N. IL 30/06/1964;
avverso SENTENZA del 07/03/2006 del TRIBUNALE di LECCE;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. NUZZO Laurenza;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. IANNELLI Mario che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
TI NI TO, nella qualità di parte civile nel processo penale n. 8658 RGNR, nei confronti di L'NN OB, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza, in data 7 marzo 2006, del Tribunale di Lecce, in funzione di Giudice Monocratico, che aveva assolto il L'NN, ai sensi dell'art. 129 c.p.p., dal reato di cui agli artt. 48, 56 e 629 c.p., perché il fatto non sussiste. Secondo l'imputazione il L'NN, pur avendo piena consapevolezza che l'oggetto del preliminare di vendita "per sè o per persona da nominare", da lui sottoscritto quale promissorio acquirente, era stato poi ceduto a EL IN, indicata ai coniugi venditori TI. Calcagni, quale "amicus electus", faceva spedire dai propri legali, una missiva datata 15 febbraio 2002 con cui minacciava l'instaurazione di una lite (poi effettivamente intrapresa con atto di citazione 16 settembre 2002 innanzi al Tribunale di Lecce, attribuendo ai coniugi TI un inadempimento contrattuale sostanziatosi nella cessione con contratto definitivo dell'immobile in favore della EL, facendo risultare, contrariamente al vero come a lui sconosciuta la stipula del contratto stesso, "prospettando il ricorso all'Autorità Giudiziaria per la ripetizione delle somme versate ed il risarcimento danni per inadempimento contrattuale, non riuscendo nell'intento per ragioni indipendenti dalla propria volontà". Il ricorrente chiedeva dichiararsi la nullità della sentenza impugnata con rimessione del processo innanzi ad altro giudice di merito, deducendo: 1) violazione degli artt. 48, 56 e 629 c.p.; il G.U. aveva escluso la sussistenza del tentativo di estorsione, non avendo ritenuto la pretesa azionata dal L'NN diretta ad indurre controparte "a subire danni differenti e scollegati da quanto rivendicato dall'attore (L'NN) in sede giudiziale;
il Giudicante avrebbe, però, omesso di considerare che l'imputato, mediante la minaccia di instaurazione della lite, aveva, con piena consapevolezza, tentato di ottenere somme non dovutegli;
il "collegamento funzionale tra minaccia e ingiusto profitto" rendeva poi ingiusto il male minacciato, ossia il ricorso alle vie legali, di per sè obiettivamente giusto. Contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, il giudizio civile promosso dal L'NN era, quanto meno dal punto di vita formale, tutt'altro che temerario e diretto a conseguire il profitto del reato, tenuto conto che la "electio amici", prevista nel contratto preliminare, non era stata effettuata in forma scritta sicché la vendita dell'immobile in favore della EL (ancorché, di fatto, indicata dal L'NN, promissaria acquirente presente alla stipula notarile), configurava, sotto il profilo meramente formale, l'apparente inadempimento dei promittenti venditori al preliminare;
2) omessa applicazione dell'art. 521 c.p.p.; il Giudice di prime cure avrebbe potuto qualificare il fatto contestato come tentativo di truffa, avendo il L'NN utilizzato il raggiro di far credere al TI che fosse stato sufficiente la presenza, al momento della stipula dell'atto pubblico, della propria presenza e della contestuale indicazione della EL, quale persona intestataria del bene promesso in vendita, così da pretendere poi dai promettenti venditori la restituzione del prezzo della vendita,oltre alla penale ed al risarcimento del danno, circostanza che rendeva evidente l'interesse della parte civile all'impugnazione della sentenza assolutoria del L'NN; 3) violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. d), ed erronea applicazione dell'art. 495 c.p., comma 4, per omessa escussione della testimone EL su circostanze decisive;
4) erronea applicazione dell'art. 129 c.p.p. anche in riferimento all'art. 24 Cost., posto che l'assoluzione del L'NN implicava una valutazione della irrilevanza penale della minaccia posta in essere dallo stesso e non, invece, una incontrovertibile insussistenza del fatto;
ne conseguiva una ingiustificata compressione del diritto di difesa delle parti essendo stato definito il processo, ai sensi dell'art. 129 c.p.p.,in difetto della discussione all'esito dell'assunzione delle prove. MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso che trattasi di sentenza dibattimentale, sia pure anomala, in quanto sono stati escussi i testimoni e che, quindi, è ricorribile per Cassazione;
che erroneamente il Tribunale ha fatto riferimento, nell'assolvere il L'NN, al disposto dell'art. 129 c.p.p.; rilevato che, comunque, con motivi di ricorso si lamenta, fra l'altro, la violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. d), per mancata assunzione di prove decisive (motivo sub 3), va disposta la conversione del ricorso in appello, ai sensi dell'art. 569 c.p.p., comma 3 con riferimento all'art. 606 c.p.p., lett. d), con conseguente trasmissione degli atti alla Corte di Appello di Lecce per il giudizio di appello. Il ricorso immediato per cassazione è, infatti, ammissibile solo per vizi di pura legittimità, non implicanti, neppure indirettamente, questioni di merito, sicché sono proponibili solo motivi diversi da quelli previsti dall'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. d) ed e) (Cass. n. 2443/99;n. 6240/98).
P.Q.M.
visto l'art. 569 c.p.p., comma 3 converte il ricorso in appello e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di Appello di Lecce per il giudizio di appello.
Così deciso in Roma, il 19 maggio 2009.
Depositato in Cancelleria il 18 giugno 2009